CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 22657/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado emessa nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 497-bis cod.pen. 2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi d'impugnazione, di seguito riportati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., nullità della sentenza e del processo in relazione all'art. 601, commi 1, 5 e 6, cod.proc.pen. per omessa notifica del decreto di citazione in appello all'imputato e al difensore. A fondamento del motivo, assume che, pur essendo pervenuta al difensore dalla cancelleria della Corte d'appello la comunicazione a mezzo posta elettronica certificata dell'avvenuta fissazione dell'udienza, a detta comunicazione non era allegato il decreto di fissazione relativo al KOLA, ma quello riguardante un diverso procedimento nei confronti di altri soggetti (ossia, [OSCURATO:PERSONA]+1). 2.2. Con il secondo motivo l'imputato lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 497-bis cod.pen. e 522 cod.proc.pen., per carenza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata che, pur a fronte di una generica contestazione del reato di possesso e fabbricazione di documenti falsi, aveva ritenuto integrata la più grave ipotesi di cui al comma 2, che avrebbe invece essere dovuto contestata in modo specifico nel capo di imputazione. 2.3. Con il terzo motivo il KOLA deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81, comma 2, cod.pen. poiché la Corte territoriale avrebbe omesso qualsivoglia motivazione sulla dosimetria sanzionatoria limitandosi apoditticamente ad osservare che egli era in possesso del doppio documento di identità ai fini dell'ingresso in [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che, nel 2016, quando erano avvenuti i fatti, ai cittadini dell'Unione europea bastava, a tal fine, la carta di identità. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente assume violazione dell'art. 175 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine all'omessa concessione del beneficio della non menzione sul casellario giudiziario. Lamenta in particolare che la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di gravame fondato sulla mancata concessione di tale beneficio ponendosi in contrasto con il principio per il quale nelle ipotesi in cui, come aveva fatto la sentenza di primo grado, è riconosciuta la sospensione condizionale della pena e non anche il beneficio in esame, la motivazione deve essere corredata dall'indicazione delle relative ragioni ostative. [OSCURATO:PERSONA] 1. E fondato, con rilievo assorbente, il primo motivo di ricorso. Dall'esame del fascicolo d'ufficio del processo che si è svolto dinanzi alla Corte d'appello - nel quale l'imputato è stato assente - risulta che, effettivamente, in allegato alla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata effettuata dalla cancelleria al difensore del KOLA, anche in qualità di domiciliatario dell'imputato, nel cui oggetto si faceva riferimento al decreto relativo al procedimento a carico dello stesso, è stato inviato un decreto relativo ad altro procedimento penale (imputati [OSCURATO:PERSONA]+1). Un'ipotesi siffatta deve ritenersi equiparabile a quella dell'omessa notifica del decreto di citazione in appello, non potendosi ritenere il difensore onerato della richiesta alla cancelleria, a fronte di una comunicazione che si riferisce solo nel titolo al procedimento "corretto", ma che allega il decreto di citazione emesso in un giudizio relativo ad altri soggetti, del decreto emesso nei confronti dell'imputato "corretto". Tale omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore dell'imputato ha determinato una nullità d'ordine generale (Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, Rv. 258615 - 01) ha inficiato lo svolgimento del giudizio medesimo. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. Così