CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03224/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4725/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente , alla V ia [OSCURATO:PERSONA] n. 3 (C.F. : BNDCML38T48C35 1 N ) , elettivamente domiciliata in Catania, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 143, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 5397 /1 3 / 20 20 emessa dalla CTR Sicilia il Estratto di ruolo – Mancato pagamento bollo auto – eccezione prescrizione pretesa amministrazione finanziaria 14/10/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta n ella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania avverso un estratto di ruolo concernente il mancato pagamento del bollo auto per l’anno 1993, eccependo la prescrizione della pretesa dell’amministrazione finanziaria. 2. [OSCURATO:PERSONA], pur avendo riconosciuto la mancata notifica della prodromica cartella di pagamento, dichiarava inammissibile il ricorso per mancanza di interesse del debitore a chiedere ed ottenere l’annullamento giurisdizionale dell’estratto di ruolo. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame e, per l’effetto, annullava il ruolo e la cartella, rilevando che, poiché la Bandiera aveva anche impugnato la cartella (e non solo l’estratto di ruolo) e non era stata provata la regolare notifica della stessa, alla data di rilascio dell’estratto la pretesa fiscale era prescritta, in mancanza di validi atti interruttivi, e compensava le spese di lite “data l’esiguità dell’importo”. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR giustificato la compensazione integrale delle spese sulla base della mera “esiguità dell’importo”. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che ratione temporis andavano applicati gli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992 e 92 c.p.c. nel testo già all’epoca vigente, sicché le spese di giudizio potevano essere compensate solo in caso di reciproca soccombenza o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni. 3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati. Premesso che nel processo tributario si applica l’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, nella versione modificata dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015 (ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, essendo stato l’appello proposto con atto notificato il 22.9.2015 e depositato il 30.9.2015), al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate», va ribadito che «su tale formula legislativa, già adottata dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf. Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sottosezione) secondo cui le gravi ed eccezionali ragioni , da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali — o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca —il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e, comunque, devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010,n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo» (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 16518 del 2019). Nel caso di specie, la CTR ha compensato per intero le spese del grado d’appello “datal’esiguità dell’importo” (il valore della presente controversia è di euro 800,00). Questa Corte ha già affermato in più occasioni che non concorrono "giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione" allorquando il giudice abbia compensato le spese in considerazione del "valore assai esiguo della causa", che si traduce - in specie ove l'importo delle spese sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte abbia inteso evitare agendo in giudizio facendo valere il proprio diritto - in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost., con conseguente violazione di legge per l'illogicità ed erroneità delle motivazioni addotte (Sez. 6 -L, Ordinanza n. 12893 del 10/06/2011; conf. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 319 del 09/01/2014). In una fattispecie quasi sovrapponibile a quella in esame Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11301 del 01/06/2015 ha stabilito che l'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prevede la possibilità di compensare le spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", non consente di disporre la compensazione in parola in base all'esiguità della pretesa creditoria, atteso che, specialmente ove l'importo delle spese fosse tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte avesse inteso evitare agendo in giudizio per fare valere il proprio diritto, tale statuizione si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del principio costituzionale di cui all'art. 24 Cost., nonché della regola generale dell'art. 91 c.p.c. La ragione addotta dalla CTR risulta, pertanto, incongrua. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudiziodi legittimità, alla Corte di giustizia tributa