CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 agosto 2021
Cassazione n. 34372/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE del RIESAME di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 10/8/2021, ha confermato il decreto con il quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha disposto il sequestro preventivo ai fini della confisca diretta, fino alla concorrenza di 6.500,00 euro, delle somme di denaro di pertinenza degli indagati ovvero in caso di incapienza, dei beni mobili, mobili registrati e immobili, nella loro disponibilità, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma secondo n. 1 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. con riferimento al reato contestato.2. In data 28 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede c:he il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 16 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte della difesa nelle quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche allegando l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. con riferimento al reato contestato rilevando che il Tribunale, accolta peraltro l'eccezione circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto escludere la sussistenza del fumus commissi delicti in quanto a carico del Russo, al di là di mere congetture, non sarebbe emerso alcun elemento idoneo a dimostrare che lo stesso abbia fornito un contributo rilevante. a titolo di concorso nella commissione del reato ipotizzato. Le doglianze, che si riferiscono alla contraddittorietà della motivazione quanto al coinvolgimento del Russo nei fatti oggetto del procedimento, non sono consentite. 1.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 23%92; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812). 1.2. Nel caso di specie il Tribunale, pure escluse le dichiarazioni ritenute inutilizzabili, ha evidenziato gli elementi e le ragioni per le quali è pervenuto alla conclusione quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti per il reato di truffa e del concorso del Russo, commercialista della cartoleria Descart, nella commissione dello stesso. 1.2.1. La ricostruzione delle modalità utilizzate, consistite nell'emissione di false fatture elettroniche al fine di far risultare che i soggetti legittimati avevano utilizzato il bonus cultura presso la cartoleria Descart e la circostanza che tale attività commerciale fosse inesistente e che operasse da mero schermo della DeCo, dà corretto conto della sussistenza degli artifici e raggiri, elementi costitutivi del reato di truffa aggravata piuttosto che del diverso reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. (Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036; Sez. 2, n. 35924 del 11/07/2019, Vidali, Rv. 277031 - 01). 1.2.2. Il riferimento alle dichiarazioni rese dai beneficiari del contributo e alla condotta in concreto posta in essere dal Russo, che ha ricevuto un bonifico di 31.000,00 senza alcuna giustificazione, ha gestito quale commercialista la costituzione della Descart, non ha esibito la documentazione contabile e si è occupato degli aspetti amministrativi della società inesistente così consentendo a Conte di operare illecitamente in danno dello Stato, è adeguato e coerente quanto conclusione in ordine alla responsabilità dello stesso e la motivazione dell'ordinanza impugnata non può certo ritenersi inesistente ovvero apparente. 1.2.3. La circostanza che le indagini si siano concluse e che nel relativo avviso il pubblico ministero abbia qualificato nuovamente i fatti ai sensi dell'art. 316 ter cod. pen. è priva di rilievo quanto al procedimento incidentale oggetto del ricorso. A prescindere da eventuali considerazioni circa la correttezza e meno della contestazione contenuta nell'avviso di cui all'art. 415 bis cod., proc. pen., infatti, deve rilevarsi come tale atto sia un elemento nuovo e sopravvenuto del quale questa Corte non può tenere conto. Ciò anche quanto al riferimento alla soglia prevista dall'art. 316 ter, comma secondo cod. pen., evidentemente non considerata nell'ordinanza impugnata nella quale, coerentemente, tenuto conto dell'accertata inesistenza della Descart, si segnala come nel caso di specie il profitto del reato di truffa aggravata sarebbe corrispondente alla somma complessiva di tutti i bonus cultura erogati presso tale attività commerciale, pari a circa 161.000,00 euro. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil