CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 18521/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20413-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; 2022 - ricorrente - 1302 contro F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 20413/2020 Numero sezionale 1302/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, Numero di raccolta generale 18521/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - nonchè da: [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 20413/2020 difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Numero sezionale 1302/2022 Numero di raccolta generale 18521/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] -controricorrente al ricorso successivo - nonché contro: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] - intimata; avverso la sentenza n. 1081/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/05/2020 R.G.N. 2248/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’appello di Roma, decidendo sui due reclami riuniti di [OSCURATO:PERSONA] (principale) e di [OSCURATO:PERSONA] (C.A.I.) s.p.a. (incidentale) e nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] (S.A.I.) s.p.a. in a.s.: - ha rigettato il reclamo della società avverso la sentenza di primo grado, di rigetto dell’opposizione della società all’ordinanza dello stesso Tribunale di Civitavecchia, che aveva dichiarato illegittimo, per violazione dei criteri di scelta, il licenziamento intimato alla lavoratrice, dichiarando risolto il rapporto di lavoro tra le parti alla data del licenziamento collettivo comunicato il 31 ottobre 2014, e condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore della F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 20413/2020 lavoratrice di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva pari Numero sezionale 1302/2022 Numero di raccolta generale 18521/2022 a 14 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre Data pubblicazione 08/06/2022 accessori; - ha parzialmente accolto il reclamo della lavoratrice e così condannato, in riforma della sentenza del Tribunale, [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. alla reintegrazione di [OSCURATO:PERSONA] nel posto di lavoro e, in solido con [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento in suo favore di un’indennità risarcitoria pari all’ultima retribuzione globale di fatto in misura di dodici mensilità, ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento alla reintegrazione; 2. a motivo della decisione, la Corte territoriale ha ritenuto illegittima l’applicazione dalla datrice [OSCURATO:SOCIETA]., nella seconda procedura di mobilità avviata, dei criteri di scelta previsti in base all’accordo sindacale 24 ottobre 2014, in specifico riferimento ai criteri del possesso di maggiori abilitazioni/certificazioni e di maggiore anzianità rispetto ai lavoratori addetti al check-in al momento della procedura di licenziamento; 3. per tale ragione, essa ha annullato il licenziamento siccome illegittimo e adottato la tutela reintegratoria e risarcitoria stabilita dal novellato testo dell’art. 18, quarto comma l. 300/1970, applicabile ratione temporis, senza onere per il lavoratore della cd. prova di resistenza, per la radicale contestazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. della comparabilità della sua posizione con altre, senza compilazione di alcuna graduatoria; 4. la Corte capitolina ha quindi ravvisato, in conseguenza della disposta reintegrazione ex tunc della lavoratrice, il suo trasferimento alla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., in applicazione dell’art. 2112 c.c., come previsto dagli accordi F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 20413/2020 sindacali sul mantenimento, anche parziale Numero sezionale 1302/2022 Numero di raccolta generale 18521/2022 dell’occupazione, a norma dell’art. 47, comma 4-bis, lett. a) Data pubblicazione 08/06/2022 l. 428/1990, non essendo da essa opponibile l’esclusione, nell’accordo di cessione di azienda, dei lavoratori non compresi nell’elenco dei lavoratori trasferiti; sicché, l’ha ritenuta legittimata passivamente, previo l’accertamento di effettiva titolarità del rapporto; 5. infatti ha rilevato la contrarietà dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in deroga dell’art. 2112 c.c. (per il contrasto dell’art. 47, comma 4-bis, lett. b) l. 428/1990 con la sentenza CGUE dell’11 giugno 2009), avendo la lavoratrice dedotto l’illegittimità della clausola degli accordi collettivi che escludevano il trasferimento dei rapporti di lavoro non ricompresi nell’elenco ad essi allegato; 6. avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; successivamente pure [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione (da qualificare pertanto incidentale) con tre motivi; ad ognuno di essi la lavoratrice ha resistito con autonomo controricorso; 7. tutte le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.: [OSCURATO:PERSONA] 1. per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, occorre avviare la trattazione dal ricorso incidentale. 2. con il primo motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione degli accordi collettivi del 12 luglio 2014 e del 24 ottobre 2014, degli artt. 4, 5 l. 223/1991, per avere F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’omessa Numero registro generale 20413/2020 Numero sezionale 1302/2022 considerazione datoriale della fungibilità delle mansioni Numero di raccolta generale 18521/2022 della lavoratrice, anche alla luce delle esperienze Data pubblicazione 08/06/2022 professionali pregresse, disattendendo il contenuto dell’accordo sindacale del 24 ottobre 2014, di determinazione negoziale dei criteri di scelta, puntualmente indicati e comunicati, con applicazione del criterio sub d; 3. esso è in parte inammissibile e in parte infondato; 4. premessa la specificità del motivo, nel rispetto del principio prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c. (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915, con affermazione del principio ai sensi dell’art. 360-bis, primo comma c.p.c.; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 10 agosto 2017, n. 19985), per la puntuale indicazione della sede di produzione dei due accordi sindacali e la loro adeguata trascrizione della parte relativa ai criteri di scelta applicati, di essenziale rilievo ai fini della controversia, esso è inammissibile, nella parte in cui si invoca il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, così come prescritto dalla disposizione richiamata (in controversia analoga: Cass. 17 agosto 2020, n. 17201); 5. occorre ribadire che la selezione del personale in esubero deve avvenire sulla base di oggettive esigenze aziendali, tenuto conto della dotazione di professionalità specifiche, infungibili rispetto alle altre (Cass. 11 luglio 2013, n. 17177; Cass. 12 gennaio 2015, n. 203; Cass. 1 agosto 2017, n. 19105; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387; Cass. 6 maggio 2021, n. 12040: con specifico riguardo alla legittima limitazione della platea dei lavoratori interessati, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 20413/2020 esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore Numero sezionale 1302/2022 Numero di raccolta generale 18521/2022 dell'azienda); inoltre, devono essere considerate, qualora il Data pubblicazione 08/06/2022 lavoratore ciò deduca espressamente, anche le altre mansioni in precedenza svolte in diversi uffici aziendali, dovendo la nozione di fungibilità e di professionalità essere intesa con riferimento non soltanto alle mansioni attuali, ma anche assolte presso altre unità, che abbiano reso il lavoratore idoneo anche per queste altre, per acquisita esperienza e per pregresso svolgimento (Cass. 28 aprile 2006, n. 9888; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2284); 6. ebbene, la Corte territoriale ha accertato come la società datrice non abbia nulla dedotto in ordine all’infungibilità delle precedenti mansioni della lavoratrice, da questa specificamente allegate; 7. con il secondo motivo, la ricorrente incidentale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5, terzo comma, l. 223/1991, in riferimento all’art. 18, quarto e settimo comma l. 300/1970, in combinato disposto degli artt. 414, 416 c.p.c., per mancata allegazione, necessaria per disporre la tutela reintegratoria, del risultato vantaggioso conseguibile (esclusione dal licenziamento) da parte della lavoratrice, non avendo questa precisato su quali colleghi, in posizione di fungibilità comparabile con la propria, avrebbe prevalso in caso di corretta applicazione dei criteri di scelta; 8. esso è infondato; 9. in tema di licenziamento collettivo, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di allegazione dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati, specificando in relazione a ciascuno lo stato familiare, l'anzianità e le mansioni, incombe al F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 20413/2020 lavoratore dimostrare l'illegittimità della scelta, indicando i Numero sezionale 1302/2022 Numero di raccolta generale 18521/2022 lavoratori in relazione ai quali essa sarebbe stata falsamente Data pubblicazione 08/06/2022 o illegittimamente realizzata: con la conseguenza che, ove il datore di lavoro si sia limitato a comunicare criteri inidonei a consentire al lavoratore di contestare le scelte operate e di comparare la propria posizione con quella degli altri dipendenti che hanno conservato il posto di lavoro, nessun onere è ravvisabile in capo al lavoratore (Cass. 23 dicembre 2009, n. 27165; Cass. 3 dicembre 2013, n. 27059; Cass.10 dicembre 2018, n. 31870): ed è ciò che la Corte territoriale ha accertato nel caso di specie, rilevando altresì che la parte ha comunque puntualmente allegato con quali lavoratori addetti all’assistenza pista e check-in avrebbe potuto essere comparata, mentre parte datoriale non ha assolto i propri oneri in proposito; 10. con il terzo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione delle istanze istruttorie, con particolare riguardo alla infungibilità della lavoratrice, prova testimoniale nuovamente articolata in sede di reclamo; 11. a parte i pur decisivi profili di difetto di specificità, mancando del tutto la trascrizione dei capitoli di prova testimoniale di cui si lamenta la mancata valutazione, il profilo di infungibilità della lavoratrice nell’ambito dello scalo aeroportuale di appartenenza non risulta decisivo nella misura in cui la Corte territoriale ha rilevato la illegittimità della mancata comparazione dei lavoratori; 12. invero, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a Numero registro generale 20413/2020 Numero sezionale 1302/2022 dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di Numero di raccolta generale 18521/2022 certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre Data pubblicazione 08/06/2022 risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (ex plurimis, Cass. n. 16214 del 2019), elementi assenti nella stessa prospettazione della doglianza; 13. venendo ora al ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., con il primo e secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ. per genericità della motivazione, degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. per motivazione per relationem, nonché violazione e falsa applicazione della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 4 bis, e degli accordi collettivi intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 cod.civ.: 14. i motivi sono infondati; 15. il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. n. 3819 del 2020), non essendo più ammissibili, a seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ. (disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), le censure di contraddittorietà e insufficienza F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 della motivazione della sentenza di merito impugnata (Cass. Numero registro generale 20413/2020 Numero sezionale 1302/2022 n. 23940 del 2017). Nella specie, la Corte distrettuale ha Numero di raccolta generale 18521/2022 motivato, in ordine al licenziamento intimato da C.A.I., Data pubblicazione 08/06/2022 rilevando di condividere le pronunce già assunte dalla stessa Corte in ordine allo stesso licenziamento, precisando che le mansioni svolte dall’originaria ricorrente non potevano ritenersi caratterizzate da specifiche peculiarità tali da rendere impraticabile qualunque comparazione con il restante personale. Il dovere costituzionale di motivazione risulta, dunque, correttamente adempiuto, seppur – in parte - per relationem, in ossequio al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che giustifica la mancata ripetizione delle argomentazioni di un orientamento giurisprudenziale, ove condivise dal giudicante e non combattute dal litigante con argomenti nuovi (in tal senso, Cass., n. 13708 del 2015); 16. in ordine alla censura relativa alla violazione e falsa applicazione della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 4 bis, e degli accordi collettivi, la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto stabilito da questa Corte, secondo cui: “In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lett. c) della l. n. 675 del 1977, ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis della l. n. 428 del 1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in l. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art.2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 quanto la locuzione - contenuta del predetto comma 4-bis Numero registro generale 20413/2020- Numero sezionale 1302/2022 "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il Numero di raccolta generale 18521/2022 mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo Data pubblicazione 08/06/2022 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa” (Cass. nn. 10414 e 10415 del 2020; Cass. n. 17193, n. 17194, n. 17195, n. 17198, n. 17199, n. 17201 del 2020; da ultimo: Cass. n. 33154 del 2021); 17. Con il terzo motivo, la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 52 l. fall. in combinato disposto con gli artt. 409, 433 c.p.c., per improcedibilità della domanda di condanna risarcitoria del lavoratore, per effetto dell’ammissione della società cessionaria alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria; 18. esso è fondato; 19. in via preliminare, deve essere esclusa la dedotta inammissibilità per novità della questione, posto che essa riguarda l’improcedibilità di una domanda di condanna al pagamento di un credito (nel caso di specie: risarcitorio) nei confronti di una procedura concorsuale, quale F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 20413/2020 l’amministrazione straordinaria, che regolamenta (pur nella Numero sezionale 1302/2022 Numero di raccolta generale 18521/2022 sua modulazione specifica per le imprese operanti nel Data pubblicazione 08/06/2022 settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, tra le quali le imprese del [OSCURATO:PERSONA]) l’accertamento del passivo con il richiamo puntuale (art. 53 d.lgs. 270/1999) delle disposizioni regolanti lo stesso accertamento nel fallimento (artt. 93 ss. l. fall.), comportante la devoluzione cognitoria della domanda in via esclusiva al giudice delegato del fallimento (o comunque della procedura concorsuale); sicché, essa è rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno (laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento) e del giudicato implicito (se l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda), in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. 4 ottobre 2018, n. 24156; Cass. 22 maggio 2020, n. 9461): ipotesi qui non ricorrenti, per essere stata pronunciata la condanna (anche) risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. dalla Corte d’appello in accoglimento del reclamo incidentale del lavoratore; 20. nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 20413/2020 lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, Numero sezionale 1302/2022 Numero di raccolta generale 18521/2022 vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione Data pubblicazione 08/06/2022 e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Cass.30 marzo 2018, n. 7990; Cass. 28 ottobre 2021, n. 30512); salva l’ipotesi dell’accertamento (e di esso solo) dell’entità dell’indennità risarcitoria da parte del giudice del lavoro, anziché fallimentare, per il riflesso del “radicale mutamento del regime selettivo e di commisurazione delle tutele … anche sulla ripartizione cognitoria qui in esame” (Cass. 21 giugno 2018, n. 16443; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5188; Cass. 8 febbraio 2021, n. 2964); 21. nel caso, tuttavia, di una domanda di condanna risarcitoria, come quello di specie, essa spetta al giudice concorsuale, con la sua conseguente improcedibilità nell’odierno giudizio; 22. il ricorso incidentale deve pertanto essere rigettato per infondatezza, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e distrazione in favore del difensore antistatario in base alla sua richiesta, nonché raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535);F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 23. il terzo motivo del ricorso principale deve invece essere Numero registro generale 20413/2020 Numero sezionale 1302/2022 accolto, con rigetto degli altri motivi, cassazione della Numero di raccolta generale 18521/2022 sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con Data pubblicazione 08/06/2022 decisione nel merito di improcedibilità della domanda del lavoratore nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., e regolazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità secondo il regime di soccombenza (essendo la lavoratrice vittoriosa in misura assolutamente prevalente) e distrazione in favore del difensore antistatario in base alla sua richiesta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso incidentale e condanna la società alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200 per esborsi e € 5.000 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto Accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara improcedibile la domanda della lavoratrice di condanna risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s.; condanna quest’ultima società in a.s. alla rifusione, in favore della lavoratrice, delle F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 20413/2020 spese dei gradi di merito, che liquida così come dal Tribunale Numero sezionale 1302/2022 Numero di raccolta generale 18521/2022 e dalla Corte d’appello, e del giudizio di legittimità, che Data pubblicazione 08/06/2022 liquida in € 200 per esborsi e € 5.000 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario. Così deciso nella Adunanza camerale del 21 aprile 2022.