CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 37559/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 473 cod. pen.; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato formulando un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce violazione di legge nella parte in cui non sarebbe stato accertato se il marchio contraffatto fosse coperto da copyright; - che le doglianze sono prive di specificità perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte