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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 03505/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13693/2020) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68E29 H501F), ZINGARELLI Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64T12 F205H), FUNGHI Virgilio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51A11 H501U), SILVESTRELLI Erika (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79L48 H501Z), TOMAITIPINCA Antonio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67B18 H090K), TALOSSI Luca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76S17 I838T), MASCIARELLI Luca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64M20 H501H), [OSCURATO:PERSONA] Felice (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82M27 C034C), MEROLA Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82B50 E951M), TROPIANO Paolo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 89H19 I872D) e STASI Maurizio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69L07 H501X), rappresentati e difesi, giusta procure in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via G. Belluzzo n. 1, presso l’Ufficio legale dell’Associazione CODICI; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente Sanzioni amministrative – Violazione del codice della strada –Guida in corsia preferenziale R.G.N. 13693/20 C.C.12/01/2023 domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso l’Avvocatura capitolina; -controricorrente - e BRUSCHI Simone (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 86C18 H501S), CHIARILLI Fabio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59A05 H501D), CHIARILLI Aura (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 90D47 H501X), IAMPICONI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76E65 H501E), LAPADULA Donato (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57R02 H307C), CARATELLI Augusto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57P08 I716A) e [OSCURATO:PERSONA] Roberto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81L25 I838T); -intimati - avversola sentenza del Tribunale di Roma n. 22572/2019, pubblicata il 21 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell’interesse dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 37197/2018, che aveva, a sua volta, respinto il ricorso collettivamente proposto dagli odierni ricorrenti ed intimati avverso una serie di verbali di accertamento di commessa violazione al codice della strada per transito su corsia preferenziale in Roma, via Portonaccio.

Ad avviso del Giudice di secondo grado, doveva essere anzitutto confermato il rigetto dell’eccezione di giudicato esterno, atteso che – in disparte la mancanza di prova dell’effettivo passaggio in cosa giudicata, difettando l’attestazione in ordine alla loro definitività – i precedenti evocati non potevano assumere alcuna valenza ai sensi dell’art. 2909 c.c., essendo stati accertati fatti autonomi e distinti rispetto a quelli oggetto del giudizio.

Nel merito, la pronuncia impugnata rilevava che la segnaletica orizzontale e verticale esistente evidenziava in modo adeguato l’esistenza della corsia preferenziale, emergendo che era stata disposta l’installazione necessaria del preavviso a ml. 180 dall’inizio della corsia preferenziale, con ordine all’Atac (che vi aveva provveduto) del ripristino della segnaletica.

Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] aveva prontamente pubblicizzato l’intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi, appunto, ripristinata, a decorrere dall’inizio del mese di maggio 2017, dopo un periodo di sperimentazione (dal 20 aprile 2017 al 2 maggio 2017) e di pattugliamento.

Ancora, il Giudice d’appello sosteneva che la rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici poteva avvenire mediante l’uso degli apparecchi di videoripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone Ztl e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione e anche se tali corsie non fossero state collocate materialmente in corrispondenza o all’interno di detti varchi.

Il Tribunale deduceva, altresì, che – a fronte della contestazione, a cura degli appellanti, dell’inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale di preavviso esistente in loco – essi tuttavia non avevano dimostrato, ń offerto di dimostrare, quali fossero stati, in concreto, i loro percorsi di guida, in tal modo non provando alcuna correlazione tra la dedotta inadeguatezza e la loro condotta di guida.

Infine, il Tribunale osservava che, nel caso di specie, non operava l’esimente della buona fede, giacch́ essa avrebbe escluso la responsabilità solo ove fossero sussistiti elementi positivi, idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, e fosse risultato che il trasgressore avesse fatto di tutto per conformarsi al precetto, onde nessun rimprovero avrebbe potuto essergli mosso, ipotesi non ricorrente nella fattispecie. 2.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.–I ricorrenti hanno presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Preliminarme nte deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in ragione del suo sopravvenuto decesso, avvenuto nel corso del giudizio di legittimità, come da certificato di morte allegato, che attesta che il decesso è avvenuto in data 9 marzo 2021.

Infatti, la morte dell’autore della violazione comporta, quale espressione del principio di personalità della sanzione amministrativa, l’inefficacia dell’ordinanza ingiuntiva e l’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata; la quale, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 689/1981, non si trasmette agli eredi, con la conseguente inefficacia dell’ordinanza di ingiunzione e cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16747 del 24/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29577 del 22/10/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 27650 del 30/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 6737 del 07/04/2016; Sez. 2, Sentenza n. 22199 del 29/10/2010; Sez. 2, Ordinanza n. 5880 del 13/03/2007). 2.– Tanto premesso, con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 124 disp. att. c.p.c. e 115 c.p.c., in relazione agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., per avere il Tribunale leso il giudicato sostanziale esterno, derivante dal fatto che alcuni ricorrenti – in particolare, Bizza rri Gianluca, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – avevano ottenuto precedenti decisioni di annullamento di analoghe sanzioni da parte del Giudice di Pace di Roma. 2.1.–La censura ̀ infondata.

Si premette che, contrariamente all’assunto degli istanti, [OSCURATO:PERSONA] non figura tra gli odierni ricorrenti (e, quindi, non vi è legittimazione ad invocare il giudicato a suo favore).

Ad ogni modo, anche ove si ritenga che, in ragione del riconoscimento del passaggio in giudicato di dette pronunce a cura di [OSCURATO:PERSONA] (che avrebbe, invece, contestato che tali pronunce facessero stato nel giudizio di specie, sull’implicito presupposto che esse fossero definitive), non fosse necessario che tali precedenti fossero muniti dell’attestazione di cancelleria sulla loro irrevocabilità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20974 del 23/08/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 4803 del 01/03/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9746 del 18/04/2017), la critica non può avere seguito.

Infatti, le sentenzeindicate dai ricorrenti si riferiscono a fatti e verbali diversi da quelli oggetto del presente giudizio e dunque non sono idonee a spiegare alcun effetto di giudicato.

Esse non possono fare stato nel giudizio relativo ad altre infrazioni, sebbene commesse sulla stessa strada, in quanto i fatti storici rispetto ai quali è stata irrogata la sanzione amministrativa sono eterogenei, sebbene della medesima specie e verificatisi nel medesimo luogo, sicché muta il bene della vita, in ordine al quale operano i limiti oggettivi del giudicato (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15817 del 07/06/2021; Sez. 1, Sentenza n. 6830 del 24/03/2014; Sez.

L, Sentenza n. 9043 del 20/04/2011; Sez. 3, Ordinanza n. 4010 del 18/03/2003; Sez. 3, Sentenza n. 792 del 19/01/2001).

Né ricorronole condizioni affinché possa essere fatto valere il giudicato sulla questione pregiudiziale in senso logico (ossia sullo stato della segnaletica, reputata inadeguata).

E tanto perché lo stato della segnaletica descritto in tali precedenti è precipuamente riferito al momento in cui è stata commessa la concreta infrazione sanzionata e non può essere esteso a frangenti temporali diversi (essendo esso collegato a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo).

Si tratta, pertanto, di un accertamento contingente, che non attiene alla qualificazione giuridica di un rapporto sostanziale e, per l’effetto, non assurge al rango di antecedente logico-giuridico.

Ebbene, solo qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che, ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato (Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 41895 del 29/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019; Sez. 3, Sentenza n. 11754 del 15/05/2018; Sez.

L, Sentenza n. 25269 del 09/12/2016). 3.– Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame della documentazione comprovante la dedotta inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale esistente in loco. 3.1.–La censura ̀ infondata.

Etanto perché il Tribunale di Roma ha esaminato i documenti allegati dai ricorrenti, ricostruendo i passaggi salienti del processo di sospensione e successiva riattivazione della corsia preferenziale su via Portonaccio. [OSCURATO:PERSONA] di merito, in particolare, ha evidenziato: che detta corsia era stata riattivata previa installazione della segnaletica di preavviso a ml. 180 dall’inizio della stessa, come da determina dirigenziale del 21 febbraio 2017, e di un dispositivo [OSCURATO:PERSONA] per la rilevazione automatica degli accessi non autorizzati; che la ripresa del divieto di transito nella zona de qua era stata preceduta dalla previsione di un periodo di sperimentazione dal 20 aprile 2017 al 2 maggio 2017 nonch́ dall’espletamento di un periodo di pattugliamento; che, con delibera del 10 marzo 2017, erano state date precise disposizioni all’Atac in ordine alle caratteristiche della necessaria segnaletica, mentre, con nota del 3 aprile 2017, il Dipartimento competente aveva incaricato [OSCURATO:PERSONA] di assumere tutte le iniziative informative necessarie ed aveva richiesto in data 18 aprile 2017 l’autorizzazione alla pubblicazione dell’informativa relativa al ripristino, cui si dava corso; che la segnaletica verticale, coperta durante il periodo di sospensione dell’operatività della corsia preferenziale, era stata nuovamente scoperta in vista della sua riattivazione, a decorrere dal 20 aprile 2017; che detta riattivazione era stata adeguatamente pubblicizzata dal 30 marzo 2017 sul sito relativo ai bus turistici ed anche attraverso l’emissione di due comunicati stampa del 20 e 21 aprile 2017, mentre dal 2 maggio 2017 erano state aggiornate le informazioni relative alla corsia preferenziale in questione; che dal 20 aprile 2017 al 10 maggio 2017, sulle vie limitrofe (debitamente indicate nel corpo della motivazione della sentenza d’appello) erano stati apposti dei pannelli informativi, che recavano appunto l’informazione secondo cui in via Portonaccio era stata ripristinata la corsia preferenziale, sempre attiva; che, come da attestazione della Polizia municipale, tra il 20 aprile 2017 e il 13 maggio 2017, era stata assicurata la presenza di 32 presidi per consentire all’utenza di adeguarsi alla nuova disciplina del traffico; che l’Atac aveva comunicato che in data 20 e 21 aprile 2017 aveva provveduto a realizzare la segnaletica orizzontale e a installare quella verticale prevista dalla determinazione dirigenziale; che dalla documentazione offerta emergeva che, al momento della riattivazione della corsia preferenziale, era presente sia adeguata segnaletica orizzontale sia adeguata segnaletica verticale, secondo le prescrizioni del codice della strada.

