CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 04082/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 30130 /2025 - Udienza del 17 dicembre 2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che, su appello del Procuratore Generale, ha riformato la sentenza di assoluzione ex art. 131 bis cod. pen. pronunciata in primo grado e ha condannato i ricorrenti per il reato di cui agli artt. 110, 117, 479, 476 co. 1 e 2, 81 cpv, cod. pen. Lette le memorie dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la [OSCURATO:PERSONA] depositata il 26 novembre 2025, e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] depositata il 28 novembre 2025, che hanno insistito per la fondatezza dei rispettivi ricorsi, ma che non hanno sviluppato argomentazioni in grado di incidere sulle considerazioni di seguito sviluppate. Esclusa la valutabilità della memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] dell'11 dicembre 2025, siccome depositata senza il rispetto del termine di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., memoria che, peraltro, contestando l'ammissibilità dell'appello del Procuratore generale per omessa acquiescenza del Procuratore della Repubblica, trascura la circostanza che l'acquiescenza si è concretizzata nei fatti, dal momento che il Pubblico ministero presso il Tribunale non ha proposto appello e che, pertanto, non vi è stata la confluenza di più impugnazioni che, come sottolineato da Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023, P., Rv. 284490 - 02 in motivazione, è lo scopo della limitazione prevista dall'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta non particolare tenuità del fatto che ha condotto alla riforma peggiorativa della sentenza di primo grado - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); che tale motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato giacchè la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Di questa valutazione la Corte di appello i l ha fornito un'argomentazione esaustiva, che ha ripercorso tutte le caratteristiche della condotta, sia considerata nella sua essenza, sia contestualizzata rispetto al periodo storico in cui si inseriva e ai rischi che la circolazione delle persone senza un'effettiva verifica circa la negatività al virus aveva comportato, che la rendono ineccepibile e che impongono di relegare le argomentazioni del ricorrente a mero tentativo di contestare la scelta della Corte distrettuale, senza tuttavia, evidenziare effettive crepe logiche o giuridiche del ragionamento svolto. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che il primo e il secondo motivo di ricorso - che denunziano rispettivamente: 1) vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità per insufficienza di prove; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - sono entrambi inammissibili in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che la Corte di merito ha fornito una motivazione puntuale, logica e giuridicamente corretta, in ordine alla penale responsabilità dell'odierna ricorrente, evidenziando in maniera specifica ed inequivoca sia come la condotta tenuta integri i reati contestati (cfr. pagg. 10-12 della sentenza impugnata, laddove la Corte distrettuale ha ritenuto l'irrilevanza a discarico della tesi difensiva, smentita dall'esame della corrispondenza via messaggio tra l'imputata e il medico compiacente); sia come la gravità dei comportamenti posti in essere ostino all'applicazione dell'assoluzione per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. (cfr. 15 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che il primo e il secondo motivo di ricorso - che denunziano rispettivamente: 1) violazione di legge quanto all'asserita inammissibilità dell'appello proposto dal P.G.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - sono entrambi inammissibili in quanto si tratta di temi già adeguatamente affrontati dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato perché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui, in tema di impugnazioni della parte pubblica, la sentenza che dichiara la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., emessa all'esito di giudizio abbreviato, è appellabile dal pubblico ministero senza i limiti di cui all'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di proscioglimento, ancorché presenti marcate peculiarità ( Sez. 6, n. 21981 del 08/02/2023, Vadalà, Rv. 284685 - 01); nel senso della natura di sentenza di proscioglimento - come tale appellabile dal Pubblico ministero giusto l'art. 443, comma 1, cod. proc. pen. come interpolato dalla sentenza n. 320 del 2007 della Corte costituzionale - v. anche Sez. 4, n. 27684 del 9/7/2025, Sez. 5, n. 42578 del 27/9/2024; Sez. 6, ordinanza n. 31762 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimate. Richiamate le considerazioni relative al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il vaglio della Corte di appello circa la particolare tenuità del fatto, che neanche questa impugnativa è in grado di mettere in discussione mediante l'esaltazione di vizi rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen. (cfr. 15 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle