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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 1988

Cassazione n. 19803/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/03/1988 avverso la sentenza del 21/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21/7/2021, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 23/2/2021 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 337 cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di quattro anni, due mesi di reclusione e 20mila euro di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo alla recidiva, che sarebbe stata riconosciuta con motivazione viziata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Pronunciandosi sullo stesso punto qui riproposto, infatti, la Corte di appello ha richiamato i due precedenti specifici dai quali il Kayeta è gravato, la notevole quantità di sostanza in sequestro (405 grammi di cocaina e crack), la protervia e l'intensità del dolo con i quali il soggetto aveva opposto resistenza ai pubblici ufficiali; elementi - questi - che la sentenza ha riconosciuto espressione non di un impulso delinquenziale occasionale, come tale avulso dai trascorsi criminosi, ma fattore sintomatico del suo collegamento con ambienti illeciti (quantomeno) di media caratura, in grado di assicurare l'approvvigionamento di quantitativi di certo non riferibili al mero spaccio "da strada".

Dal che, l'evidente spregiudicatezza dell'imputato, riconosciuta con motivazione solida, legata ad oggettivi elementi e priva di illogicità manifeste; come tale, dunque, non censurabile.

5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

LI P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 8 aprile 2022 Il Co4sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dénte EnTico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/03/1988 avverso la sentenza del 21/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21/7/2021, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 23/2/2021 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 337 cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di quattro anni, due mesi di reclusione e 20mila euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo alla recidiva, che sarebbe stata riconosciuta con motivazione viziata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Pronunciandosi sullo stesso punto qui riproposto, infatti, la Corte di appello ha richiamato i due precedenti specifici dai quali il Kayeta è gravato, la notevole quantità di sostanza in sequestro (405 grammi di cocaina e crack), la protervia e l'intensità del dolo con i quali il soggetto aveva opposto resistenza ai pubblici ufficiali; elementi - questi - che la sentenza ha riconosciuto espressione non di un impulso delinquenziale occasionale, come tale avulso dai trascorsi criminosi, ma fattore sintomatico del suo collegamento con ambienti illeciti (quantomeno) di media caratura, in grado di assicurare l'approvvigionamento di quantitativi di certo non riferibili al mero spaccio "da strada". Dal che, l'evidente spregiudicatezza dell'imputato, riconosciuta con motivazione solida, legata ad oggettivi elementi e priva di illogicità manifeste; come tale, dunque, non censurabile. 5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. LI P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 8 aprile 2022 Il Co4sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dénte EnTico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C
Sentenza Cassazione n. 19803/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris