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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 29119/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CORTE SUPREMA II CASSAZIONEPrima Seziwe Pe_023_ 1 Depositata in Canc- ieria 0.1 Roma, lì 05.;— c It. [OSCURATO:PERSONA] O ØPIDIZTARTO Mrin C [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano ha accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA], e per l'effetto ha riconosciuto la continuazione tra i reati di furto aggravato e ricettazione giudicati con due sentenze di condanna, determinando la pena complessiva in sette mesi di reclusione e C 150 di multa.

2. Avverso tale ordinanza il difensore della condannata ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stata considerata la richiesta di concedere all'istante la sospensione condizionale della perla. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene questa Corte che il ricorso sia fondato, nei seguenti termini.

Come ha riferito la difesa, nella sentenza il cui reato è stato considerato più grave e la cui pena è stata assunta a base del calcolo, si era espressamente negata la concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen., osservando che il precedente specifico deponeva in senso negativo.

Tuttavia, tale valutazione non è esaustiva delle necessarie determinazioni da assumersi in sede di esecuzione.

2. Invero, questa Corte ha affermato che «In tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valui:are se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge». (Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021, dep. 2022, Pg in proc.

Nozzolillo, Rv. 282493.

In applicazione del principio, questa Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, riconosciuta la continuazione tra più reati e rideterminata la pena complessiva in misura superiore a due anni di reclusione, ha omesso di pronunciarsi sulla revoca del beneficio concesso con la prima condanna, ritenendo la stessa implicita nel superamento del limite previsto dall'art. 163 cod. pen.).

3. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, affinché il giudice dell'esecuzione valuti compiutamente la richiesta di estensione della sospensione condizionale della pena a seguito della riconosciuta continuazione, e in caso negativo proceda alla revoca espressa del beneficio ex art. 163 cod. pen. già riconosciuto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla mancata valutazione in ordine al beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano.

Così deciso il giorno 26 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CORTE SUPREMA II CASSAZIONEPrima Seziwe Pe_023_ 1 Depositata in Canc- ieria 0.1 Roma, lì 05.;— c It. [OSCURATO:PERSONA] O ØPIDIZTARTO Mrin C [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano ha accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA], e per l'effetto ha riconosciuto la continuazione tra i reati di furto aggravato e ricettazione giudicati con due sentenze di condanna, determinando la pena complessiva in sette mesi di reclusione e C 150 di multa. 2. Avverso tale ordinanza il difensore della condannata ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stata considerata la richiesta di concedere all'istante la sospensione condizionale della perla. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene questa Corte che il ricorso sia fondato, nei seguenti termini. Come ha riferito la difesa, nella sentenza il cui reato è stato considerato più grave e la cui pena è stata assunta a base del calcolo, si era espressamente negata la concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen., osservando che il precedente specifico deponeva in senso negativo. Tuttavia, tale valutazione non è esaustiva delle necessarie determinazioni da assumersi in sede di esecuzione. 2. Invero, questa Corte ha affermato che «In tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valui:are se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge». (Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021, dep. 2022, Pg in proc. Nozzolillo, Rv. 282493. In applicazione del principio, questa Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, riconosciuta la continuazione tra più reati e rideterminata la pena complessiva in misura superiore a due anni di reclusione, ha omesso di pronunciarsi sulla revoca del beneficio concesso con la prima condanna, ritenendo la stessa implicita nel superamento del limite previsto dall'art. 163 cod. pen.). 3. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, affinché il giudice dell'esecuzione valuti compiutamente la richiesta di estensione della sospensione condizionale della pena a seguito della riconosciuta continuazione, e in caso negativo proceda alla revoca espressa del beneficio ex art. 163 cod. pen. già riconosciuto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla mancata valutazione in ordine al beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano. Così deciso il giorno 26 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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