CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24180/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata )A- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale il Tribunale di Brescia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di €.4000,00 di ammenda oltre alla sospensione della patente di guida per il reato di guida senza patente, con recidiva reiterata nel biennio. A motivo del ricorso lamenta violazione di legge per mancata applicazione della pena dell'arresto, prevista dall'art. 116 Cds. L'impugnazione è fondata. L'art 116 c 15 cds prevede che "chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno". Il giudice ha omesso di applicare la pena detentiva, con conseguente illegalità del trattamento sanzionatorio irrogato. Si impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia. PQM Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, altro magistrato. Così de