Né il Giudice di merito era tenuto a dar conto di ogni singola prova o indizio acquisito, posto che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 6- 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017; Sez.

L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014; Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014; Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006). 4.– Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., per non avere il Giudice del gravame, sulla base dei numerosi atti e documenti prodotti, ritenuto presuntivamente dimostrata l’inadeguatezza della segnaletica e la mancata pubblicizzazione della riattivazione della corsia preferenziale. 4.1.–La doglianza ̀ infondata.

Come dinanzi esposto scrutinando il precedente mezzo di critica, il Tribunale ha esaminato i documenti prodotti e ha apprezzato la situazione concretamente integrata.

All’esito, ha ritenuto che i ricorrenti non avessero specificamente indicato quale dei diversi cartelli di preavviso esistenti in loco non fosse stato per loro visibile ed avesse dunque inciso sulla loro condotta di guida, tanto da indurli a commettere la violazione oggetto di contestazione. [OSCURATO:PERSONA] di merito, dunque, ha escluso che sussistessero le condizioni per l’applicazione del meccanismo inferenziale, avendo debitamente ritenuto carente la prova – che i ricorrenti avevano l’onere di fornire –circa l’inadeguatezza della segnaletica oggetto di contestazione (sui limiti del sindacato sull’applicazione delle presunzioni hominis , Cass .

Sez.

L, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 6- 1, Ordinanza n. 1234 del 17/01/2019). 5.– Con il quarto motivo i ricorrenti contestano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.2697 c.c. e 112 c.p.c., per avere il Giudice di merito erroneamente applicato i criteri regolatori dell’onere della prova, a fronte della fornita dimostrazione di circostanze concrete, significative della sussistenza dell’allegata inadeguatezza della segnaletica, per inidoneità e insufficienza. 5.1.–Il motivo ̀ inammissibile.

Richiamato il principio innanzi evidenziato, secondo cui solo quando l’opponente deduca l’inesistenza della segnaletica la prova contraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnale di preavviso o di divieto ̀ elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l’opponente deduca – come nel caso di specie – la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe sullo stesso opponente (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 36275 del 23/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016; Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999), nella fattispecie, il Tribunale ha dato ampia contezza circa l’esecuzione di interventi di adeguamento della segnaletica, individuando precipuamente gli elementi probatori da cui ha desunto detta conclusione. 5.2.– Al contempo, non può darsi corso alla ricostruzione di cui alla memoria illustrativa dei ricorrenti.

In primo luogo, l’accertamento di cui alla consulenza tecnica d’ufficio espletata in altro giudizio non può essere fatto valere in questa sede, essendo irrituale il riferimento, in sede di legittimità, ad incombenze istruttorie effettuate in altro contesto processuale (peraltro non vincolanti nell’odierno procedimento).

In secundis, non può essere condiviso l’assunto in forza del quale, in ragione dell’elevazione di numerose contestazioni in ordine all’infrazione di specie (recte della percorrenza di corsia preferenziale), sullo stesso tratto stradale e nel medesimo periodo storico, deve reputarsi per ciò solo invertita la distribuzione dell’onere probatorio, dovendo desumersi – a dire degli istanti – da tale rilievo una presunzione, sep pure iuris tantum, di inadeguatezza della segnaletica o di assenza di colpa degli utenti, con la conseguente relevatio ab onere probandi.

Non solo la pluralità di violazioni non è indicativa in sé di alcunché.

Ma inoltre non esclude affatto che altri utenti (e in che misura), per converso, abbiano, nello stesso arco temporale e sul medesimo luogo, rispettato la prescrizione, osservando la segnaletica esistente. 6.– Con il quinto motivo i ricorrenti eccepiscono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché la violazione dell’art. 3 della legge n. 689/1981, in relazione agli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada) e agli artt. 79 e 140 del d.P.R. n. 495/1992 (regolamento di attuazione del codice della strada), per avere il Tribunale escluso che difettasse l’elemento psicologico, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, avendo ritenuto colpevole l’ignoranza dedotta. 6.1.–La censura è infondata.

Ora, in materia di sanzioni amministrative, ̀ sufficiente l’accertamento della violazione, posto che il principio posto dall’art. 3 della legge n. 689/1981 – secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, ̀ richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa – postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 11777 del 18/06/2020; Sez. 2, Sentenza n. 6625 del 09/03/2020; Sez. 2, Sentenza n. 720 del 15/01/2018; Sez. 2, Sentenza n. 13610 del 11/06/2007).

In aggiunta, l’esimente della buona fede, applicabile anche all’illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689/1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo qualora sussistano elementi positivi (recte circostanze concrete, di tempo o di luogo), idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11977 del 19/06/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 33441 del 17/12/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 20219 del 31/07/2018; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 19759 del 02/10/2015; Sez.

L, Sentenza n. 16320 del 12/07/2010; Sez. 5, Sentenza n. 23019 del 30/10/2009).

Nel caso di specie, il Tribunale si è attenuto a tali principi.

Infatti, ha escluso la scusabilità dell’errore, in quanto dagli elementi probatori offerti risultava che [OSCURATO:PERSONA] – per un verso – avesse dato attuazione al ripristino della corsia preferenziale, provvedendo a realizzare idonea segnaletica (materialmente eseguita a cura dell’Atac), e – per altro verso – avesse diligentemente compiuto tutto quanto possibile per informare l’utenza dell’intervenuta riattivazione della corsia preferenziale di cui ̀ causa, anche mediante diffusione di comunicati e notizie non previste dalla normativa di settore. 7.– Il sesto motivo di ricorso investe, ai sensi d ell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 133-bis, della legge n. 127/1997 (rif. d.P.R. n. 250/1999), in combinato disposto con l’art. 201, comma 1-bis, del codice della strada (così come introdotto dall’art. 4 del d.l. n. 151/2003, convertito in legge n. 241/2003), per avere il Giudice d’appello mancato di considerare il motivo di gravame proposto avverso la decisione di prima istanza, il quale avrebbe avuto ad oggetto, non già l’esistenza dell’omologazione originaria dell’apparato [OSCURATO:PERSONA], installato a presidio della corsia preferenziale di cui si discute, ma dell’autorizzazione alla sua installazione a cura del Ministero dei Lavori pubblici. 7.1.–La censura ̀ inammissibile perché aspecifica e nuova .

Il Tribunale non ha esaminato affatto il profilo relativo all’autorizzazione dell’apparato di rilevazione dell’uso della corsia preferenziale, essendosi limitato a trattare il tema della utilizzabilità, ai fini della rilevazione degli illeciti su corsie riservate a mezzi pubblici, degli apparecchi di videoripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone Ztl e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione.

Senonché i ricorrenti non si sono curati di indicare, ń ne l motivo in esame (a pag. 36 e ss. del ricorso), ń nell’esposizione in fatto del ricorso (a pag. 3 e ss. dello stesso ricorso) in quale momento del giudizio di merito essi avrebbero introdotto l’argomento dell’autorizzazione all’installazione dell’apparato [OSCURATO:PERSONA]; argomento che gli stessi ricorrenti sostengono, nella loro esposizione, essere completamente “differente e distinto” (a pag. 37 del ricorso) da quello della omologazione e taratura dell’apparecchio.

Anzi, nel corpo dell’atto introduttivo (a pag. 6 del ricorso), gli istanti hanno dato atto che, nel giudizio di prime cure, avevano lamentato l’illegittimità dei verbali impugnati, segnatamente con il terzo motivo, per il solo “difetto di omologazione dell’apparecchio [OSCURATO:PERSONA] 1.0 per la rilevazione della violazione delle corsie preferenziali e comunque il difetto di omologazione dell’apparecchio”, senza che fosse esplicitato alcun riferimento alla diversa tematica del difetto di autorizzazione.

Ebbene, nei ristretti limiti delle critiche sollevate, quanto al profilo della rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici, come evidenziato dal Tribunale, essa può avvenire mediante l’uso degli apparecchi di videoripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone Ztl e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione e pure se tali corsie non siano collocate materialmente in corrispondenza od all’interno dei detti varchi (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20222 del 31/07/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 23899 del 10/11/2014; Sez. 2, Sentenza n. 5252 del 04/03/2011; Sez. 2, Sentenza n. 4725 del 25/02/2011; Sez. 2, Sentenza n. 25180 del 15/10/2008). 8.– In ultimo, ̀ opportuno evidenziare che questa Corte ha già esaminato numerosi ricorsi relativi alle contravvenzioni elevate per il transito sulla corsia preferenziale di cui ai luoghi in disputa (ossia in Roma, via Portonaccio), dichiarandoli inammissibili in ordine ai medesimi motivi scrutinati in questa sede (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 30129 del 13/10/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 26122 del 05/09/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 24109 del 03/08/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 23486 del 27/07/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 6242 del 24/02/2022; Sez. 6-2, Ordinanze n. 36265, n. 36274 e n. 36275 del 23/11/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanze n. 34887, n. 34895, n. 34917, n. 35085 e n. 35088 del 17/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34624 del 16/11/2021). 9.– Conseguentemente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel rapporto tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ragione del sopravvenuto decesso del primo, mentre il ricorso proposto dagli altri ricorrenti deve essere respinto.

Inoltre, non vi è luogo ad alcuna regolamentazione delle spese di lite verso il predetto ricorrente, poiché, non potendo trovare applicazione i principi della soccombenza e della causalità propri della soccombenza virtuale o potenziale, in quanto l’erede succede nel processo, ma non nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio che ne forma l’oggetto sostanziale, il carico delle spese resta regolato dall’art. 8, primo comma, del d.P.R. n. 115/2002, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16747 del 24/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29577 del 22/10/2021.

Nei confronti degli altri ricorrenti le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, ad esclusione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], rigetta il ricorso proposto dagli altri ricorrenti e condanna questi ultimi, in solido, alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.100,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13693/2020) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68E29 H501F), ZINGARELLI Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64T12 F205H), FUNGHI Virgilio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51A11 H501U), SILVESTRELLI Erika (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79L48 H501Z), TOMAITIPINCA Antonio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67B18 H090K), TALOSSI Luca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76S17 I838T), MASCIARELLI Luca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64M20 H501H), [OSCURATO:PERSONA] Felice (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82M27 C034C), MEROLA Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82B50 E951M), TROPIANO Paolo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 89H19 I872D) e STASI Maurizio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69L07 H501X), rappresentati e difesi, giusta procure in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via G. Belluzzo n. 1, presso l’Ufficio legale dell’Associazione CODICI; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente Sanzioni amministrative – Violazione del codice della strada –Guida in corsia preferenziale R.G.N. 13693/20 C.C.12/01/2023 domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso l’Avvocatura capitolina; -controricorrente - e BRUSCHI Simone (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 86C18 H501S), CHIARILLI Fabio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59A05 H501D), CHIARILLI Aura (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 90D47 H501X), IAMPICONI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76E65 H501E), LAPADULA Donato (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57R02 H307C), CARATELLI Augusto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57P08 I716A) e [OSCURATO:PERSONA] Roberto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81L25 I838T); -intimati - avversola sentenza del Tribunale di Roma n. 22572/2019, pubblicata il 21 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell’interesse dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 37197/2018, che aveva, a sua volta, respinto il ricorso collettivamente proposto dagli odierni ricorrenti ed intimati avverso una serie di verbali di accertamento di commessa violazione al codice della strada per transito su corsia preferenziale in Roma, via Portonaccio. Ad avviso del Giudice di secondo grado, doveva essere anzitutto confermato il rigetto dell’eccezione di giudicato esterno, atteso che – in disparte la mancanza di prova dell’effettivo passaggio in cosa giudicata, difettando l’attestazione in ordine alla loro definitività – i precedenti evocati non potevano assumere alcuna valenza ai sensi dell’art. 2909 c.c., essendo stati accertati fatti autonomi e distinti rispetto a quelli oggetto del giudizio. Nel merito, la pronuncia impugnata rilevava che la segnaletica orizzontale e verticale esistente evidenziava in modo adeguato l’esistenza della corsia preferenziale, emergendo che era stata disposta l’installazione necessaria del preavviso a ml. 180 dall’inizio della corsia preferenziale, con ordine all’Atac (che vi aveva provveduto) del ripristino della segnaletica. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] aveva prontamente pubblicizzato l’intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi, appunto, ripristinata, a decorrere dall’inizio del mese di maggio 2017, dopo un periodo di sperimentazione (dal 20 aprile 2017 al 2 maggio 2017) e di pattugliamento. Ancora, il Giudice d’appello sosteneva che la rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici poteva avvenire mediante l’uso degli apparecchi di videoripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone Ztl e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione e anche se tali corsie non fossero state collocate materialmente in corrispondenza o all’interno di detti varchi. Il Tribunale deduceva, altresì, che – a fronte della contestazione, a cura degli appellanti, dell’inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale di preavviso esistente in loco – essi tuttavia non avevano dimostrato, ń offerto di dimostrare, quali fossero stati, in concreto, i loro percorsi di guida, in tal modo non provando alcuna correlazione tra la dedotta inadeguatezza e la loro condotta di guida. Infine, il Tribunale osservava che, nel caso di specie, non operava l’esimente della buona fede, giacch́ essa avrebbe escluso la responsabilità solo ove fossero sussistiti elementi positivi, idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, e fosse risultato che il trasgressore avesse fatto di tutto per conformarsi al precetto, onde nessun rimprovero avrebbe potuto essergli mosso, ipotesi non ricorrente nella fattispecie. 2.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.–I ricorrenti hanno presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Preliminarme nte deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in ragione del suo sopravvenuto decesso, avvenuto nel corso del giudizio di legittimità, come da certificato di morte allegato, che attesta che il decesso è avvenuto in data 9 marzo 2021. Infatti, la morte dell’autore della violazione comporta, quale espressione del principio di personalità della sanzione amministrativa, l’inefficacia dell’ordinanza ingiuntiva e l’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata; la quale, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 689/1981, non si trasmette agli eredi, con la conseguente inefficacia dell’ordinanza di ingiunzione e cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16747 del 24/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29577 del 22/10/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 27650 del 30/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 6737 del 07/04/2016; Sez. 2, Sentenza n. 22199 del 29/10/2010; Sez. 2, Ordinanza n. 5880 del 13/03/2007). 2.– Tanto premesso, con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 124 disp. att. c.p.c. e 115 c.p.c., in relazione agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., per avere il Tribunale leso il giudicato sostanziale esterno, derivante dal fatto che alcuni ricorrenti – in particolare, Bizza rri Gianluca, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – avevano ottenuto precedenti decisioni di annullamento di analoghe sanzioni da parte del Giudice di Pace di Roma. 2.1.–La censura ̀ infondata. Si premette che, contrariamente all’assunto degli istanti, [OSCURATO:PERSONA] non figura tra gli odierni ricorrenti (e, quindi, non vi è legittimazione ad invocare il giudicato a suo favore). Ad ogni modo, anche ove si ritenga che, in ragione del riconoscimento del passaggio in giudicato di dette pronunce a cura di [OSCURATO:PERSONA] (che avrebbe, invece, contestato che tali pronunce facessero stato nel giudizio di specie, sull’implicito presupposto che esse fossero definitive), non fosse necessario che tali precedenti fossero muniti dell’attestazione di cancelleria sulla loro irrevocabilità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20974 del 23/08/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 4803 del 01/03/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9746 del 18/04/2017), la critica non può avere seguito. Infatti, le sentenzeindicate dai ricorrenti si riferiscono a fatti e verbali diversi da quelli oggetto del presente giudizio e dunque non sono idonee a spiegare alcun effetto di giudicato. Esse non possono fare stato nel giudizio relativo ad altre infrazioni, sebbene commesse sulla stessa strada, in quanto i fatti storici rispetto ai quali è stata irrogata la sanzione amministrativa sono eterogenei, sebbene della medesima specie e verificatisi nel medesimo luogo, sicché muta il bene della vita, in ordine al quale operano i limiti oggettivi del giudicato (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15817 del 07/06/2021; Sez. 1, Sentenza n. 6830 del 24/03/2014; Sez. L, Sentenza n. 9043 del 20/04/2011; Sez. 3, Ordinanza n. 4010 del 18/03/2003; Sez. 3, Sentenza n. 792 del 19/01/2001). Né ricorronole condizioni affinché possa essere fatto valere il giudicato sulla questione pregiudiziale in senso logico (ossia sullo stato della segnaletica, reputata inadeguata). E tanto perché lo stato della segnaletica descritto in tali precedenti è precipuamente riferito al momento in cui è stata commessa la concreta infrazione sanzionata e non può essere esteso a frangenti temporali diversi (essendo esso collegato a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo). Si tratta, pertanto, di un accertamento contingente, che non attiene alla qualificazione giuridica di un rapporto sostanziale e, per l’effetto, non assurge al rango di antecedente logico-giuridico. Ebbene, solo qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che, ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 41895 del 29/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019; Sez. 3, Sentenza n. 11754 del 15/05/2018; Sez. L, Sentenza n. 25269 del 09/12/2016). 3.– Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame della documentazione comprovante la dedotta inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale esistente in loco. 3.1.–La censura ̀ infondata. Etanto perché il Tribunale di Roma ha esaminato i documenti allegati dai ricorrenti, ricostruendo i passaggi salienti del processo di sospensione e successiva riattivazione della corsia preferenziale su via Portonaccio. [OSCURATO:PERSONA] di merito, in particolare, ha evidenziato: che detta corsia era stata riattivata previa installazione della segnaletica di preavviso a ml. 180 dall’inizio della stessa, come da determina dirigenziale del 21 febbraio 2017, e di un dispositivo [OSCURATO:PERSONA] per la rilevazione automatica degli accessi non autorizzati; che la ripresa del divieto di transito nella zona de qua era stata preceduta dalla previsione di un periodo di sperimentazione dal 20 aprile 2017 al 2 maggio 2017 nonch́ dall’espletamento di un periodo di pattugliamento; che, con delibera del 10 marzo 2017, erano state date precise disposizioni all’Atac in ordine alle caratteristiche della necessaria segnaletica, mentre, con nota del 3 aprile 2017, il Dipartimento competente aveva incaricato [OSCURATO:PERSONA] di assumere tutte le iniziative informative necessarie ed aveva richiesto in data 18 aprile 2017 l’autorizzazione alla pubblicazione dell’informativa relativa al ripristino, cui si dava corso; che la segnaletica verticale, coperta durante il periodo di sospensione dell’operatività della corsia preferenziale, era stata nuovamente scoperta in vista della sua riattivazione, a decorrere dal 20 aprile 2017; che detta riattivazione era stata adeguatamente pubblicizzata dal 30 marzo 2017 sul sito relativo ai bus turistici ed anche attraverso l’emissione di due comunicati stampa del 20 e 21 aprile 2017, mentre dal 2 maggio 2017 erano state aggiornate le informazioni relative alla corsia preferenziale in questione; che dal 20 aprile 2017 al 10 maggio 2017, sulle vie limitrofe (debitamente indicate nel corpo della motivazione della sentenza d’appello) erano stati apposti dei pannelli informativi, che recavano appunto l’informazione secondo cui in via Portonaccio era stata ripristinata la corsia preferenziale, sempre attiva; che, come da attestazione della Polizia municipale, tra il 20 aprile 2017 e il 13 maggio 2017, era stata assicurata la presenza di 32 presidi per consentire all’utenza di adeguarsi alla nuova disciplina del traffico; che l’Atac aveva comunicato che in data 20 e 21 aprile 2017 aveva provveduto a realizzare la segnaletica orizzontale e a installare quella verticale prevista dalla determinazione dirigenziale; che dalla documentazione offerta emergeva che, al momento della riattivazione della corsia preferenziale, era presente sia adeguata segnaletica orizzontale sia adeguata segnaletica verticale, secondo le prescrizioni del codice della strada. Né il Giudice di merito era tenuto a dar conto di ogni singola prova o indizio acquisito, posto che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 6- 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017; Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014; Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014; Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006). 