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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2026

Cassazione n. 09130/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 9130/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1591/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 32946/2025* ** * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte d appello di Palermodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA]* * ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicatacon la quale la Corte d appello in parziale riforma della sentenza di primo grado lo hacondannato alla pena di mesi 10 di reclusione per il reato di cui all art. 600 quater cod. pen.per aver detenuto foto e video pornografici realizzati utilizzando minori degli anni diciotto capo A per il reato di cui all art. 609 undecies cod. pen. per aver adescato ** minore di anni sedici capo B per il reato di cui agli artt. 81 600 ter co. 4 cod.pen. per aver ceduto a più soggetti foto e video pedo pornografici capo C .Il ricorrente deduce con un unico motivo di ricorso vizio di motivazione in ordine allasussistenza del dolo non essendo egli consapevole della minore età della persona offesa equanto al reato di adescamento in considerazione del fatto che lo scambio di materiale eraavvenuto in modo del tutto spontaneo e senza ulteriori finalità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl motivo è inammissibile.

Il ricorrente riproponendo le medesime censure avanzate allaCorte territoriale sostanzialmente in punto di fatto tende ad ottenere in questa sede unadiversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai * di meritosollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole non consentita alla Corte dilegittimità.Nel caso in disamina la Corte ha rilevato con motivazione congrua ed esente da vizilogico giuridici che la quantità del materiale pedopornografico pari a 190 fotografie e 21video scaricato archiviatoe detenuto sul cellulare in uso al ricorrente organizzato e cedutoa terzi avente ad oggetto minori di diciotto anni coinvolti in attività sessuali denota unacondotta reiterata finalizzata al soddisfacimento degli impulsi sessuali dell imputato versosoggetti minorenni. * inoltre che la persona offesa del reato di adescamento di minoriha riferito di aver ricevuto dall imputato l offerta di un telefono iPhone e di euro 500in cambiodi foto che lo ritraevano nudo e ha ammesso di aver ricevuto a sua volta foto e proposteoscene da parte dell imputato essendo quindi evidente con riferimento al reato diadescamento di minorenni la sussistenza del dolo specifico.

Anche lo scambio dei files conterzi alcuni dei quali rimasti ignoti rafforza ulteriormente la prova del dolo e conferma lamarcata intenzionalità delle condotte costituendo riscontro per gli altri reati contestati.* l inammissibilità del ricorso a norma dell art. 616 cod. proc. pen. nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte* * n. 186 del 13/06/2000 alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misuraritenuta equa di 3.000 euro in favore della * delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 9130/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1591/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 32946/2025* ** * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte d appello di Palermodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA]* * ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicatacon la quale la Corte d appello in parziale riforma della sentenza di primo grado lo hacondannato alla pena di mesi 10 di reclusione per il reato di cui all art. 600 quater cod. pen.per aver detenuto foto e video pornografici realizzati utilizzando minori degli anni diciotto capo A per il reato di cui all art. 609 undecies cod. pen. per aver adescato ** minore di anni sedici capo B per il reato di cui agli artt. 81 600 ter co. 4 cod.pen. per aver ceduto a più soggetti foto e video pedo pornografici capo C .Il ricorrente deduce con un unico motivo di ricorso vizio di motivazione in ordine allasussistenza del dolo non essendo egli consapevole della minore età della persona offesa equanto al reato di adescamento in considerazione del fatto che lo scambio di materiale eraavvenuto in modo del tutto spontaneo e senza ulteriori finalità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl motivo è inammissibile.

Il ricorrente riproponendo le medesime censure avanzate allaCorte territoriale sostanzialmente in punto di fatto tende ad ottenere in questa sede unadiversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai * di meritosollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole non consentita alla Corte dilegittimità.Nel caso in disamina la Corte ha rilevato con motivazione congrua ed esente da vizilogico giuridici che la quantità del materiale pedopornografico pari a 190 fotografie e 21video scaricato archiviatoe detenuto sul cellulare in uso al ricorrente organizzato e cedutoa terzi avente ad oggetto minori di diciotto anni coinvolti in attività sessuali denota unacondotta reiterata finalizzata al soddisfacimento degli impulsi sessuali dell imputato versosoggetti minorenni. * inoltre che la persona offesa del reato di adescamento di minoriha riferito di aver ricevuto dall imputato l offerta di un telefono iPhone e di euro 500in cambiodi foto che lo ritraevano nudo e ha ammesso di aver ricevuto a sua volta foto e proposteoscene da parte dell imputato essendo quindi evidente con riferimento al reato diadescamento di minorenni la sussistenza del dolo specifico.

Anche lo scambio dei files conterzi alcuni dei quali rimasti ignoti rafforza ulteriormente la prova del dolo e conferma lamarcata intenzionalità delle condotte costituendo riscontro per gli altri reati contestati.* l inammissibilità del ricorso a norma dell art. 616 cod. proc. pen. nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte* * n. 186 del 13/06/2000 alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misuraritenuta equa di 3.000 euro in favore della * delle ammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9130/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1591/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 32946/2025* ** * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte d appello di Palermodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA]* * ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicatacon la quale la Corte d appello in parziale riforma della sentenza di primo grado lo hacondannato alla pena di mesi 10 di reclusione per il reato di cui all art. 600 quater cod. pen.per aver detenuto foto e video pornografici realizzati utilizzando minori degli anni diciotto capo A per il reato di cui all art. 609 undecies cod. pen. per aver adescato ** minore di anni sedici capo B per il reato di cui agli artt. 81 600 ter co. 4 cod.pen. per aver ceduto a più soggetti foto e video pedo pornografici capo C .Il ricorrente deduce con un unico motivo di ricorso vizio di motivazione in ordine allasussistenza del dolo non essendo egli consapevole della minore età della persona offesa equanto al reato di adescamento in considerazione del fatto che lo scambio di materiale eraavvenuto in modo del tutto spontaneo e senza ulteriori finalità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl motivo è inammissibile. Il ricorrente riproponendo le medesime censure avanzate allaCorte territoriale sostanzialmente in punto di fatto tende ad ottenere in questa sede unadiversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai * di meritosollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole non consentita alla Corte dilegittimità.Nel caso in disamina la Corte ha rilevato con motivazione congrua ed esente da vizilogico giuridici che la quantità del materiale pedopornografico pari a 190 fotografie e 21video scaricato archiviatoe detenuto sul cellulare in uso al ricorrente organizzato e cedutoa terzi avente ad oggetto minori di diciotto anni coinvolti in attività sessuali denota unacondotta reiterata finalizzata al soddisfacimento degli impulsi sessuali dell imputato versosoggetti minorenni. * inoltre che la persona offesa del reato di adescamento di minoriha riferito di aver ricevuto dall imputato l offerta di un telefono iPhone e di euro 500in cambiodi foto che lo ritraevano nudo e ha ammesso di aver ricevuto a sua volta foto e proposteoscene da parte dell imputato essendo quindi evidente con riferimento al reato diadescamento di minorenni la sussistenza del dolo specifico. Anche lo scambio dei files conterzi alcuni dei quali rimasti ignoti rafforza ulteriormente la prova del dolo e conferma lamarcata intenzionalità delle condotte costituendo riscontro per gli altri reati contestati.* l inammissibilità del ricorso a norma dell art. 616 cod. proc. pen. nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte* * n. 186 del 13/06/2000 alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misuraritenuta equa di 3.000 euro in favore della * delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9130/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1591/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 32946/2025* ** * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte d appello di Palermodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA]* * ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicatacon la quale la Corte d appello in parziale riforma della sentenza di primo grado lo hacondannato alla pena di mesi 10 di reclusione per il reato di cui all art. 600 quater cod. pen.per aver detenuto foto e video pornografici realizzati utilizzando minori degli anni diciotto capo A per il reato di cui all art. 609 undecies cod. pen. per aver adescato ** minore di anni sedici capo B per il reato di cui agli artt. 81 600 ter co. 4 cod.pen. per aver ceduto a più soggetti foto e video pedo pornografici capo C .Il ricorrente deduce con un unico motivo di ricorso vizio di motivazione in ordine allasussistenza del dolo non essendo egli consapevole della minore età della persona offesa equanto al reato di adescamento in considerazione del fatto che lo scambio di materiale eraavvenuto in modo del tutto spontaneo e senza ulteriori finalità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl motivo è inammissibile. Il ricorrente riproponendo le medesime censure avanzate allaCorte territoriale sostanzialmente in punto di fatto tende ad ottenere in questa sede unadiversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai * di meritosollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole non consentita alla Corte dilegittimità.Nel caso in disamina la Corte ha rilevato con motivazione congrua ed esente da vizilogico giuridici che la quantità del materiale pedopornografico pari a 190 fotografie e 21video scaricato archiviatoe detenuto sul cellulare in uso al ricorrente organizzato e cedutoa terzi avente ad oggetto minori di diciotto anni coinvolti in attività sessuali denota unacondotta reiterata finalizzata al soddisfacimento degli impulsi sessuali dell imputato versosoggetti minorenni. * inoltre che la persona offesa del reato di adescamento di minoriha riferito di aver ricevuto dall imputato l offerta di un telefono iPhone e di euro 500in cambiodi foto che lo ritraevano nudo e ha ammesso di aver ricevuto a sua volta foto e proposteoscene da parte dell imputato essendo quindi evidente con riferimento al reato diadescamento di minorenni la sussistenza del dolo specifico. Anche lo scambio dei files conterzi alcuni dei quali rimasti ignoti rafforza ulteriormente la prova del dolo e conferma lamarcata intenzionalità delle condotte costituendo riscontro per gli altri reati contestati.* l inammissibilità del ricorso a norma dell art. 616 cod. proc. pen. nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte* * n. 186 del 13/06/2000 alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misuraritenuta equa di 3.000 euro in favore della * delle ammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
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