CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 settembre 1984
Cassazione n. 26181/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamento senza rinvio in relazione al capo C) per intervenuta prescrizione e il rigetto nel resto per i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]', per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, nell'insistere nell'accoglimento dei ricorsi, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 maggio 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata in data 28 febbraio 2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica nei confronti di due dei coimputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed ha parzialmente riformato la decisione di primo grado con riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA], in favore del quale il giudice di appello ha rideterminato la pena in anni 1, mesi 8 di reclusione e 300,00 euro di multa. L'accusa attiene per il [OSCURATO:PERSONA] a due furti pluriaggravati in concorso, di somme di danaro contenute all'interno di slot-machine (capi A e B qualificati ai sensi degli artt. 110,624, 625 nn.2 e 5 cod. pen.),a1 possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso (capo C) e alla violazione delle prescrizioni cui era sottoposto in quanto destinatario di misura di prevenzione personale (capo D); per il [OSCURATO:PERSONA] alle medesime ipotesi di furto di cui ai capi AeBe al possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso di cui al capo C); per lo [OSCURATO:PERSONA] ad uno solo dei furti pluriaggravati di cui al capo B) e al possesso ingiustificato di arnesi di cui al capo C) , fatti commessi in Cefalù il 15 maggio 2014 e il 22 maggio 2014, con la recidiva, specifica, reiterata ed infraquinquennale per il [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati, con un unico atto contenente motivi comuni per il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] e con distinto atto per il [OSCURATO:PERSONA], atti sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto tre motivi di seguito enunciati con atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1 Con il primo ed il secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge con riferimento all'art.81 cpv. cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione sullo specifico punto. In particolare, secondo i ricorrenti, i giudici di merito avrebbero illegittimamente disatteso la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati per cui vi è stata condanna e i reati di cui alla sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 28 ottobre 2019. La Corte territoriale non ha ravvisato tra i reati il medesimo disegno criminoso, non applicando i criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità al fine di ravvisare siffatto elemento (la tipologia dei reati, le modalità della condotta, il tempo trascorso, il bene tutelato, la omogeneità delle violazioni, indici non necessariamente individuabili nella loro totalità, e dunque anche sussistenti in parte purché in modo significativo). Siffatta valutazione, a parere dei ricorrenti, non può essere condivisa dal momento che, dall'esame delle condotte, può ritenersi che gli imputati hanno tra il marzo e il maggio 2014 posto in essere plurime ipotesi di furto aggravato, attraverso la medesima condotta, tese ad alterare il normale funzionamento delle slot machine digitali ubicate in esercizi aperti al pubblico, in comuni siciliani e solitamente con i medesimi concorrenti, ad eccezione di un furto commesso a Giarre. 2.1.2. Osservano i ricorrenti che la motivazione con cui la Corte territoriale ha disatteso la richiesta appare manifestamente illogica in quanto ha valorizzato la circostanza della commissione dei fatti in luoghi distinti da quello di residenza e dell'agire criminoso una sola volta con la compartecipazione dello [OSCURATO:PERSONA], introducendo una rigida corrispondenza soggettiva tra gli autori del reato che non è richiesta per l'applicazione dell'istituto della continuazione e contraddicendo le valutazioni del giudice di primo grado che ha riconosciuto per i capi A e B il vincolo della continuazione in favore del [OSCURATO:PERSONA], anche se lo Schipisi è stato partecipe di un solo furto. 2.2.Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione di legge per omessa pronunzia di prescrizione del reato di cui al capo C), pur espressamente richiesta nelle conclusioni scritte dell'atto di appello. Trattasi di reato contravvenzionale di cui all'art.707 cod. pen. commesso in data 22 maggio 2014 e per il quale alla data della pronunzia della sentenza di secondo grado era già decorso il termine massimo di prescrizione pari ad anni 4. 2.3. Ricorre infine l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato di cui ai capi A) e B) e del reato di possesso ingiustificato di arnesi di cui al capo C). 2.3.1. Con il primo motivo denunzia mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen. Evidenziando che siffatto motivo era già stato proposto con l'atto di appello e rinviando alle argomentazioni ivi esposte, il ricorrente ribadisce che la Corte di Appello ha omesso di motivare sulla sussistenza di siffatta circostanza aggravante. 2.3.2 Con il secondo motivo è stata riproposta la medesima censura contenuta nei primi due motivi di ricorso degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione richiesto, utilizzando le medesime argomentazioni a sostegno del motivo, avuto riguardo tuttavia ai reati di cui alle sentenze della Corte di Appello di Messina del 21gennaio 2019 e del 30 gennaio 2020. 3. I ricorrenti nei rispettivi ricorsi hanno concluso concordemente per l'annullamento della impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono parzialmente fondati in relazione al terzo motivo comune dedotto.1.Con il terzo motivo i ricorrenti deducono omessa motivazione da parte della Corte territoriale sulla richiesta di riconoscimento della prescrizione del reato contravvenzionale di cui al capo C). 1.1. Trattasi di reato contravvenzionale di cui all'art.707 cod. pen. commesso in data 22 maggio 2014 e per il quale alla data della pronunzia della sentenza di secondo grado era già decorso, in data 22 maggio 2019, il termine massimo di prescrizione pari ad anni 5, in base al combinato disposto degli artt.157 e 161 cod. pen. 1.1.1 L'annullamento della impugnata sentenza in relazione al capo C) per la estinzione del reato a seguito della intervenuta prescrizione incide sulla determinazione del trattamento sanzionatorio in ragione della pluralità dei reati giudicati in sentenza e in relazione ai quali era stato riconosciuto il vincolo della continuazione. Ed invero quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio: - per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi A), B), C), D), la sentenza impugnata ha confermato la pena inflitta con la sentenza di primo grado e in relazione alla quale non è possibile comprendere quali siano stati i singoli aumenti di pena operati a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato ritenuto più grave e i tre reati satellite, compreso il capo C). Il giudice di primo grado ha individuato una pena base (senza indicare quale reato è stato individuato come più grave) di anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 600,00 di multa sulla quale ha operato un unico e complessivo aumento di mesi due di reclusione e 300 euro di multa per gli altri tre reati in continuazione senza alcuna specificazione, riducendola infine di un terzo per il rito scelto ad anni 2 e mesi 8 di reclusione ed curo 600,00 di multa. - per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi A) e C), la sentenza impugnata ha rideterminato la pena in anni uno e mesi otto di reclusione attesa la irragionevole disparità di trattamento rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA] al quale era stata dal giudice di primo grado irrogata la medesima pena pur essendo allo [OSCURATO:PERSONA] contestato un unico episodio di furto aggravato oltre al porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso. A fronte della sentenza di primo grado che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni 2 di reclusione e 400,00 euro di multa a seguito della riduzione per il rito senza indicare l'eventuale aumento per la continuazione con il reato di cui al capo C), la Corte ha indicato l'aumento sulla pena base per il reato più grave per il vincolo della continuazione in mesi 1 di reclusione e 50,00 euro di multa. 1.1.2. Dunque la sentenza impugnata andrà annullata con rinvio per la rideterm inazione del trattamento sanzionatorio nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito della intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui al capo C). 1.2. Gli ulteriori due comuni motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. Va a tal fine evidenziato che secondo la giurisprudenza di questa Corte "In tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione" (Sez.1, n.12936 del 03/12/2018 (dep.2019), D'Andrea, Rv.275222). Il principio per il quale il vaglio demandato al giudice di merito è affidato ad un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, quando la decisione sia sorretta da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti è del resto un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, Coluccia, Rv. 237014; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006). 1.2.1. Dalla lettura della sentenza impugnata (pag.5)emerge che la motivazione posta a fondamento del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti giudicati in altre sentenze a carico dei ricorrenti ha valorizzato la circostanza della commissione dei fatti in luoghi distinti da quello di residenza e dell'agire criminoso una sola volta con la compartecipazione dello [OSCURATO:PERSONA], ed in altre occasioni con altri concorrenti, circostanze queste che escluderebbero in radice l'unicità della originaria risoluzione criminosa. La Corte territoriale ha evidenziato che i soggetti con i quali realizzare un'azione illecita non è un fattore indifferente e privo di rilevanza soggettiva per la necessaria reciproca conoscenza e fiducia che deve sussistere tra i concorrenti; egualmente a dirsi quanto alla individuazione dei luoghi in cui si decide di commettere un reato, essendo necessaria la conoscenza degli stessi e una specifica e distinta ideazione criminosa. Per la Corte di appello occorre dunque distinguere tra l'unicità del disegno criminoso, necessario ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, e la scelta di vita di perpetrare reati contro il patrimonio "con chiunque e dovunque". Appare dunque che la decisione del giudice della sentenza impugnata sia congruamente e adeguatamente motivata, immune da vizi di manifesta illogicità e come tale insindacabile in questa sede. 2. I motivi di ricorso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.2.1. Il primo motivo relativo alla insussistenza della contestata circostanza aggravante di cui all'art.625 comma 1 n.2 cod. pen. è infondato. Invero la sentenza impugnata motiva in relazione all'idoneità degli arnesi sequestrati a forzare la slot machine che risulta del resto attestata dall'effettivo prelievo abusivo di denaro contante dalle slot machine installate presso i due esercizi commerciali. Il prelievo abusivo di denaro dalle slot machine non è contestato, così come non è contestato che il prelievo sia stato eseguito forzando gli apparecchi da gioco secondo le modalità descritte nei capi di imputazione. Quanto alla forzatura delle slot machine la Corte territoriale richiama, altresì, le immagini videoregistrate nella sala giochi [OSCURATO:PERSONA]. Va ricordato che in tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità (Sez.5, n.13431 del 25/02/2022, Rv. 282974). La sentenza ha fatto buon governo del principio di diritto suindicato riconoscendo la sussistenza della aggravante contestata dal momento che nel caso di specie attraverso la forzatura della slot machine, impiegando arnesi atti allo scasso, e il danneggiamento dell'apparecchio è stato possibile il prelievo del danaro in esso contenuto. Dal rigetto del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, relativamente al reato sub C, perché estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Rigett