4.– Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., per non avere il Giudice del gravame, sulla base dei numerosi atti e documenti prodotti, ritenuto presuntivamente dimostrata l’inadeguatezza della segnaletica e la mancata pubblicizzazione della riattivazione della corsia preferenziale. 4.1.–La doglianza ̀ infondata. Come dinanzi esposto scrutinando il precedente mezzo di critica, il Tribunale ha esaminato i documenti prodotti e ha apprezzato la situazione concretamente integrata. All’esito, ha ritenuto che i ricorrenti non avessero specificamente indicato quale dei diversi cartelli di preavviso esistenti in loco non fosse stato per loro visibile ed avesse dunque inciso sulla loro condotta di guida, tanto da indurli a commettere la violazione oggetto di contestazione. [OSCURATO:PERSONA] di merito, dunque, ha escluso che sussistessero le condizioni per l’applicazione del meccanismo inferenziale, avendo debitamente ritenuto carente la prova – che i ricorrenti avevano l’onere di fornire –circa l’inadeguatezza della segnaletica oggetto di contestazione (sui limiti del sindacato sull’applicazione delle presunzioni hominis , Cass . Sez. L, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 6- 1, Ordinanza n. 1234 del 17/01/2019). 5.– Con il quarto motivo i ricorrenti contestano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.2697 c.c. e 112 c.p.c., per avere il Giudice di merito erroneamente applicato i criteri regolatori dell’onere della prova, a fronte della fornita dimostrazione di circostanze concrete, significative della sussistenza dell’allegata inadeguatezza della segnaletica, per inidoneità e insufficienza. 5.1.–Il motivo ̀ inammissibile. Richiamato il principio innanzi evidenziato, secondo cui solo quando l’opponente deduca l’inesistenza della segnaletica la prova contraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnale di preavviso o di divieto ̀ elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l’opponente deduca – come nel caso di specie – la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe sullo stesso opponente (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 36275 del 23/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016; Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999), nella fattispecie, il Tribunale ha dato ampia contezza circa l’esecuzione di interventi di adeguamento della segnaletica, individuando precipuamente gli elementi probatori da cui ha desunto detta conclusione. 5.2.– Al contempo, non può darsi corso alla ricostruzione di cui alla memoria illustrativa dei ricorrenti. In primo luogo, l’accertamento di cui alla consulenza tecnica d’ufficio espletata in altro giudizio non può essere fatto valere in questa sede, essendo irrituale il riferimento, in sede di legittimità, ad incombenze istruttorie effettuate in altro contesto processuale (peraltro non vincolanti nell’odierno procedimento). In secundis, non può essere condiviso l’assunto in forza del quale, in ragione dell’elevazione di numerose contestazioni in ordine all’infrazione di specie (recte della percorrenza di corsia preferenziale), sullo stesso tratto stradale e nel medesimo periodo storico, deve reputarsi per ciò solo invertita la distribuzione dell’onere probatorio, dovendo desumersi – a dire degli istanti – da tale rilievo una presunzione, sep pure iuris tantum, di inadeguatezza della segnaletica o di assenza di colpa degli utenti, con la conseguente relevatio ab onere probandi. Non solo la pluralità di violazioni non è indicativa in sé di alcunché. Ma inoltre non esclude affatto che altri utenti (e in che misura), per converso, abbiano, nello stesso arco temporale e sul medesimo luogo, rispettato la prescrizione, osservando la segnaletica esistente. 6.– Con il quinto motivo i ricorrenti eccepiscono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché la violazione dell’art. 3 della legge n. 689/1981, in relazione agli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada) e agli artt. 79 e 140 del d.P.R. n. 495/1992 (regolamento di attuazione del codice della strada), per avere il Tribunale escluso che difettasse l’elemento psicologico, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, avendo ritenuto colpevole l’ignoranza dedotta. 6.1.–La censura è infondata. Ora, in materia di sanzioni amministrative, ̀ sufficiente l’accertamento della violazione, posto che il principio posto dall’art. 3 della legge n. 689/1981 – secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, ̀ richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa – postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 11777 del 18/06/2020; Sez. 2, Sentenza n. 6625 del 09/03/2020; Sez. 2, Sentenza n. 720 del 15/01/2018; Sez. 2, Sentenza n. 13610 del 11/06/2007). In aggiunta, l’esimente della buona fede, applicabile anche all’illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689/1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo qualora sussistano elementi positivi (recte circostanze concrete, di tempo o di luogo), idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11977 del 19/06/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 33441 del 17/12/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 20219 del 31/07/2018; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 19759 del 02/10/2015; Sez. L, Sentenza n. 16320 del 12/07/2010; Sez. 5, Sentenza n. 23019 del 30/10/2009). Nel caso di specie, il Tribunale si è attenuto a tali principi. Infatti, ha escluso la scusabilità dell’errore, in quanto dagli elementi probatori offerti risultava che [OSCURATO:PERSONA] – per un verso – avesse dato attuazione al ripristino della corsia preferenziale, provvedendo a realizzare idonea segnaletica (materialmente eseguita a cura dell’Atac), e – per altro verso – avesse diligentemente compiuto tutto quanto possibile per informare l’utenza dell’intervenuta riattivazione della corsia preferenziale di cui ̀ causa, anche mediante diffusione di comunicati e notizie non previste dalla normativa di settore. 7.– Il sesto motivo di ricorso investe, ai sensi d ell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 133-bis, della legge n. 127/1997 (rif. d.P.R. n. 250/1999), in combinato disposto con l’art. 201, comma 1-bis, del codice della strada (così come introdotto dall’art. 4 del d.l. n. 151/2003, convertito in legge n. 241/2003), per avere il Giudice d’appello mancato di considerare il motivo di gravame proposto avverso la decisione di prima istanza, il quale avrebbe avuto ad oggetto, non già l’esistenza dell’omologazione originaria dell’apparato [OSCURATO:PERSONA], installato a presidio della corsia preferenziale di cui si discute, ma dell’autorizzazione alla sua installazione a cura del Ministero dei Lavori pubblici. 7.1.–La censura ̀ inammissibile perché aspecifica e nuova . Il Tribunale non ha esaminato affatto il profilo relativo all’autorizzazione dell’apparato di rilevazione dell’uso della corsia preferenziale, essendosi limitato a trattare il tema della utilizzabilità, ai fini della rilevazione degli illeciti su corsie riservate a mezzi pubblici, degli apparecchi di videoripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone Ztl e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione. Senonché i ricorrenti non si sono curati di indicare, ń ne l motivo in esame (a pag. 36 e ss. del ricorso), ń nell’esposizione in fatto del ricorso (a pag. 3 e ss. dello stesso ricorso) in quale momento del giudizio di merito essi avrebbero introdotto l’argomento dell’autorizzazione all’installazione dell’apparato [OSCURATO:PERSONA]; argomento che gli stessi ricorrenti sostengono, nella loro esposizione, essere completamente “differente e distinto” (a pag. 37 del ricorso) da quello della omologazione e taratura dell’apparecchio. Anzi, nel corpo dell’atto introduttivo (a pag. 6 del ricorso), gli istanti hanno dato atto che, nel giudizio di prime cure, avevano lamentato l’illegittimità dei verbali impugnati, segnatamente con il terzo motivo, per il solo “difetto di omologazione dell’apparecchio [OSCURATO:PERSONA] 1.0 per la rilevazione della violazione delle corsie preferenziali e comunque il difetto di omologazione dell’apparecchio”, senza che fosse esplicitato alcun riferimento alla diversa tematica del difetto di autorizzazione. Ebbene, nei ristretti limiti delle critiche sollevate, quanto al profilo della rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici, come evidenziato dal Tribunale, essa può avvenire mediante l’uso degli apparecchi di videoripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone Ztl e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione e pure se tali corsie non siano collocate materialmente in corrispondenza od all’interno dei detti varchi (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20222 del 31/07/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 23899 del 10/11/2014; Sez. 2, Sentenza n. 5252 del 04/03/2011; Sez. 2, Sentenza n. 4725 del 25/02/2011; Sez. 2, Sentenza n. 25180 del 15/10/2008). 8.– In ultimo, ̀ opportuno evidenziare che questa Corte ha già esaminato numerosi ricorsi relativi alle contravvenzioni elevate per il transito sulla corsia preferenziale di cui ai luoghi in disputa (ossia in Roma, via Portonaccio), dichiarandoli inammissibili in ordine ai medesimi motivi scrutinati in questa sede (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 30129 del 13/10/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 26122 del 05/09/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 24109 del 03/08/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 23486 del 27/07/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 6242 del 24/02/2022; Sez. 6-2, Ordinanze n. 36265, n. 36274 e n. 36275 del 23/11/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanze n. 34887, n. 34895, n. 34917, n. 35085 e n. 35088 del 17/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34624 del 16/11/2021). 9.– Conseguentemente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel rapporto tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ragione del sopravvenuto decesso del primo, mentre il ricorso proposto dagli altri ricorrenti deve essere respinto. Inoltre, non vi è luogo ad alcuna regolamentazione delle spese di lite verso il predetto ricorrente, poiché, non potendo trovare applicazione i principi della soccombenza e della causalità propri della soccombenza virtuale o potenziale, in quanto l’erede succede nel processo, ma non nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio che ne forma l’oggetto sostanziale, il carico delle spese resta regolato dall’art. 8, primo comma, del d.P.R. n. 115/2002, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16747 del 24/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29577 del 22/10/2021. Nei confronti degli altri ricorrenti le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, ad esclusione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], rigetta il ricorso proposto dagli altri ricorrenti e condanna questi ultimi, in solido, alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.100,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a
Sentenza Cassazione n. 03505/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris