CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05353/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. DUStefano Vincenzo, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado che, in sede di rito abbreviato, lo aveva ritenuto responsabile, unitamente ad altro coimputato, del reato di tentativo di furto di taluni oggetti posti all'interno di una abitazione, aggravato dalla effrazione, interrotto in ragione del tempestivo intervento dei Carabinieri. 2. Il ricorrente propone un motivo di ricorso, con il quale deduce vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante contestata. 3. Il motivo è inammissibile. 4. La Corte territoriale ha motivato il rigetto del motivo di impugnazione, rilevando che il riconoscimento dell'addebito non assumeva il valore richiesto dall'imputato, posto che i fatti erano stati interamente accertati dai Carabinieri già nella immediatezza e che lo stato di bisogno economico sofferto dal [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto semmai costituire motivo di reiterazione delle azioni predatorie; inoltre, la pena, corrispondente al minimo edittale, ridotta alla metà per il tentativo e ridotta di un ulteriore terzo per il rito, doveva ritenersi adeguata al fatto accertato. Peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] risultava gravato da precedenti, successivi al reato per cui si procede, che ne attestavano la persistente propensione a delinquere. 5. La motivazione non può definirsi viziata, giacché la stessa si conforma alla giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha più volte ribadito il principio secondo il quale in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02). 9. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend