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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 30299/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Afragola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'i marzo 2024 il Tribunale di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, su conforme richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, disponeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 10 ottobre 2018, divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2024.

La revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] discendeva dal fatto che entro il termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza presupposta il condannato non aveva provveduto a corrispondere alla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], la somma di 2.000,00 euro, che le era stata liquidata a titolo di provvisionale.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolava due censure difensive.

Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., conseguente al fatto che al ricorrente non era stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza camerale svoltasi davanti Tribunale di Napoli 1 11 marzo 2024, all'esito della quale era stata revocata la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Napoli il 10 ottobre 2018.

Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 665, commi 1 e 4, cod. proc. pen., conseguente al fatto che il Giudice dell'esecuzione aveva disposto la revoca del beneficio sospensivo concesso a Maiello senza essere competente, dovendo individuarsi la competenza a pronunciarsi sulla richiesta presentata dal Pubblico ministero nella Settima Sezione penale del Tribunale di Napoli e non nella Terza Sezione penale dello stesso Tribunale, alla quale era stato assegnato l'incidente di esecuzione controverso.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2 t

2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui a [OSCURATO:PERSONA] non veniva notificato l'avviso di fissazione dell'udienza camerale svoltasi davanti'('Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] marzo 2024, all'esito della quale, su conforme richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, veniva disposta la revoca del beneficio della ) ti sospensione condizionale della pena concesso al ricorrente con sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 10 ottobre 2008, divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2024.

Ne discende che, nel caso di specie, si è verificata la nullità assoluta e insanabile dell'udienza svoltasi davanti al Tribunale di Napoli 11 marzo 2024, rilevante ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: «Il mancato avviso al ricorrente della data di udienza camerale fissata per i provvedimenti di cui all'articolo 674 cod. proc. pen., comporta la nullità assoluta ed insanabile ex art 178, lett. c), cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa.

Ed invero, il giudice dell'esecuzione in tale procedimento deve osservare quanto stabilito in genere dall'articolo 666 cod. proc. pen. ed in particolare dal terzo comma di detta norma che prescrive l'obbligo di comunicare o notificare alle parti e ai difensori l'avviso della data di udienza camerale fissata per la trattazione del ricorso» (Sez. 2, n. 5495 del 17/11/1999, dep. 2000, Esposito, Rv. 216349 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente contrario, anche Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009, Tozzi, Rv. 245574 - 01; Sez. 1, n. 20290 del 06/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239994 - 01).

Né rileva in senso contrario, ai fini del rilievo della nullità assoluta e insanabile, la circostanza che il dato letterale dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. è circoscritto nominativamente alla sola persona dell'imputato, atteso che l'omessa citazione della parte interessata nel procedimento di X- esecuzione compoya violazioni del tutto identiche; violazioni rilevanti sia sul piano delle garanzie difensive prescritte a pena di nullità assoluta, sia sul piano dell'omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è prescritta, come obbligatoria, la sua presenza in giudizio.

Ciy-rova, pertanto, di fronte a una nullità assoluta e insanabile, attinente alla partecipazione necessaria dell'interessato al procedimento, art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.«non essendo stato lo stesso messo in grado di prendere parte all'udienza camerale del processo di esecuzione che lo riguardava, nel quale veniva adottato un provvedimento rispetto al quale il soggetto non poteva interloquire.rche deve essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.o

3. Ne discende conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Afragola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'i marzo 2024 il Tribunale di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, su conforme richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, disponeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 10 ottobre 2018, divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2024. La revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] discendeva dal fatto che entro il termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza presupposta il condannato non aveva provveduto a corrispondere alla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], la somma di 2.000,00 euro, che le era stata liquidata a titolo di provvisionale. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolava due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., conseguente al fatto che al ricorrente non era stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza camerale svoltasi davanti Tribunale di Napoli 1 11 marzo 2024, all'esito della quale era stata revocata la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Napoli il 10 ottobre 2018. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 665, commi 1 e 4, cod. proc. pen., conseguente al fatto che il Giudice dell'esecuzione aveva disposto la revoca del beneficio sospensivo concesso a Maiello senza essere competente, dovendo individuarsi la competenza a pronunciarsi sulla richiesta presentata dal Pubblico ministero nella Settima Sezione penale del Tribunale di Napoli e non nella Terza Sezione penale dello stesso Tribunale, alla quale era stato assegnato l'incidente di esecuzione controverso. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2 t 2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui a [OSCURATO:PERSONA] non veniva notificato l'avviso di fissazione dell'udienza camerale svoltasi davanti'('Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] marzo 2024, all'esito della quale, su conforme richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, veniva disposta la revoca del beneficio della ) ti sospensione condizionale della pena concesso al ricorrente con sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 10 ottobre 2008, divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2024. Ne discende che, nel caso di specie, si è verificata la nullità assoluta e insanabile dell'udienza svoltasi davanti al Tribunale di Napoli 11 marzo 2024, rilevante ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: «Il mancato avviso al ricorrente della data di udienza camerale fissata per i provvedimenti di cui all'articolo 674 cod. proc. pen., comporta la nullità assoluta ed insanabile ex art 178, lett. c), cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa. Ed invero, il giudice dell'esecuzione in tale procedimento deve osservare quanto stabilito in genere dall'articolo 666 cod. proc. pen. ed in particolare dal terzo comma di detta norma che prescrive l'obbligo di comunicare o notificare alle parti e ai difensori l'avviso della data di udienza camerale fissata per la trattazione del ricorso» (Sez. 2, n. 5495 del 17/11/1999, dep. 2000, Esposito, Rv. 216349 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente contrario, anche Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009, Tozzi, Rv. 245574 - 01; Sez. 1, n. 20290 del 06/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239994 - 01). Né rileva in senso contrario, ai fini del rilievo della nullità assoluta e insanabile, la circostanza che il dato letterale dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. è circoscritto nominativamente alla sola persona dell'imputato, atteso che l'omessa citazione della parte interessata nel procedimento di X- esecuzione compoya violazioni del tutto identiche; violazioni rilevanti sia sul piano delle garanzie difensive prescritte a pena di nullità assoluta, sia sul piano dell'omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è prescritta, come obbligatoria, la sua presenza in giudizio. Ciy-rova, pertanto, di fronte a una nullità assoluta e insanabile, attinente alla partecipazione necessaria dell'interessato al procedimento, art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.«non essendo stato lo stesso messo in grado di prendere parte all'udienza camerale del processo di esecuzione che lo riguardava, nel quale veniva adottato un provvedimento rispetto al quale il soggetto non poteva interloquire.rche deve essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.o 3. Ne discende conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per n
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