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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21155/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TRIBUNALE di Anconaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudicedell’esecuzione, in accoglimento dell'istanza presentata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc.pen., da [OSCURATO:PERSONA], applicava la disciplina della continuazione tra i reatigiudicati con le due seguenti pronunce:1) sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Macerata, in data 19maggio 2016 (irrevocabile il 5 luglio 2016), con la quale ad [OSCURATO:PERSONA] era stata applicata lapena, condizionalmente sospesa, di quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa, per ilreato di cui agli artt. 624, 625 cod. pen., commesso il 7 maggio 2016;2) sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, in data 16 maggio 2019 (irrevocabileil 30 novembre 2019), con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di dieci mesidi reclusione e 300,00 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 81, 624, 625 e 56, 624, 625cod. pen., commessi il 23 settembre 2016.

Per l'effetto, il giudice adito rideterminava la pena complessiva in undici mesi direclusione e 350,00 euro di multa; respingeva l’ulteriore richiesta di concessione dellasospensione condizionale alla pena come rideterminata, ed, anzi, revocava il beneficiodella sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza sub 1), ai sensidell’art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen., per avere il condannato, nel quinquennio dalla datadi irrevocabilità della sentenza, commesso altro delitto per il quale è stata inflitta una penadetentiva (con la sentenza sub 2).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per mezzo del suo difensore,deducendo due motivi di gravame.2.1.

Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 81comma 2, 163 e 164 cod. pen..Il ricorrente si duole della mancata concessione della sospensione condizionaledella pena, come rideterminata a seguito del riconoscimento della continuazione tra i reatigiudicati con le due sentenze oggetto dell’istanza, avendo il giudice dell’esecuzione postoa fondamento del rigetto la pluralità di condanne, in contrasto con il principio per cui, incaso di riconoscimento della continuazione, la pluralità delle condanne deve essereassimilata a una condanna unica per l’unico reato continuato; con l’ulteriore conseguenzache non viola l’art. 164 cod. pen. l’estensione del beneficio della sospensione condizionaledella pena, già concesso nella prima sentenza, alla pena complessivamente rideterminata,purché rientrante nei limiti di cui all’art. 163 cod. pen.2.2.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 168cod. pen., 666 e 671 cod. proc. pen..

Il giudice dell'esecuzione ha illegittimamente disposto la revoca del beneficio dellasospensione condizionale della pena concesso con la sentenza sub 1) adottando la statuizione d'ufficio ed in assenza dei presupposti di legge.3.

Il sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoriascritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

È principio consolidato che «in tema di applicazione "in executivis" delladisciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicità deldisegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi ladisciplina del reato continuato, la sospensione condizionale già disposta per uno dei duefatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficiogià concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se essodebba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge» (Sez. 1, n. 3137 del07/07/2021, dep. 2022, P.G. in proc.

Nozzolillo, Rv. 282493 - 01; conf.

Sez. 1, n. 9756 del22/11/2016, dep. 2017, Tommasi, Rv. 269419 - 01; Sez. 1, n. 24571 del 2009, Rv. 243819- 01; Sez. 1, n. 5579 del 2008, Rv. 238882 - 01).3.

L’ordinanza impugnata si è discostata da tale principio.Il Tribunale, dopo avere riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati con le duesentenze indicate nell’istanza e dopo avere rideterminato la pena complessiva in mesiundici di reclusione ed euro 350,00 di multa, ha, da un lato, respinto la richiesta diestensione del beneficio alla pena unitaria così determinata e, dall’altro, ha disposto larevoca della sospensione condizionale concessa con la prima sentenza, valorizzando invia assorbente la mera pluralità delle condanne e la commissione, nel quinquennio, di altrodelitto.Una simile motivazione non è tuttavia conforme al regime giuridico conseguenteall’avvenuta unificazione in executivis, poiché, una volta ricondotti i fatti ad un unico reatocontinuato sul piano sanzionatorio, non è consentito utilizzare la pregressa pluralità deititoli come dato autosufficiente per negare, senza ulteriore verifica, l’operatività delbeneficio sulla pena complessiva così rideterminata.La situazione determinatasi a seguito del riconoscimento della continuazioneimponeva infatti una valutazione complessiva ed unitaria in ordine alla concedibilità dellasospensione condizionale con riguardo alla nuova pena globale.

Il giudice dell’esecuzione era, pertanto, tenuto a verificare, in rapporto alla penacomplessivamente rideterminata, se ricorressero i limiti quantitativi di cui all’art. 163 cod.pen., se sussistessero condizioni ostative ai sensi dell’art. 164 cod. pen. e, soprattutto, sela prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati potesse essere formulatafavorevolmente con riferimento all’ intero trattamento sanzionatorio risultantedall’unificazione.È in questa prospettiva che deve essere letta la giurisprudenza di legittimità, laquale non configura alcun automatismo revocatorio, ma impone al giudice di misurarsi conla nuova pena unitaria e con i relativi presupposti applicativi del beneficio.4.

Ne deriva che il provvedimento impugnato è viziato tanto nella parte in cui harevocato il beneficio già concesso, quanto nella parte in cui ha rigettato l’istanza diapplicazione della sospensione condizionale alla pena rideterminata, senza svolgere lanecessaria valutazione unitaria.

L’ordinanza, infatti, omette di confrontarsi con il nucleodell’allegazione difensiva, che investiva proprio l’effetto dell’unificazione in executivis sultrattamento sanzionatorio e, quindi, la necessità di una decisione complessiva sullasospensione; si arresta invece ad una motivazione meramente assertiva, incapace dichiarire se il beneficio dovesse essere escluso per il superamento dei limiti di legge, per lapresenza di specifiche condizioni ostative o per una prognosi sfavorevole, e senzaesplicitare alcun apprezzamento effettivo in ordine a tali profili.5.

Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, relativamente allestatuizioni concernenti la revoca della sospensione condizionale della pena ed il rigettodella richiesta di sua applicazione alla pena complessivamente rideterminata, con rinvio alTribunale di Ancona per nuovo esame sul punto, che dovrà essere eseguito nel rispettodei principi che si sono enunciati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, relativamente alla sospensione condizionale della penarideterminata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ancona.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di Anconaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudicedell’esecuzione, in accoglimento dell'istanza presentata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc.pen., da [OSCURATO:PERSONA], applicava la disciplina della continuazione tra i reatigiudicati con le due seguenti pronunce:1) sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Macerata, in data 19maggio 2016 (irrevocabile il 5 luglio 2016), con la quale ad [OSCURATO:PERSONA] era stata applicata lapena, condizionalmente sospesa, di quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa, per ilreato di cui agli artt. 624, 625 cod. pen., commesso il 7 maggio 2016;2) sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, in data 16 maggio 2019 (irrevocabileil 30 novembre 2019), con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di dieci mesidi reclusione e 300,00 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 81, 624, 625 e 56, 624, 625cod. pen., commessi il 23 settembre 2016. Per l'effetto, il giudice adito rideterminava la pena complessiva in undici mesi direclusione e 350,00 euro di multa; respingeva l’ulteriore richiesta di concessione dellasospensione condizionale alla pena come rideterminata, ed, anzi, revocava il beneficiodella sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza sub 1), ai sensidell’art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen., per avere il condannato, nel quinquennio dalla datadi irrevocabilità della sentenza, commesso altro delitto per il quale è stata inflitta una penadetentiva (con la sentenza sub 2). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per mezzo del suo difensore,deducendo due motivi di gravame.2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 81comma 2, 163 e 164 cod. pen..Il ricorrente si duole della mancata concessione della sospensione condizionaledella pena, come rideterminata a seguito del riconoscimento della continuazione tra i reatigiudicati con le due sentenze oggetto dell’istanza, avendo il giudice dell’esecuzione postoa fondamento del rigetto la pluralità di condanne, in contrasto con il principio per cui, incaso di riconoscimento della continuazione, la pluralità delle condanne deve essereassimilata a una condanna unica per l’unico reato continuato; con l’ulteriore conseguenzache non viola l’art. 164 cod. pen. l’estensione del beneficio della sospensione condizionaledella pena, già concesso nella prima sentenza, alla pena complessivamente rideterminata,purché rientrante nei limiti di cui all’art. 163 cod. pen.2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 168cod. pen., 666 e 671 cod. proc. pen.. Il giudice dell'esecuzione ha illegittimamente disposto la revoca del beneficio dellasospensione condizionale della pena concesso con la sentenza sub 1) adottando la statuizione d'ufficio ed in assenza dei presupposti di legge.3. Il sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoriascritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. È principio consolidato che «in tema di applicazione "in executivis" delladisciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicità deldisegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi ladisciplina del reato continuato, la sospensione condizionale già disposta per uno dei duefatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficiogià concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se essodebba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge» (Sez. 1, n. 3137 del07/07/2021, dep. 2022, P.G. in proc. Nozzolillo, Rv. 282493 - 01; conf. Sez. 1, n. 9756 del22/11/2016, dep. 2017, Tommasi, Rv. 269419 - 01; Sez. 1, n. 24571 del 2009, Rv. 243819- 01; Sez. 1, n. 5579 del 2008, Rv. 238882 - 01).3. L’ordinanza impugnata si è discostata da tale principio.Il Tribunale, dopo avere riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati con le duesentenze indicate nell’istanza e dopo avere rideterminato la pena complessiva in mesiundici di reclusione ed euro 350,00 di multa, ha, da un lato, respinto la richiesta diestensione del beneficio alla pena unitaria così determinata e, dall’altro, ha disposto larevoca della sospensione condizionale concessa con la prima sentenza, valorizzando invia assorbente la mera pluralità delle condanne e la commissione, nel quinquennio, di altrodelitto.Una simile motivazione non è tuttavia conforme al regime giuridico conseguenteall’avvenuta unificazione in executivis, poiché, una volta ricondotti i fatti ad un unico reatocontinuato sul piano sanzionatorio, non è consentito utilizzare la pregressa pluralità deititoli come dato autosufficiente per negare, senza ulteriore verifica, l’operatività delbeneficio sulla pena complessiva così rideterminata.La situazione determinatasi a seguito del riconoscimento della continuazioneimponeva infatti una valutazione complessiva ed unitaria in ordine alla concedibilità dellasospensione condizionale con riguardo alla nuova pena globale. Il giudice dell’esecuzione era, pertanto, tenuto a verificare, in rapporto alla penacomplessivamente rideterminata, se ricorressero i limiti quantitativi di cui all’art. 163 cod.pen., se sussistessero condizioni ostative ai sensi dell’art. 164 cod. pen. e, soprattutto, sela prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati potesse essere formulatafavorevolmente con riferimento all’ intero trattamento sanzionatorio risultantedall’unificazione.È in questa prospettiva che deve essere letta la giurisprudenza di legittimità, laquale non configura alcun automatismo revocatorio, ma impone al giudice di misurarsi conla nuova pena unitaria e con i relativi presupposti applicativi del beneficio.4. Ne deriva che il provvedimento impugnato è viziato tanto nella parte in cui harevocato il beneficio già concesso, quanto nella parte in cui ha rigettato l’istanza diapplicazione della sospensione condizionale alla pena rideterminata, senza svolgere lanecessaria valutazione unitaria. L’ordinanza, infatti, omette di confrontarsi con il nucleodell’allegazione difensiva, che investiva proprio l’effetto dell’unificazione in executivis sultrattamento sanzionatorio e, quindi, la necessità di una decisione complessiva sullasospensione; si arresta invece ad una motivazione meramente assertiva, incapace dichiarire se il beneficio dovesse essere escluso per il superamento dei limiti di legge, per lapresenza di specifiche condizioni ostative o per una prognosi sfavorevole, e senzaesplicitare alcun apprezzamento effettivo in ordine a tali profili.5. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, relativamente allestatuizioni concernenti la revoca della sospensione condizionale della pena ed il rigettodella richiesta di sua applicazione alla pena complessivamente rideterminata, con rinvio alTribunale di Ancona per nuovo esame sul punto, che dovrà essere eseguito nel rispettodei principi che si sono enunciati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, relativamente alla sospensione condizionale della penarideterminata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ancona.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
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