CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 27340/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a Gela il 18/06/1973 avverso la sentenza del 12/01/2026 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marília di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso e ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio o con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti del 20 febbraio 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il delitto di cui all'art. 8 d.lgs. 9 marzo2000, n. 74, commesso in Asti, il 30 novembre 2018, alla pena di anni due di ti. reclusione, oltre pene accessorie. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in due motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: per ben due volte il Tribunale e la Corte di appello di Asti non hanno concesso il termine a difesa richiesto dall'imputato, detenuto, che aveva necessità di prendere contatto con i difensori; la Corte territoriale si è sostituita al difensore ritenendo che lo stesso, in data 19 febbraio 2025, non avrebbe potuto chiedere riti speciali o depositare la lista testi, quando la difesa poteva esercitare altre facoltà, quali la prova contraria ex art. 468, comma 4, cod. proc. pen. o richieste ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.; la giurisprudenza indicata nella sentenza non sana, con riferimento all'art. 107 (sic) cod. proc. pen., la violazione di cui sopra; la Corte di appello, a seguito di richiesta di termine a difesa, formulata mentre l'imputato era detenuto, non ha concesso il termine a difesa con motivazione illogica e apparente; trattandosi di udienza camerale il difensore avrebbe potuto depositare una memoria difensiva e richiedere prove necessarie al fine del decidere sull'accertamento della responsabilità penale, quali quelle indicate nel secondo motivo di ricorso. 2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione. Deduce che: i suoi rapporti lavorativi con la ditta che ha evaso l'imposta non provano che il fatto sia stato da lui commesso; è più coerente ritenere che, nella sua inconsapevolezza, la ditta abbia utilizzato i suoi dati riportandoli nelle fatture fiscali, per poi utilizzarli ai fini illeciti contestati; manca la prova grave, precisa e concordante che dette fatture siano state da lui formate poiché mancano tracce di suoi rapporti economici con l'evasore; i suoi rapporti con il Giovinazzo nulla provano con riferimento all'emissione delle fatture da parte sua; la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi non prova l'emissione delle fatture da parte sua e i rapporti finalizzati e specifici con l'evasore; la prova logica che avrebbe individuato il giudice di merito non supera la chiave di lettura alternativa e più logica che il beneficiario delle fatture abbia egli stesso predisposto tutto nella sua inconsapevolezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte territoriale ha respinto il motivo di appello con cui si chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado per la mancata concessione di un termine a difesa al nuovo difensore dell'[OSCURATO:PERSONA], subentrato al precedente difensore revocato a ridosso dell'udienza conclusiva del 20 febbraio 2025, rilevando, in primo luogo, che la nomina di tale difensore era pervenuta nell'ambito del primo grado di giudizio ultra fines, ovverosia a seguito dell'udienza preliminare e della dichiarazione di apertura del dibattimento, e che, pertanto, il nuovo difensore non avrebbe potuto richiedere riti alternativi o formulare richieste di prova, depositando una lista testimoniale, con la conseguenza che la richiesta è risultata di per sé, priva di un interesse concreto e attuale. La Corte territoriale, inoltre, ha osservato, richiamando la giurisprudenza di questa Corte e, segnatamente, la sentenza n. 23838 del 9 maggio 2025, Palumbo, n.m., che la concessione del termine a difesa non è automatica, ma deve essere bilanciata con la ragionevole durata del processo, e che non può essere utilizzata per scopi dilatori, specialmente quando la nomina è tardiva e non viene dimostrato un concreto pregiudizio per la difesa. La Corte di appello, in particolare, nel valutare il motivo di ricorso anche con riferimento a quanto accaduto nel giudizio di appello, ha osservato quanto segue: «Nel caso per cui è giudizio, la richiesta di un termine ex art. 108 c.p.p. non è parsa funzionale a garantire una difesa "effettiva" ma, piuttosto, a consentire una pratica dilatoria o speculativa; ancor più alla luce del dato che la richiesta in questione non è stata avanzata in maniera isolata nel primo grado di giudizio ma è stata reiterata dai vari legali, tutti nominati dall'imputato in prossimità di incombenze processuali finali, che si sono avvicendati nei due gradi di giudizio. Sempre secondo la pronuncia di legittimità in commento, infatti, il diritto di difesa deve essere esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei legali in un sistema per controllare e determinare i tempi del processo. Nel caso specifico, anche da ultimo in data 09.01.2026 e quindi a ridosso dell'udienza a trattazione scritta fissata per oggi 12.01.2026 avanti a questa Corte, il nuovo difensore appena nominato dell'[OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha anch'egli richiesto un termine a difesa ex art. 108 c.p.p. in assenza dei presupposti di urgenza ed indefettibilità richiesti; ovvero senza dimostrare un pregiudizio concreto e specifico al diritto di difesa, e quindi argomentando sul perché il mancato rinvio avrebbe potuto impedire l'esercizio di precise facoltà». La Corte di appello, dopo avere ritenuto infondata anche l'ulteriore richiesta di differimento dell'udienza conclusiva, formulata direttamente dall'imputato, per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio (il decreto è risultato notificato in mani proprie dell'[OSCURATO:PERSONA]), ha ritenuto che le istanze del difensore e dell'imputato, avessero intento meramente dilatorio. 3Ciò posto, deve rammentarsi che l'art. 108 cod. proc. pen. prevede il diritto del nuovo difensore designato dall'imputato o di quello designato d'ufficio, che ne faccia richiesta, a un congruo termine a difesa, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento nei casi «di rinuncia, di revoca, di incompatibilità» e di abbandono della difesa. La disposizione non prevede una specifica sanzione di nullità in caso di sua violazione, ma tale violazione determina, secondo consolidato orientamento, una nullità a regime intermedio in forza dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, Garrach, Rv. 278823 - 01). Secondo orientamento parimenti consolidato, il diniego di termini a difesa o la concessione di termini a difesa ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma 1, cod. proc. pen. non dà luogo ad alcuna nullità ove nessuna lesione o menomazione derivi all'esercizio effettivo del diritto di difesa (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251496 - 01; Sez. 2, n. 12306 del 15/03/2016, Acciari, Rv. 266772 - 01; Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267804 - 01). In particolare, è stato affermato che «[i]l termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo» (Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Fattore, Rv. 284094 - 01). Nel caso in esame il ricorrente ha lamentato un pregiudizio all'attività difensiva nel giudizio di primo grado del tutto generico essendosi limitato a richiamare la possibilità di esercitare la facoltà prevista dall'art. 468, comma 4, cod. proc. pen. e di formulare richieste di cui all'art. 507 cod. proc. pen. senza specificare l'attività defensionale concreta che sarebbe stata impedita dal rigetto della richiesta del termine a difesa. Né tale attività risulta specificata nel richiamato secondo motivo di ricorso ove è stata contestata la valutazione del fatto operata dai giudici di merito. Analoghe considerazioni devono essere espresse per l'ulteriore doglianza relativa al giudizio di appello nel corso del quale il termine a difesa è stato richiesto in data 9 gennaio 2026, quando erano scaduti i termini per presentare le conclusioni scritte per l'udienza del 12 gennaio 2026. Infatti, anche in questo caso è stato fatto generico riferimento alla possibilità di presentare una memoria difensiva. Inoltre, come rilevato dalla Corte di merito, le richieste sono state formulate in entrambi i gradi di giudizio in prossimità di incombenze processuali finali, sicché, in definitiva, non è censurabile la valutazione secondo la quale le richieste di termine a difesa rispondevano a un intento dilatorio. 43. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Dalle sentenze di merito emerge, in sintesi, quanto segue. Nel corso di una verifica fiscale a carico di tale [OSCURATO:PERSONA], titolare della Zetagi di [OSCURATO:PERSONA], emergeva la posizione dell'imputato e, in particolare, che quest'ultimo, nell'anno di imposta 2018, aveva emesso nei confronti della società dello [OSCURATO:PERSONA] undici fatture per importo complessivo di euro 288.200,00. [OSCURATO:PERSONA] non sapeva fornire spiegazioni in ordine all'oggetto delle fatture e alle modalità di pagamento. L'[OSCURATO:PERSONA], da parte sua, non aveva dato riscontro alla richiesta di produzione della documentazione contabile relativa all'anno 2018. Inoltre, dagli accertamenti svolti, emergeva che l'[OSCURATO:PERSONA], già titolare di attività di "...lavori edili, decorazione, imbianchino", non aveva mai avuto dipendenti o collaboratori, che nell'anno 2018 l'[OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto la disponibilità di alcun locale operativo e/o magazzino, che l'ultima dichiarazione dell'[OSCURATO:PERSONA] risaliva all'anno 2010 e che sui conti correnti dell'imputato non risultava alcun accredito delle somme fatturate allo [OSCURATO:PERSONA]. Il testimone Giovinazzo riferiva che nell'anno 2018 l'[OSCURATO:PERSONA] svolgeva l'attività di piastrellista, che l'imputato svolse per lui un lavoro di tre giorni per il quale venne pagato e che l'[OSCURATO:PERSONA], dal punto di vista organizzativo, non aveva un ufficio o un magazzino e non aveva dipendenti, ma si faceva aiutare da ditte o artigiani contattati secondo necessità. Sulla base di quanto emerso e in assenza di allegazioni di elementi di segno contrario da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA], è stata ritenuta l'inesistenza delle operazioni oggetto delle fatture. La censura del ricorrente, basata su una diversa valutazione di dati fattuali accertati dai giudici di merito, secondo la quale sarebbe più plausibile ritenere che le fatture siano stato predisposte nella sua inconsapevolezza, non è consentita nel giudizio di legittimità. Va, infatti, ricordato che secondo il costante insegnamento di questa Corte (per tutte, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, dep. 2017, Dessimone, Rv. 207944-01), l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, perché il sindacato demandato al giudice di legittimità è limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'intrinseca adeguatezza e congruità delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. Dai poteri della Corte Suprema esula, dunque, ogni "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. In particolare, non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, perché, appunto, questa 5Corte non può sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma invece può, e deve, saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione: ciò, in quanto nel momento del controllo della motivazione, il giudice di legittimità non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione contenuta nella sentenza impugnata sia compatibile con il sensi comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369 - 01). Va, inoltre, rimarcato che la mera "illogicità" della motivazione è irrilevante, perché strutturalmente diversa dalla "manifesta illogicità" censurabile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che ricorre solo quando l'illogicità sia di spessore tale da risultare percepibile "ictu °culi". Altrettanto irrilevanti, perché diverse da quelle tassativamente previste dalla lett. e) della suindicata disposizione, sono, a esempio, le censure che attribuiscono alla motivazione di essere incongrua, non plausibile, non persuasiva, insufficiente o insoddisfacente. Si tratta, infatti, di "difetti" o "vizi" che, ancorché presenti nella motivazione impugnata, sono irrilevanti nel giudizio di legittimità. Il ricorrente nel caso in esame non ha evidenziato alcuna illogicità manifesta del provvedimento impugnato, ma si è limitato a sostenere una mera ipotesi alternativa, peraltro neppure prospettata nel giudizio di merito. 4. All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dich P.Q.M