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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 16330/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12244-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio della seconda in [OSCURATO:PERSONA] 3, Pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio della seconda in [OSCURATO:PERSONA], 35, [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 521/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: 1.La società Lease'nd play, agente per conto di [OSCURATO:PERSONA] SpA (poi QM s.r.I.) promosse il noleggio a lungo termine alla società [OSCURATO:SOCIETA] di una autovettura [OSCURATO:PERSONA] in base ad un contratto che prevedeva, per l'ipotesi di risoluzione anticipata rispetto ad un termine stabilito, il pagamento di una penale a carico dell'utilizzatrice, penale che sarebbe stata rimborsata qualora la utilizzatrice avesse optato per il noleggio di una nuova autovettura. [OSCURATO:PERSONA] accettò poi la proposta di [OSCURATO:PERSONA] di noleggio di una nuova autovettura Mercedes che il noleggiatore avrebbe dovuto acquistare da terzi, sicchè diede disdetta al noleggio della [OSCURATO:PERSONA], ricevendo l'emissione a suo carico di una fattura recante l'importo della convenuta penale.

Risolto il contratto di noleggio della prima autovettura e pagato l'importo della penale, la [OSCURATO:SOCIETA] ne chiese il rimborso in base agli accordi convenuti, ma la noleggiatrice, non avendo ricevuto un ordine specifico relativo alla nuova autovettura, ritenne venuto meno ogni obbligo circa il rimborso della penale.

Iniziò allora un giudizio introdotto dalla [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. perché fosse dichiarata la risoluzione degli accordi intercorsi e condannata la noleggiatrice al rimborso della somma versata a titolo di penale.

2. Il Tribunale di Verona rigettò la domanda ritenendo che la società [OSCURATO:SOCIETA] non avesse diritto al rimborso perché non si era attivata per ottenere il ritiro di un'altra autovettura da un concessionario di riferimento di QM in tempi idonei a conservare integre le ragioni del promittente.

3. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 28 dicembre 2020, ha rigettato l'appello.

Per quanto ancora qui di interesse la Corte d'Appello ha confermato che l'accordo intercorso tra le parti prevedeva che il diritto al rimborso della penale fosse condizionato all'avverarsi della condizione sospensiva costituita dall'instaurarsi di un nuovo rapporto contrattuale e che, in base all'interpretazione di buona fede, non poteva ritenersi che l'obbligo assunto dall'appellata potesse rimanere valido ed efficace sine die.

Il mancato avveramento della condizione sospensiva della conclusione di un nuovo contratto entro un termine congruo, ha impedito il sorgere dell'impegno alla restituzione della penale.

Pur in assenza di un termine per il verificarsi della condizione sospensiva, il giudice ha ritenuto che, trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l'evento previsto dalle parti avrebbe dovuto verificarsi, le parti stesse fossero ragionevolmente libere di interpretare il silenzio quale scelta di avvalersi di altri fornitori.

4. Avverso la sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.

La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Ritenuto che: 1.Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1353, 1355 e 1359, nonché 1358, 1366 e 1375 c.c. e in conseguenza dell'art. 113 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.

La ricorrente contesta che la Corte d'Appello abbia ravvisato, nell'accordo concluso tra le parti, l'inserimento di una condizione sospensiva, con un argomento nuovo rispetto alla sentenza di primo grado che si era limitata a fare applicazione del principio di buona fede e di durata dell'obbligazione in relazione alla natura dell'affare.

Nella memoria depositata ex art. 380 bis 1 c.p.c. la ricorrente si diffonde poi nell'illustrare come la Corte d'Appello di Venezia abbia violato le regole di ermeneutica contrattuale per configurare l'esistenza di una condizione che le parti non avrebbero previsto. 1.1 Occorre innanzitutto rilevare come la prospettata violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, sostenuta dalla ricorrente nella memoria illustrativa, non corrisponda affatto ai motivi di ricorso.

Lo scrutinio deve pertanto essere limitato alle censure prospettate nel ricorso che attengono alla pretesa violazione delle disposizioni regolanti la condizione sospensiva.Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. in quanto la sentenza d'appello è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo il quale "L'indagine del giudice del merito diretta ad accertare se un contratto sia stato sottoposto a condizione sospensiva non può essere sindacata in sede di legittimità, se condotta nel rispetto delle regole che disciplinano l'interpretazione dei contratti" (Cass., 3, n. 1547 del 22/1/2019).

La sentenza ha dato esaustivamente conto delle ragioni, per le quali, in presenza di accordi intercorsi tra le parti in ordine alla debenza della penale e alla possibilità di rimborso per il caso di noleggio di una nuova automobile, il che avrebbe comportato al noleggiatore la possibilità di lucrare una nuova provvigione, la condizione sospensiva del noleggio di una nuova automobile non si fosse avverata con la conseguente inefficacia della pattuizione relativa alla possibilità del rimborso della penale.

Questo apprezzamento circa l'esistenza di una condizione sospensiva non può essere sindacatO da questa Corte.

2. Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione che liquida in C 3000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-Terza Sezione Civile del 12 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] sente En c oditti [OSCURATO:PERSONA] ::7‘[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12244-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio della seconda in [OSCURATO:PERSONA] 3, Pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio della seconda in [OSCURATO:PERSONA], 35, [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 521/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: 1.La società Lease'nd play, agente per conto di [OSCURATO:PERSONA] SpA (poi QM s.r.I.) promosse il noleggio a lungo termine alla società [OSCURATO:SOCIETA] di una autovettura [OSCURATO:PERSONA] in base ad un contratto che prevedeva, per l'ipotesi di risoluzione anticipata rispetto ad un termine stabilito, il pagamento di una penale a carico dell'utilizzatrice, penale che sarebbe stata rimborsata qualora la utilizzatrice avesse optato per il noleggio di una nuova autovettura. [OSCURATO:PERSONA] accettò poi la proposta di [OSCURATO:PERSONA] di noleggio di una nuova autovettura Mercedes che il noleggiatore avrebbe dovuto acquistare da terzi, sicchè diede disdetta al noleggio della [OSCURATO:PERSONA], ricevendo l'emissione a suo carico di una fattura recante l'importo della convenuta penale. Risolto il contratto di noleggio della prima autovettura e pagato l'importo della penale, la [OSCURATO:SOCIETA] ne chiese il rimborso in base agli accordi convenuti, ma la noleggiatrice, non avendo ricevuto un ordine specifico relativo alla nuova autovettura, ritenne venuto meno ogni obbligo circa il rimborso della penale. Iniziò allora un giudizio introdotto dalla [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. perché fosse dichiarata la risoluzione degli accordi intercorsi e condannata la noleggiatrice al rimborso della somma versata a titolo di penale. 2. Il Tribunale di Verona rigettò la domanda ritenendo che la società [OSCURATO:SOCIETA] non avesse diritto al rimborso perché non si era attivata per ottenere il ritiro di un'altra autovettura da un concessionario di riferimento di QM in tempi idonei a conservare integre le ragioni del promittente. 3. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 28 dicembre 2020, ha rigettato l'appello. Per quanto ancora qui di interesse la Corte d'Appello ha confermato che l'accordo intercorso tra le parti prevedeva che il diritto al rimborso della penale fosse condizionato all'avverarsi della condizione sospensiva costituita dall'instaurarsi di un nuovo rapporto contrattuale e che, in base all'interpretazione di buona fede, non poteva ritenersi che l'obbligo assunto dall'appellata potesse rimanere valido ed efficace sine die. Il mancato avveramento della condizione sospensiva della conclusione di un nuovo contratto entro un termine congruo, ha impedito il sorgere dell'impegno alla restituzione della penale. Pur in assenza di un termine per il verificarsi della condizione sospensiva, il giudice ha ritenuto che, trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l'evento previsto dalle parti avrebbe dovuto verificarsi, le parti stesse fossero ragionevolmente libere di interpretare il silenzio quale scelta di avvalersi di altri fornitori. 4. Avverso la sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. 5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1353, 1355 e 1359, nonché 1358, 1366 e 1375 c.c. e in conseguenza dell'art. 113 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. La ricorrente contesta che la Corte d'Appello abbia ravvisato, nell'accordo concluso tra le parti, l'inserimento di una condizione sospensiva, con un argomento nuovo rispetto alla sentenza di primo grado che si era limitata a fare applicazione del principio di buona fede e di durata dell'obbligazione in relazione alla natura dell'affare. Nella memoria depositata ex art. 380 bis 1 c.p.c. la ricorrente si diffonde poi nell'illustrare come la Corte d'Appello di Venezia abbia violato le regole di ermeneutica contrattuale per configurare l'esistenza di una condizione che le parti non avrebbero previsto. 1.1 Occorre innanzitutto rilevare come la prospettata violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, sostenuta dalla ricorrente nella memoria illustrativa, non corrisponda affatto ai motivi di ricorso. Lo scrutinio deve pertanto essere limitato alle censure prospettate nel ricorso che attengono alla pretesa violazione delle disposizioni regolanti la condizione sospensiva.Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. in quanto la sentenza d'appello è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo il quale "L'indagine del giudice del merito diretta ad accertare se un contratto sia stato sottoposto a condizione sospensiva non può essere sindacata in sede di legittimità, se condotta nel rispetto delle regole che disciplinano l'interpretazione dei contratti" (Cass., 3, n. 1547 del 22/1/2019). La sentenza ha dato esaustivamente conto delle ragioni, per le quali, in presenza di accordi intercorsi tra le parti in ordine alla debenza della penale e alla possibilità di rimborso per il caso di noleggio di una nuova automobile, il che avrebbe comportato al noleggiatore la possibilità di lucrare una nuova provvigione, la condizione sospensiva del noleggio di una nuova automobile non si fosse avverata con la conseguente inefficacia della pattuizione relativa alla possibilità del rimborso della penale. Questo apprezzamento circa l'esistenza di una condizione sospensiva non può essere sindacatO da questa Corte. 2. Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione che liquida in C 3000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-Terza Sezione Civile del 12 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] sente En c oditti [OSCURATO:PERSONA] ::7‘[OSCURATO:PERSONA]
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