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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00456/2023

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12193-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere di [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SPA; - intimata - avverso l'ordinanza n. 31318/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2022 n. 12193 sez.

M3 - ud. 23-11-2022 -2- Suprema Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, corredati da memoria, per la revocazione dell'ordinanza n. 31318 del 2021 di questa Corte esponendo che: - nel 2008 aveva notificato alla [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, in uno ad atto di precetto, un'ordinanza di assegnazione pronunciata dal Tribunale di Roma all'esito di un pignoramento presso terzi; - la banca aveva emesso assegno circolare ma, rimasto inadempiuto il precetto, il deducente aveva proceduto a pignoramento mobiliare diretto in danno dell'istituto di credito, già terzo pignorato e divenuto così debitore esecutato; - la banca aveva proposto opposizione all'esecuzione deducendo di aver adempiuto, e, all'esito della fase sommaria, il deducente aveva riassunto la causa davanti al Giudice di Pace competente che aveva dichiarato illegittimo il precetto; - il Tribunale, in sede di appello, aveva respinto il gravame, osservando che il pagamento era stato tempestivo nei venti giorni stabiliti dall'ordinanza di assegnazione; - questa Corte, adita dal deducente, dichiarava il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., e comunque infondato nel merito, per quanto evincibile, stante l'accertato pagamento con assegno circolare nel termine stabilito espressamente dal titolo esecutivo, fermo restando che l'evocata e non esercitata facoltà di compensare le spese di lite rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito; - questa Corte, oltre a far seguire le spese di lite alla soccombenza, condannava il deducente a titolo di responsabilità processuale aggravata, sia perché il gravame era manifestamente inammissibile, sia RG n 12193 del 2022 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] perché risultavano non meno di 32 ricorsi della stessa parte aventi ad oggetto fattispecie identiche, sia perché si trattava di atti processuali proposti con il medesimo metodo ed obiettivo volto a incrementare abusivamente il proprio credito con spese accessorie, aggravando scorrettamente la posizione debitoria; resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA].; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 96, terzo comma, 115 cod. proc. civ., perché questa Corte avrebbe dato indebitamente valore a fatti estranei al processo in questione, ponendoli a base della statuizione di responsabilità in parola; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 96, terzo comma, e dell'art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., poiché questa Corte avrebbe errato nell'applicare la prima norma richiamata invece della seconda, atteso che l'incardinamento della vicenda giudiziaria era da riferire al pignoramento mobiliare del 2008, con conseguente applicazione, in tal senso, degli artt. 46, comma 20, e 58, comma 1, della legge n. 69 del 2009, fermo restando che questa Corte non avrebbe considerato il valore della causa, di 833,72 euro, e la condanna alle spese per 900 euro, che non legittimava, in proporzione, la condanna in questione per 10 mila euro; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.91 cod. proc. civ., perché questa Corte avrebbe errato nel liquidare 200 euro a titolo di spese vive in favore della controparte, posto che tali avrebbero potuto essere solamente il contributo unificato e le marche da bollo, che erano state però a carico della parte istante; con il quarto motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione del solo art. 395, quarto comma, cod. proc. civ., poiché questa Corte avrebbe errato nel delibare il ricorso in base a criteri meramente ed eccessivamente formalistici, dichiarati illegittimi dalla giurisprudenza C.E.D.U., con sentenza 28/10/2021, Succi et.

A. c.

Italie;RG n 12193 del 2022 Cons. rel.

Paolo Pø1eca • Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. ; Rilevato che: le questioni poste impongono il rinvio alla pubblica udienza; P.Q.M.

La Corte rinvia alla pubblica udienza.

Roma, 23 novembre 2022.

Il Presidente >1.* Déposttato L ClInereffe•ria (dott. [OSCURATO:PERSONA]) • rs'f • • Lj

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12193-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere di [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SPA; - intimata - avverso l'ordinanza n. 31318/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 12193 sez. M3 - ud. 23-11-2022 -2- Suprema Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, corredati da memoria, per la revocazione dell'ordinanza n. 31318 del 2021 di questa Corte esponendo che: - nel 2008 aveva notificato alla [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, in uno ad atto di precetto, un'ordinanza di assegnazione pronunciata dal Tribunale di Roma all'esito di un pignoramento presso terzi; - la banca aveva emesso assegno circolare ma, rimasto inadempiuto il precetto, il deducente aveva proceduto a pignoramento mobiliare diretto in danno dell'istituto di credito, già terzo pignorato e divenuto così debitore esecutato; - la banca aveva proposto opposizione all'esecuzione deducendo di aver adempiuto, e, all'esito della fase sommaria, il deducente aveva riassunto la causa davanti al Giudice di Pace competente che aveva dichiarato illegittimo il precetto; - il Tribunale, in sede di appello, aveva respinto il gravame, osservando che il pagamento era stato tempestivo nei venti giorni stabiliti dall'ordinanza di assegnazione; - questa Corte, adita dal deducente, dichiarava il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., e comunque infondato nel merito, per quanto evincibile, stante l'accertato pagamento con assegno circolare nel termine stabilito espressamente dal titolo esecutivo, fermo restando che l'evocata e non esercitata facoltà di compensare le spese di lite rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito; - questa Corte, oltre a far seguire le spese di lite alla soccombenza, condannava il deducente a titolo di responsabilità processuale aggravata, sia perché il gravame era manifestamente inammissibile, sia RG n 12193 del 2022 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] perché risultavano non meno di 32 ricorsi della stessa parte aventi ad oggetto fattispecie identiche, sia perché si trattava di atti processuali proposti con il medesimo metodo ed obiettivo volto a incrementare abusivamente il proprio credito con spese accessorie, aggravando scorrettamente la posizione debitoria; resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA].; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 96, terzo comma, 115 cod. proc. civ., perché questa Corte avrebbe dato indebitamente valore a fatti estranei al processo in questione, ponendoli a base della statuizione di responsabilità in parola; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 96, terzo comma, e dell'art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., poiché questa Corte avrebbe errato nell'applicare la prima norma richiamata invece della seconda, atteso che l'incardinamento della vicenda giudiziaria era da riferire al pignoramento mobiliare del 2008, con conseguente applicazione, in tal senso, degli artt. 46, comma 20, e 58, comma 1, della legge n. 69 del 2009, fermo restando che questa Corte non avrebbe considerato il valore della causa, di 833,72 euro, e la condanna alle spese per 900 euro, che non legittimava, in proporzione, la condanna in questione per 10 mila euro; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.91 cod. proc. civ., perché questa Corte avrebbe errato nel liquidare 200 euro a titolo di spese vive in favore della controparte, posto che tali avrebbero potuto essere solamente il contributo unificato e le marche da bollo, che erano state però a carico della parte istante; con il quarto motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione del solo art. 395, quarto comma, cod. proc. civ., poiché questa Corte avrebbe errato nel delibare il ricorso in base a criteri meramente ed eccessivamente formalistici, dichiarati illegittimi dalla giurisprudenza C.E.D.U., con sentenza 28/10/2021, Succi et. A. c. Italie;RG n 12193 del 2022 Cons. rel. Paolo Pø1eca • Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. ; Rilevato che: le questioni poste impongono il rinvio alla pubblica udienza; P.Q.M. La Corte rinvia alla pubblica udienza. Roma, 23 novembre 2022. Il Presidente >1.* Déposttato L ClInereffe•ria (dott. [OSCURATO:PERSONA]) • rs'f • • Lj
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