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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 25491/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22170-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] AMIANTO R.G.N. 22170/2017 Cron.

Rep.

Ud. 28/04/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 96/2017 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 17/03/2017 R.G.N. 247/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della decisione di prime cure, ha riconosciuto il diritto dell’attuale ricorrente alla rivalutazione contributiva nella misura dell'1,5, utile ai fini della determinazione dell'importo del trattamento pensionistico, limitatamente al periodo di esposizione al rischio fino a dicembre 1992, alla stregua delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado e per non essere le aziende alle quali era addetto il lavoratore, il Petrolchimico di Gela e altre, incluse nel novero delle aziende interessate agli atti di indirizzo emanati dal Ministero del Lavoro;2. ricorre [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste l’INPS, con controricorso;

3. il Collegio ha autorizzato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

4. con l’unico motivo, con cui il ricorrente si duole di violazione di legge, art. 13, comma 7, L. n. 257 del 1992, come modificato da art. 47, co.3, L. n. 326 del 2003 e art. 1, co.20, L.247 del 2007, si deduce errore di diritto per avere la Corte di merito ritenuto spettante la rivalutazione contributiva, per il periodo successivo al 1992, solo per i lavoratori di aziende interessate dagli atti di indirizzo emanati dal Ministero del Lavoro, lamentando, contestualmente, carenza di motivazione e omessa considerazione delle prove sulla presenza dell’amianto nel Petrolchimico nel periodo successivo al dicembre 1992, insistendo anche nella memoria illustrativa sulle carenze motivazionali e sul mancato apprezzamento delle risultanze istruttorie;

5. il ricorso è da rigettare;

6. la Corte di merito ha escluso l’esposizione ad amianto per il periodo successivo al 1992 non solo per essere stato il lavoratore adibito ad azienda non destinataria di atti di indirizzo ma ha, invero, basato il suo convincimento anche sul contenuto della consulenza disposta in primo grado, condividendone gli esiti;

7. la statuizione di parziale infondatezza non poggia, quindi, sul solo dato formale della mancata inclusione dello stabilimento nel novero di quelli contemplati dagli atti di indirizzo ma anche sulle specifiche condizioni ambientali rappresentate dalla consulenza tecnica che non è stata affatto oggetto, in ricorso, di alcuna censura o notazione critica da parte del ricorrente;

8. a nulla rileva, dunque, che si indugi, nella memoria illustrativa, su doglianze inerenti alle risultanze della consulenza fatta propria dalla Corte di merito, giacchè nel testo del ricorso risulta invece omessa qualsivoglia censura e trascrizione, per stralcio o nei dati essenziali, in riferimento al contenuto della consulenza posta a fondamento della ratio decidendi;

9. le spese seguono la soccombe nza;

10. l'art. 152 disp. att. c.p.c. non trova applicazione nel procedimento in esame, avendo la causa ad oggetto l'accertamento del diritto all'attribuzione della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto (ex L. n. 257 del 1992) e non una prestazione previdenziale;

11. va fatta applicazione, infatti, del principio secondo cui (Cass. n. 16676 del 2020) il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, com e tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22170-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] AMIANTO R.G.N. 22170/2017 Cron. Rep. Ud. 28/04/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 96/2017 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 17/03/2017 R.G.N. 247/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della decisione di prime cure, ha riconosciuto il diritto dell’attuale ricorrente alla rivalutazione contributiva nella misura dell'1,5, utile ai fini della determinazione dell'importo del trattamento pensionistico, limitatamente al periodo di esposizione al rischio fino a dicembre 1992, alla stregua delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado e per non essere le aziende alle quali era addetto il lavoratore, il Petrolchimico di Gela e altre, incluse nel novero delle aziende interessate agli atti di indirizzo emanati dal Ministero del Lavoro;2. ricorre [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste l’INPS, con controricorso; 3. il Collegio ha autorizzato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 4. con l’unico motivo, con cui il ricorrente si duole di violazione di legge, art. 13, comma 7, L. n. 257 del 1992, come modificato da art. 47, co.3, L. n. 326 del 2003 e art. 1, co.20, L.247 del 2007, si deduce errore di diritto per avere la Corte di merito ritenuto spettante la rivalutazione contributiva, per il periodo successivo al 1992, solo per i lavoratori di aziende interessate dagli atti di indirizzo emanati dal Ministero del Lavoro, lamentando, contestualmente, carenza di motivazione e omessa considerazione delle prove sulla presenza dell’amianto nel Petrolchimico nel periodo successivo al dicembre 1992, insistendo anche nella memoria illustrativa sulle carenze motivazionali e sul mancato apprezzamento delle risultanze istruttorie; 5. il ricorso è da rigettare; 6. la Corte di merito ha escluso l’esposizione ad amianto per il periodo successivo al 1992 non solo per essere stato il lavoratore adibito ad azienda non destinataria di atti di indirizzo ma ha, invero, basato il suo convincimento anche sul contenuto della consulenza disposta in primo grado, condividendone gli esiti; 7. la statuizione di parziale infondatezza non poggia, quindi, sul solo dato formale della mancata inclusione dello stabilimento nel novero di quelli contemplati dagli atti di indirizzo ma anche sulle specifiche condizioni ambientali rappresentate dalla consulenza tecnica che non è stata affatto oggetto, in ricorso, di alcuna censura o notazione critica da parte del ricorrente; 8. a nulla rileva, dunque, che si indugi, nella memoria illustrativa, su doglianze inerenti alle risultanze della consulenza fatta propria dalla Corte di merito, giacchè nel testo del ricorso risulta invece omessa qualsivoglia censura e trascrizione, per stralcio o nei dati essenziali, in riferimento al contenuto della consulenza posta a fondamento della ratio decidendi; 9. le spese seguono la soccombe nza; 10. l'art. 152 disp. att. c.p.c. non trova applicazione nel procedimento in esame, avendo la causa ad oggetto l'accertamento del diritto all'attribuzione della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto (ex L. n. 257 del 1992) e non una prestazione previdenziale; 11. va fatta applicazione, infatti, del principio secondo cui (Cass. n. 16676 del 2020) il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, com e tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a que
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