CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03529/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIA/ J,J. cm., ) I " ot-e• ,411-f udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, nella veste di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta volta alla rimodulazione - alla luce di Corte cost., sent. n. 40 del 08/03/2019 - della pena di anni otto e mesi sei di reclusione ed euro trentaseimila di multa, inflitta - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, computate in regime di equivalenza rispetto alla contestata recidiva - in relazione alla violazione degli artt. 73, comma 1 e 1-bis, 80 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, 81, 110 cod. pen. dalla medesima Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza del 17/07/2014 del Tribunale di Verona, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. La pena riportata dal ricorrente, in ipotesi difensiva, era stata modellata in base a una forbice edittale che prevedeva una sanzione minima pari a otto anni di reclusione, tanto che a detto minimo si è uniformato il giudizio di merito, individuando la pena detentiva base nella misura di anni otto e mesi sei di reclusione. La riduzione di tale minimo edittale, quale effetto della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale, avrebbe dunque imposto, in executivis, una rideterminazione sanzionatorìa in senso favorevole al condannato. 3. Il ricorso è inammissibile. Il principio di diritto che governa la materia è quello dettato da Sez. 1, n. 2036 del 11/12/2019, dep. 2020, Bledar, Rv. 278198, a mente della quale: «In tema di sostanze stupefacenti, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di anni otto anziché di anni sei, intervenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, il giudice dell'esecuzione, nel caso di condanna anteriormente divenuta irrevocabile, deve rinnovare la valutazione sanzionatoria, con necessaria riduzione della pena, secondo i criteri dì cui agli artt.132 e 133 cod. pen., potendosi escludere la patologica alterazione della commisurazione finale della pena, determinata in base alla forbice edittale oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, unicamente quando la pena irrogata sia stata determinata nel massimo edittale o in misura prossima ai massimo». Nel caso di specie, però, il Giudice dell'esecuzione ha ben chiarito come, nell'ambito del giudizio di cognizione, la Corte territoriale abbia fatto riferimento alla cornice sanzionatoria vigente all'epoca del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 10; tale norma stabiliva, in relazione al modello legale ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la pena edittale minima di anni sei di reclusione, con un massimo edittale che giungeva a venti anni di reclusione, fissando quindi una forbice sanzionatoria esattamente corrispondente a quella poi nuovamente ottenuta in forza dell'intervento operato dalla Corte costituzionale, a mezzo della succitata sentenza n. 40 del 2019. Ineccepibile risulta, allora, l'applicazione delle norme e dei principi effettuata dalla Corte di appello di Venezia; logica e coerente - dunque immune da possibili censure in sede di legittimità - appare infine l'apparato motivazionale adottato nel provvedimento avversato. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de