CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04916/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona del 14 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa il 3 novembre 2023 dal Tribunale di Ancona, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 7.446,00 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 40 d.lgs. n. 504 del 1995, per aver acquistato, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., 23.374 litri di gasolio per autotrazione e 28.740 litri di benzina, in violazione del pagamento delle accise; fatto accertato in Ancona il 14/12/2019. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il duplice profilo della manifesta illogicità della motivazione e della violazione di legge, segnatamente per omessa motivazione sulla connotazione di eccedenza attribuita al prodotto sequestrato, nonché sull'assolvimento delle accise prima della commercializzazione del prodotto, infine sulla esclusione della giustificazione dei c.d. cali naturali del carburante, evento frequentissimo nel mercato che determina eccedenze di prodotto presso i distributori, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, avendo la Corte territoriale adeguatamente chiarito che, a seguito di una ispezione presso il distributore della [OSCURATO:PERSONA] in Ancona, erano stati trovati 26 documenti accompagnatori semplici (DAS) che avevano come destinatario del prodotto la società Dianello, quindi un soggetto diverso dalla [OSCURATO:PERSONA], che ne era stata l'effettiva destinataria, con la conseguenza che i quantitativi di carburante dirottati presso un operatore economico diverso da quello indicato in origine dal committente non erano più tracciabili, perché al documento accompagnatorio semplice avrebbe dovuto subentrare il documento accompagnatorio semplice non trasporto merci, al fine di consentire la tracciabilità continua dei prodotti energetici ai fini della imposizione tributaria. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11