CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 28423/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata è stata confermata la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in data 9 marzo 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato contestato al capo A (cessione e detenzione continuata di armi, art. 7 legge n. 203 del 1991), ritenuta la continuazione con quello giudicato con sentenza irrevocabile emessa in data 31 ottobre 2012, riconoscendo, a titolo di aumento, la pena di mesi quattro di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti di cui alVarti,.8 legge n. 203 del 1991 e 114 cod. pen.. Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. M. C. Conidi (vizio di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche) devolve censura non consentita in sede di legittimità, in quanto attinge la decisione con doglianze di mero fatto. Rilevato, infatti, che la motivazione resa sul punto devoluto con il gravame da parte della Corte territoriale non è apparente (cfr, pag. 1) e fa, anzi, riferimento, con ragionamento non manifestamente illogico e completo, alla ritenuta gravità dei fatti, quanto al numero di armi detenute, alla tipologia di queste ed al contesto di criminalità organizzata in cui si collocano le condotte, oltre a descrivere la ulteriore circostanza nella quale la ricorrente ha riportato la precedente condanna, indicando che si tratta di condotta attuata sempre con il medesimo complice e con il benestare della cosca di riferimento. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]