Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25694/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui sì deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, oltre all'assenza di elementi positivamente apprezzabili, la gravità della condotta violent esercitata nei confronti dei pubblici ufficiali, tale da necessitare l'intervento di altre_ pattuglia a supporto, e i plurimi precedenti penali della medesima indole gravanti sul ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06/06

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui sì deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, oltre all'assenza di elementi positivamente apprezzabili, la gravità della condotta violent esercitata nei confronti dei pubblici ufficiali, tale da necessitare l'intervento di altre_ pattuglia a supporto, e i plurimi precedenti penali della medesima indole gravanti sul ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06
Sentenza Cassazione n. 25694/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris