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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23653/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18335/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco de Sanctis n. 15, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza n. 5417/2021del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 29 marzo 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propose innanzi il giudice di pace di Roma opposizione avverso una cartella di pagamento, causalmente ascritta a OPPOSIZIONE A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 18335/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, asseritamente conosciuta mediante un estratto di ruolo motu proprio acquisito, adducendo l’omessa notifica della cartella e l’estinzione della pretesa creditoria per decorso del termine di prescrizione.

2. Il giudizio - svolto in contraddittorio con l’ente creditore, [OSCURATO:PERSONA], e con l’agente della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione - è stato definito, in ambedue i gradi di merito, con declaratoria di inammissibilità della opposizione.

Per quanto ancora d’interesse, la decisione in epigrafe, resa in appello, qualificata la domanda come opposizione spiegata ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, l’ha ritenuta tardiva, siccome proposta oltre il termine di trenta giorni dalla conoscenza della esistenza della cartella, acquisita mediante lettura dell’estratto di ruolo.

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo; non svolgonodifese nel giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA] ed Agenzia delle Entrate Riscossione.

4. Parte ricorrente ha depositato memoria e documentazione.

5. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., degli artt. 112, 615 e 617 cod. proc. civ. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.,il ricorrente censura la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto assoggettata al termine di trenta giorni la proposizione dell’azione volta a far dichiarare la estinzione del credito per decorso della prescrizione, da ricondurre invece nell’alveo delle opposizioni all’esecuzione, proponibili senza termine.

2. Il motivo è inammissibile. r.g. n. 18335/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non rispetta i requisiti della esposizione sommaria dei fatti e della specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda, requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, numm. 3 e 6, del codice di rito.

Partericorrente assume che le contestazioni mosse sin dal giudizio di primo grado abbiano sempre riguardato la prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale, di cui non è stata fornita prova della notifica, e non i verbali presupposti, depositati da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, con la conseguenza che il giudizio esulerebbe dall e opposizioni recuperatorie per rientrare nell’alveo del diverso rimedio regolato dall’art. 615 cod. proc. civ., siccome volto a far valere fatti estintivi della pretesa verificatisi in data successiva alla notifica del verbaledi accertamento di infrazione stradale.

Dell’effettivo thema decidendum della causa l’impugnante omette peròdi riferire in maniera adeguata (o, quantomeno, sufficiente).

Manca, infatti, di precisare quando le argomentazioni sviluppate con il ricorso per cassazione sarebbero state sottoposte all’esame del giudice di merito: si limita in questa sede ad un generico richiamo all’atto introduttivo del giudizio di primo grado e all’atto di appello, di cui trascrive, per esteso, le conclusioni, ma senza riportare -ancorché per stralci, nei passaggi essenziali e nelle parti d’interesse – il contenuto di tali atti difensivi, di cui omette altresì l’allegazione al ricorso o l’indicazione della sedes di ubicazione nell’ambito del fascicolo di ufficio o dei fascicoli di parte.

Una deficienza espositiva che non pone il giudice di legittimità (cui, per la natura del giudizio per cassazione, è tendenzialmente inibito l’accesso agli atti del processo) nella condizione di valutare, sulla base del solo ricorso, se le questioni fossero state effettivamente prospettate nel giudizio di merito ed in quali termini. r.g. n. 18335/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pertanto applicazione il principio, oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendumdel giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di nuove questioni di diritto oppure di contestazioni che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (sul tema, tra le tantissime, Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 31/07/2018, n. 20313; Cass. 06/06/2018, n. 14477).

3. L’inammissibilità del ricorso rende inconferente, ai fini del decidere, la disamina delle questioni esposte nella memoria illustrativa, tutte relative al temadell’ammissibilità delle impugnative di cartelle di pagamento conosciute a mezzo estratto di ruolo.

4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudiziodi legittimità, non avendo ivi le parti intimate svolto difese.

6. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. r.g. n. 18335/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensidell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18335/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco de Sanctis n. 15, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza n. 5417/2021del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 29 marzo 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose innanzi il giudice di pace di Roma opposizione avverso una cartella di pagamento, causalmente ascritta a OPPOSIZIONE A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 18335/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, asseritamente conosciuta mediante un estratto di ruolo motu proprio acquisito, adducendo l’omessa notifica della cartella e l’estinzione della pretesa creditoria per decorso del termine di prescrizione. 2. Il giudizio - svolto in contraddittorio con l’ente creditore, [OSCURATO:PERSONA], e con l’agente della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione - è stato definito, in ambedue i gradi di merito, con declaratoria di inammissibilità della opposizione. Per quanto ancora d’interesse, la decisione in epigrafe, resa in appello, qualificata la domanda come opposizione spiegata ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, l’ha ritenuta tardiva, siccome proposta oltre il termine di trenta giorni dalla conoscenza della esistenza della cartella, acquisita mediante lettura dell’estratto di ruolo. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo; non svolgonodifese nel giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA] ed Agenzia delle Entrate Riscossione. 4. Parte ricorrente ha depositato memoria e documentazione. 5. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., degli artt. 112, 615 e 617 cod. proc. civ. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.,il ricorrente censura la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto assoggettata al termine di trenta giorni la proposizione dell’azione volta a far dichiarare la estinzione del credito per decorso della prescrizione, da ricondurre invece nell’alveo delle opposizioni all’esecuzione, proponibili senza termine. 2. Il motivo è inammissibile. r.g. n. 18335/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non rispetta i requisiti della esposizione sommaria dei fatti e della specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda, requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, numm. 3 e 6, del codice di rito. Partericorrente assume che le contestazioni mosse sin dal giudizio di primo grado abbiano sempre riguardato la prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale, di cui non è stata fornita prova della notifica, e non i verbali presupposti, depositati da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, con la conseguenza che il giudizio esulerebbe dall e opposizioni recuperatorie per rientrare nell’alveo del diverso rimedio regolato dall’art. 615 cod. proc. civ., siccome volto a far valere fatti estintivi della pretesa verificatisi in data successiva alla notifica del verbaledi accertamento di infrazione stradale. Dell’effettivo thema decidendum della causa l’impugnante omette peròdi riferire in maniera adeguata (o, quantomeno, sufficiente). Manca, infatti, di precisare quando le argomentazioni sviluppate con il ricorso per cassazione sarebbero state sottoposte all’esame del giudice di merito: si limita in questa sede ad un generico richiamo all’atto introduttivo del giudizio di primo grado e all’atto di appello, di cui trascrive, per esteso, le conclusioni, ma senza riportare -ancorché per stralci, nei passaggi essenziali e nelle parti d’interesse – il contenuto di tali atti difensivi, di cui omette altresì l’allegazione al ricorso o l’indicazione della sedes di ubicazione nell’ambito del fascicolo di ufficio o dei fascicoli di parte. Una deficienza espositiva che non pone il giudice di legittimità (cui, per la natura del giudizio per cassazione, è tendenzialmente inibito l’accesso agli atti del processo) nella condizione di valutare, sulla base del solo ricorso, se le questioni fossero state effettivamente prospettate nel giudizio di merito ed in quali termini. r.g. n. 18335/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pertanto applicazione il principio, oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendumdel giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di nuove questioni di diritto oppure di contestazioni che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (sul tema, tra le tantissime, Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 31/07/2018, n. 20313; Cass. 06/06/2018, n. 14477). 3. L’inammissibilità del ricorso rende inconferente, ai fini del decidere, la disamina delle questioni esposte nella memoria illustrativa, tutte relative al temadell’ammissibilità delle impugnative di cartelle di pagamento conosciute a mezzo estratto di ruolo. 4. Il ricorso è dichiarato inammissibile. 5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudiziodi legittimità, non avendo ivi le parti intimate svolto difese. 6. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. r.g. n. 18335/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensidell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale,
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