CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 30798/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20361-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 44, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 2160/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/04/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1614/2014, con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] le aveva ordinato il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., della somma di € 39.729,62 a titolo di corrispettivo per le opere di fondazione e tamponatura eseguite dalla società opposta in favore dell’opponente, giusta il contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 2.8.2012. Nella resistenza dell’opposta il Tribunale, con sentenza n. 1659/2017, accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l’opposta alle spese del grado. Con la sentenza impugnata, n. 2160/2019, la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato la decisione di prime cure, ritenendo non provato il credito per il quale l’odierna ricorrente aveva ab originechiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta invece laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2710, 2727, 2728 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente escluso l’idoneità delle fatture allegate dall’odierna ricorrente al ricorso per decreto ingiuntivo a costituire prova del credito, in assenza di specifica contestazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo ed ultimo motivo, la ricorrente denunzia altresì l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe omesso di fornire motivazione in relazione all’efficacia dei documenti prodotti dalla odierna ricorrente ai fini della prova del credito di cui è causa. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate. La Corte di Appello, confermando la decisione di prime cure, ha ritenuto che, a fronte della contestazione della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dedotto e documentato di aver pagato per intero il corrispettivo contrattualmente dovuto alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quest’ultima non avesse fornito idonea prova del credito per il quale era stato emesso il decreto ingiuntivo oggetto di causa. La Corte distrettuale ha affermato che l’appellante aveva soltanto rivendicato la sufficienza, ai fini della prova del credito,delle fatture commerciali allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, senza proporre alcuna idonea argomentazione logico-giuridica a supporto di tale assunto (cfr. pag. 4). Ha poi ritenuto che la prova del credito, in sede di opposizione, spetti alla parte creditrice, in quanto attrice in senso sostanziale, in base dei criteri di ripartizione di cui all’art. 2697 c.c. (cfr. pag. 5 della sentenza) e che tale prova non fosse stata fornita, avendo la società odierna ricorrente prodotto soltanto un computo metrico firmato da lei medesima, inidoneo ai fini della dimostrazione della sussistenza del credito azionato. L’argomento è coerente con l’insegnamento di questa Corte, dovendosi ribadire, sul punto, che “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023, Rv.668145; conf. Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 30309 del14/10/2022, Rv. 665971 e Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 5827 del 27/02/2023, Rv. 667208). Non avendo il creditore conseguito la prova del credito, il giudice di merito ha condivisibilmente rigettato la domanda di pagamento proposta dalla società odierna ricorrente. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.500, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se d