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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13170/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 13 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone, pronunciata il 28 aprile 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina e lesioni personald.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce la mancata riqualificazione giuridica nel fatto nei reati di tentata violenza privata e furto, è aspecifico e non consentito dalla legge in quanto fondato sulla prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di giudizio non perseguibile nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623).

Considerato che i giudici di appello, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed ineccepibile in punto di logica, hanno correttamente sussunto il fatto nel reato di rapina in quanto l'impossessamento del portafogli della persona offesa è avvenuto «senza soluzione di continuità, in via di diretta derivazione dalla violenza e minaccia perpetrati ossia dopo aver percosso e minacciato il Filatov brandendo un coltello nei suoi confronti» (pag. 10 della sentenza impugnata). considerato che il secondo motivo del ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla omessa esclusione della recidiva contestata, è aspecifico.

La Corte territoriale, con motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità, ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti recentemente posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione dei reati in esame è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 11 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva.

La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso. osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti ed alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, è aspecifico e non consentito.

La Corte territoriale, con motivazione ineccepibile in punto di logica, ha adeguatamente individuato una pena base di poco superiore al minimo edittale e ritenuto le attenuanti generiche alle contestate aggravanti in considerazione dei precedenti a carico dell'imputato e della gravità del fatto (pag.12 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi; rilevato che deve esser ribadito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la determinazione della pena si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 21 feb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 13 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone, pronunciata il 28 aprile 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina e lesioni personald. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce la mancata riqualificazione giuridica nel fatto nei reati di tentata violenza privata e furto, è aspecifico e non consentito dalla legge in quanto fondato sulla prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di giudizio non perseguibile nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). Considerato che i giudici di appello, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed ineccepibile in punto di logica, hanno correttamente sussunto il fatto nel reato di rapina in quanto l'impossessamento del portafogli della persona offesa è avvenuto «senza soluzione di continuità, in via di diretta derivazione dalla violenza e minaccia perpetrati ossia dopo aver percosso e minacciato il Filatov brandendo un coltello nei suoi confronti» (pag. 10 della sentenza impugnata). considerato che il secondo motivo del ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla omessa esclusione della recidiva contestata, è aspecifico. La Corte territoriale, con motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità, ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti recentemente posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione dei reati in esame è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 11 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso. osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti ed alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, è aspecifico e non consentito. La Corte territoriale, con motivazione ineccepibile in punto di logica, ha adeguatamente individuato una pena base di poco superiore al minimo edittale e ritenuto le attenuanti generiche alle contestate aggravanti in considerazione dei precedenti a carico dell'imputato e della gravità del fatto (pag.12 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi; rilevato che deve esser ribadito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la determinazione della pena si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 feb
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