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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06255/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Romania avverso la sentenza in data 18/02/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio in ordine alla non menzione; lette le conclusioni inviate dal difensore dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 18/02/2023, che nel confermare quella del Tribunale di Milano del 30/10/2020, ha negato la concessione ai ricorrenti del beneficio della non menzione, in aggiunta a quello già concesso della sospensione condizionale della pena.

Deducono con unico motivo mancanza di motivazione in ordine al diniego della non menzione, in quanto, a fronte dell'assenza di specifiche indicazioni nella sentenza di primo grado, la Corte aveva confermato il diniego del beneficio invocato senza una puntuale motivazione, omettendo di dar conto di specifiche ragioni per cui gli elementi valorizzati ai fini della sospensione condizionale della pena non fossero idonei ai fini dell'ulteriore beneficio nella prospettiva dell'emenda, favorendo il reinserimento sociale dei ricorrenti.

2. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l'annullamento con rinvio in ordine alla non menzione.

3. Ha inviato le conclusioni il difensore dei ricorrenti, insistendo nell'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, la cui vigenza è stata via via prorogata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il duplice ricorso è fondato.

2. L'istituto della non menzione è concedibile sulla base dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. ed è finalizzato a favorire il ravvedimento del condannato, mediante l'eliminazione di conseguenze del reato suscettibili di compromettere o intralciare la possibilità di lavoro (Sez. 3, n. 24362 del 22/02/2023, Magnasco, Rv. 284669).

Nel contempo, deve rimarcarsi come, nel caso in cui venga concesso solo il beneficio della sospensione condizionale, debbano indicarsi le ragioni specifiche per cui gli stessi elementi non siano idonei a giustificare anche l'applicazione della non menzione ovvero addursi elementi diversi e ulteriori di segno contrario (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787).

3. Nel caso di specie, a fronte dell'applicazione del beneficio della sospensione condizionale, nonostante le deduzioni difensive contenute nell'atto di appello, volte a segnalare l'idoneità delle ragioni anche al fine del riconoscimento del beneficio della non menzione, la Corte territoriale, pur avendo dato atto delle condizioni di marginalità dei ricorrenti, di per sé tali da legittimare la concessione dell'ulteriore beneficio, si è limitata a far riferimento a «negatività nelle loro specificità personologiche», senza tuttavia indicarne la natura e la consistenza.

4. Alla luce di ciò non sono stati smentiti i presupposti per l'applicazione del beneficio invocato, dovendosi dunque annullare senza rinvio la sentenza impugnata sul punto, con diretta applicazione della non menzione ad entrambi i ricorrenti.

P. Q. M. Annulla sena rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen., che riconosce ad entrambi i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Romania avverso la sentenza in data 18/02/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio in ordine alla non menzione; lette le conclusioni inviate dal difensore dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 18/02/2023, che nel confermare quella del Tribunale di Milano del 30/10/2020, ha negato la concessione ai ricorrenti del beneficio della non menzione, in aggiunta a quello già concesso della sospensione condizionale della pena. Deducono con unico motivo mancanza di motivazione in ordine al diniego della non menzione, in quanto, a fronte dell'assenza di specifiche indicazioni nella sentenza di primo grado, la Corte aveva confermato il diniego del beneficio invocato senza una puntuale motivazione, omettendo di dar conto di specifiche ragioni per cui gli elementi valorizzati ai fini della sospensione condizionale della pena non fossero idonei ai fini dell'ulteriore beneficio nella prospettiva dell'emenda, favorendo il reinserimento sociale dei ricorrenti. 2. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l'annullamento con rinvio in ordine alla non menzione. 3. Ha inviato le conclusioni il difensore dei ricorrenti, insistendo nell'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, la cui vigenza è stata via via prorogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il duplice ricorso è fondato. 2. L'istituto della non menzione è concedibile sulla base dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. ed è finalizzato a favorire il ravvedimento del condannato, mediante l'eliminazione di conseguenze del reato suscettibili di compromettere o intralciare la possibilità di lavoro (Sez. 3, n. 24362 del 22/02/2023, Magnasco, Rv. 284669). Nel contempo, deve rimarcarsi come, nel caso in cui venga concesso solo il beneficio della sospensione condizionale, debbano indicarsi le ragioni specifiche per cui gli stessi elementi non siano idonei a giustificare anche l'applicazione della non menzione ovvero addursi elementi diversi e ulteriori di segno contrario (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787). 3. Nel caso di specie, a fronte dell'applicazione del beneficio della sospensione condizionale, nonostante le deduzioni difensive contenute nell'atto di appello, volte a segnalare l'idoneità delle ragioni anche al fine del riconoscimento del beneficio della non menzione, la Corte territoriale, pur avendo dato atto delle condizioni di marginalità dei ricorrenti, di per sé tali da legittimare la concessione dell'ulteriore beneficio, si è limitata a far riferimento a «negatività nelle loro specificità personologiche», senza tuttavia indicarne la natura e la consistenza. 4. Alla luce di ciò non sono stati smentiti i presupposti per l'applicazione del beneficio invocato, dovendosi dunque annullare senza rinvio la sentenza impugnata sul punto, con diretta applicazione della non menzione ad entrambi i ricorrenti. P. Q. M. Annulla sena rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen., che riconosce ad entrambi i
Sentenza Cassazione n. 06255/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris