CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 1982
Cassazione n. 40168/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 04/10/1982 a Roma avverso la sentenza del 21/03/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 marzo 2022 la Corte di appello di Roma ha confermato quella del locale Tribunale, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di resistenza (artt. 81 cpv. e 337 cod. pen.) e lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585, con riferimento all'art. 576 e in relazione agli artt. 61 nn. 2 e 5-bis cod. pen.) in danno di plurimi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, uniti dal vincolo della continuazione, e lo aveva condannato, con la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. 2. Il difensore di Campisano ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, denunziandone: - la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 576 in relazione all'art. 61 n. 5-bis cod. pen., atteso che la qualità di pubblico ufficiale dei soggetti passivi delle lesioni (peraltro neppure specificamente indicate nel capo d'imputazione se non con riguardo ai "referti in atti") era già elemento costitutivo del concorrente delitto di resistenza, sicché la citata aggravante restava assorbita da quella teleologica pure contestata e ritenuta; - la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla denegata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente sostiene -ponendo per la prima volta in sede di legittimità la relativa questione di diritto- che, nel caso in cui il reato di resistenza a pubblico ufficiale sia stato commesso recando lesioni personali (nella specie segnatamente refertate in atti e trascritte in motivazione) al soggetto al quale si oppone resistenza, non sarebbe configurabile anche l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., concernente l'ipotesi di lesioni arrecate contro lo stesso pubblico ufficiale, non è fondato. Risulta invero ormai superato il risalente indirizzo giurisprudenziale favorevole alla tesi dell'assorbimento dell'aggravante nel reato di resistenza, atteso che il fatto in cui si sostanzia la suddetta aggravante già integra un elemento costitutivo di quest'ultimo reato (Sez. 6, n. 11780 del 7/01/2010, Foti, Rv. 246477; Sez. 2, n. 19669 del 22/04/2008, Bastelli, Rv. 239765), ovvero dell'assorbimento della medesima aggravante in quella del nesso teleologico tra il reato di lesioni personali e quello di resistenza a pubblico ufficiale (Sez. 5, n. 25533 del 03/06/2015, Almi, Rv. 263913).Secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., consistente nell'aver commesso il fatto nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, perché l'aggravante in esame introduce un elemento specializzante, riferito alle condotte poste in essere contro una particolare categoria di pubblici ufficiali, il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 337 cod. pen. (Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283159; Sez. 6, n. 2608 del 17/12/2021, dep. 2022, Tomasin, Rv. 282423; Sez. 6, n. 57234 del 09/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272203). Sicché, nel caso in cui la resistenza a pubblico ufficiale si accompagni al reato di lesioni personali, le due ipotesi di reato concorrono e la disciplina delle aggravanti va valutata con riguardo a ciascuna di esse. Ne consegue che l'aggravante prevista dall'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., essendo riferita al solo reato di lesioni personali, va considerata in relazione a tale fattispecie, non potendo essere assorbita in una ipotesi di reato diversa, sia pur concorrente con quella di cui all'art. 582 cod. pen. 2. Il secondo motivo di ricorso, concernente il diniego della sospensione condizionale dalla pena, si palesa aspecifico e inammissibile, avendo la Corte distrettuale, con motivazione puntuale in fatto e perciò insindacabile in sede di legittimità, adeguatamente esplicitato la ragione ostativa alla concessione del beneficio, con riferimento allo specifico e recente precedente per un reato commesso dall'imputato con violenza alla persona. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa