CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43222/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 494 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla prova della penale responsabilità del prevenuto; - alla misura della pena ed al dinego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la riconducibilità al prevenuto della condotta contestata era comprovata dal fatto che il contratto di somministrazione dell'energia elettrica firmato sostituendosi ad altra persona era destinato a servire la sua abitazione e che, nella sua stipula, era stata menzionata la sua utenza cellulare. 2 - il secondo motivo è inammissibile avendo la Corte congruamente precisato che il diniego delle circostanze attenuanti generiche si fondava sull'avere il prevenuto patito precedenti condanne. 3- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]