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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 24832/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BULGARIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 -dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nonché l'annullamento senza rinvio della sentenza sul punto della concessione della sospensione condizionale della pena in favore di [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità nel resto; le conclusioni scritte, presentate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno entrambi chiesto l'annullamento della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione ed insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 8 luglio 2022 la Corte di appello di Torino, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza in data 11 maggio 2018 del Tribunale di Verbania, ha rideterminato in quarantacinque giorni di permanenza domiciliare la pena inflitta a ciascuno degli imputati, confermando nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità in concorso per il reato di lesioni personali, condannandoli altresì al pagamento delle spese processuali e con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario per il Biriuc.

2. Avverso la sentenza di appello i difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Nell'interesse del Georgiev sono stati formulati due motivi.

2.1.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 60 e 63 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, rappresentando che la Corte di appello, nell'accogliere il gravame e rideterminare la pena secondo il regime sanzionatorio previsto per i reati di competenza del giudice di pace (erroneamente non applicato in primo grado a fronte dell'insussistenza della contestata aggravante dei futili motivi), in particolare irrogando la pena della detenzione domiciliare, avrebbe confermato nel resto la statuizione del Tribunale che aveva disposto la sospensione condizionale non consentita in relazione al già richiamato regime sanzionatorio; e che, in ogni caso, la Corte di merito non avrebbe argomentato sul motivo di appello inerente alla concessione del beneficio in discorso.

2.1.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la mancanza di motivazione rispetto alla censura relativa alla mancata concessione all'imputato della sospensione condizionale della pena, quantunque la difesa avesse allegato gli elementi a sostegno del beneficio, profilo in ordine al quale la pronuncia impugnata sarebbe del tutto silente.

2.1.3. Il difensore del Georgiev ha evidenziato come la prescrizione del reato sia comunque maturata il 25 luglio 2022.

2.2. Nell'interesse del Biriuc sono stati presentati due motivi di ricorso.

2.2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con riguardo alle quali l'atto d'appello aveva mosso specifica censura alla decisione del primo Giudice (che l'aveva esclusa non ritenendo meritevole di positiva valutazione il comportamento processuale dell'imputato, nonostante non ne costasse una condotta negativa e non considerando elementi favorevoli come la sua giovane età e la sua incensuratezza).

2.2.2. Con il secondo motivo — alla stessa stregua di quanto dedotto con il primo motivo articolato nell'interesse del coimputato - è stata prospettata la violazione degli artt. 60 e 63 d.

Igs. n. 274/2000, adducendo che la Corte territoriale, nell'accogliere il gravame e rideterminare la pena secondo il regime sanzionatorio previsto per i reati di competenza del giudice di pace, avrebbe confermato nel resto la statuizione del primo Giudice che comprendeva l'applicazione della sospensione condizionale, non consentita, così applicando un trattamento sanzionatorio ibrido e conseguentemente illegale.

2.2.3. Il difensore del Biriuc ha eccepito la prescrizione del reato, che sarebbe intervenuta il 25 luglio 2022 ovvero, a ritenere applicabile la sospensione prevista dalla normativa emanata in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid 19, il 27 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, nei termini di seguito esposti, ragion per cui nei suoi confronti la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, inammissibile, il che non consente di rilevare la prescrizione del reato, secondo quanto si chiarirà infra.

1. I motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente.

1.1. Al fine di provvedere deve, anzitutto, considerarsi che «è illegittima la decisione con cui il giudice di appello, in accoglimento della richiesta dell'imputato condannato in primo grado a pena detentiva condizionalmente sospesa, applichi il trattamento sanzionatorio previsto per i reati di competenza del giudice di pace, senza revocare la sospensione condizionale della pena, inapplicabile ex art. 60 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, alle sanzioni irrogate dal giudice di pace, in quanto, in tal caso, si determina un trattamento sanzionatorio ibrido che viola il principio di legalità delle pene» (Sez. 5, n. 201 del :13/09/2022 - dep. 2023, Shabaj, Rv. 283960 - 01).

In secondo luogo, deve rilevarsi che la sentenza di primo grado - come già esposto - aveva affermato la responsabilità di entrambi gli imputati per il reato di lesioni personali (esclusa la contestata aggravante), irrogando tuttavia loro la pena della reclusione, e - quel che qui più rileva - aveva concesso la sospensione condizionale al solo Biriuc.

Ne deriva che solo limitatamente a quest'ultimo la sentenza di appello - la quale ha riformato quoad poenam la pronuncia del Tribunale (in particolare, applicando la detenzione domiciliare in luogo della reclusione, rientrando il delitto nella competenza del giudice di pace) -, nel confermare nel resto tale ultima decisione, ha confermato in particolare l'applicazione del beneficio al Biriuc (si ribadisce, non concesso dal Tribunale all'Ernilov).

Di conseguenza, i motivi di ricorso del Georgiev sono manifestamente infondati e non tengono conto delle statuizioni dei Giudici di merito nei suoi confronti, dovendosi escludere con evidenza rispetto allo stesso imputato la denunciata violazione della legge penale e non rilevando in alcun modo il prospettato vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale (chiesta con l'atto di appello) che - secondo quanto già osservato e come peraltro ha dedotto lo stesso ricorso - non poteva essere disposta per la detenzione domiciliare.Diversamente è a dirsi per il Biriuc, rispetto al quale la Corte di appello: pur irrogando la detenzione domiciliare, ha erroneamente confermato la decisione del Tribunale anche nella parte in cui gli aveva concesso la sospensione condizionale della pena, ragion per cui è fondato il primo motivo di ricorso presentato nel suo interesse; ed ha omesso di argomentare sulla chiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. secondo motivo di appello), ciò da cui consegue la fondatezza anche del secondo motivo di ricorso.

Ne deriva che, essendo in effetti spirato il termine di prescrizione del reato, commesso il 25 gennaio 2015, pari a sette anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.), nei suoi confronti la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

Non è superfluo osservare che di tale statuizione non può giovarsi il Georgiev, poiché i predetti motivi formulati dal Biriuc sono di natura esclusivamente personale, avendo ad oggetto l'erronea applicazione in suo favore della sospensione condizionale (come esposto, non concessa al Georgiev) e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in difetto di qualsivoglia argomentazione sulle allegazioni addotte con l'atto di appello dello stesso Biriuc, relative alla sua condotta processuale, ai suoi precedenti e alla sua età (cfr. Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019 - dep. 2020, Bonometti, Rv. 277814 - 02; Sez. 3, n. 16158 del 26/02/2019, Masoni, Rv. 275403 - 01).

Pertanto, rispetto al Georgiev resta fermo che l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la prescrizione del reato successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (cfr. Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è estinto per prescrizione.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BULGARIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 -dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nonché l'annullamento senza rinvio della sentenza sul punto della concessione della sospensione condizionale della pena in favore di [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità nel resto; le conclusioni scritte, presentate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno entrambi chiesto l'annullamento della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione ed insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8 luglio 2022 la Corte di appello di Torino, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza in data 11 maggio 2018 del Tribunale di Verbania, ha rideterminato in quarantacinque giorni di permanenza domiciliare la pena inflitta a ciascuno degli imputati, confermando nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità in concorso per il reato di lesioni personali, condannandoli altresì al pagamento delle spese processuali e con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario per il Biriuc. 2. Avverso la sentenza di appello i difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell'interesse del Georgiev sono stati formulati due motivi. 2.1.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 60 e 63 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, rappresentando che la Corte di appello, nell'accogliere il gravame e rideterminare la pena secondo il regime sanzionatorio previsto per i reati di competenza del giudice di pace (erroneamente non applicato in primo grado a fronte dell'insussistenza della contestata aggravante dei futili motivi), in particolare irrogando la pena della detenzione domiciliare, avrebbe confermato nel resto la statuizione del Tribunale che aveva disposto la sospensione condizionale non consentita in relazione al già richiamato regime sanzionatorio; e che, in ogni caso, la Corte di merito non avrebbe argomentato sul motivo di appello inerente alla concessione del beneficio in discorso. 2.1.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la mancanza di motivazione rispetto alla censura relativa alla mancata concessione all'imputato della sospensione condizionale della pena, quantunque la difesa avesse allegato gli elementi a sostegno del beneficio, profilo in ordine al quale la pronuncia impugnata sarebbe del tutto silente. 2.1.3. Il difensore del Georgiev ha evidenziato come la prescrizione del reato sia comunque maturata il 25 luglio 2022. 2.2. Nell'interesse del Biriuc sono stati presentati due motivi di ricorso. 2.2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con riguardo alle quali l'atto d'appello aveva mosso specifica censura alla decisione del primo Giudice (che l'aveva esclusa non ritenendo meritevole di positiva valutazione il comportamento processuale dell'imputato, nonostante non ne costasse una condotta negativa e non considerando elementi favorevoli come la sua giovane età e la sua incensuratezza). 2.2.2. Con il secondo motivo — alla stessa stregua di quanto dedotto con il primo motivo articolato nell'interesse del coimputato - è stata prospettata la violazione degli artt. 60 e 63 d. Igs. n. 274/2000, adducendo che la Corte territoriale, nell'accogliere il gravame e rideterminare la pena secondo il regime sanzionatorio previsto per i reati di competenza del giudice di pace, avrebbe confermato nel resto la statuizione del primo Giudice che comprendeva l'applicazione della sospensione condizionale, non consentita, così applicando un trattamento sanzionatorio ibrido e conseguentemente illegale. 2.2.3. Il difensore del Biriuc ha eccepito la prescrizione del reato, che sarebbe intervenuta il 25 luglio 2022 ovvero, a ritenere applicabile la sospensione prevista dalla normativa emanata in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid 19, il 27 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, nei termini di seguito esposti, ragion per cui nei suoi confronti la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, inammissibile, il che non consente di rilevare la prescrizione del reato, secondo quanto si chiarirà infra. 1. I motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente. 1.1. Al fine di provvedere deve, anzitutto, considerarsi che «è illegittima la decisione con cui il giudice di appello, in accoglimento della richiesta dell'imputato condannato in primo grado a pena detentiva condizionalmente sospesa, applichi il trattamento sanzionatorio previsto per i reati di competenza del giudice di pace, senza revocare la sospensione condizionale della pena, inapplicabile ex art. 60 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, alle sanzioni irrogate dal giudice di pace, in quanto, in tal caso, si determina un trattamento sanzionatorio ibrido che viola il principio di legalità delle pene» (Sez. 5, n. 201 del :13/09/2022 - dep. 2023, Shabaj, Rv. 283960 - 01). In secondo luogo, deve rilevarsi che la sentenza di primo grado - come già esposto - aveva affermato la responsabilità di entrambi gli imputati per il reato di lesioni personali (esclusa la contestata aggravante), irrogando tuttavia loro la pena della reclusione, e - quel che qui più rileva - aveva concesso la sospensione condizionale al solo Biriuc. Ne deriva che solo limitatamente a quest'ultimo la sentenza di appello - la quale ha riformato quoad poenam la pronuncia del Tribunale (in particolare, applicando la detenzione domiciliare in luogo della reclusione, rientrando il delitto nella competenza del giudice di pace) -, nel confermare nel resto tale ultima decisione, ha confermato in particolare l'applicazione del beneficio al Biriuc (si ribadisce, non concesso dal Tribunale all'Ernilov). Di conseguenza, i motivi di ricorso del Georgiev sono manifestamente infondati e non tengono conto delle statuizioni dei Giudici di merito nei suoi confronti, dovendosi escludere con evidenza rispetto allo stesso imputato la denunciata violazione della legge penale e non rilevando in alcun modo il prospettato vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale (chiesta con l'atto di appello) che - secondo quanto già osservato e come peraltro ha dedotto lo stesso ricorso - non poteva essere disposta per la detenzione domiciliare.Diversamente è a dirsi per il Biriuc, rispetto al quale la Corte di appello: pur irrogando la detenzione domiciliare, ha erroneamente confermato la decisione del Tribunale anche nella parte in cui gli aveva concesso la sospensione condizionale della pena, ragion per cui è fondato il primo motivo di ricorso presentato nel suo interesse; ed ha omesso di argomentare sulla chiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. secondo motivo di appello), ciò da cui consegue la fondatezza anche del secondo motivo di ricorso. Ne deriva che, essendo in effetti spirato il termine di prescrizione del reato, commesso il 25 gennaio 2015, pari a sette anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.), nei suoi confronti la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Non è superfluo osservare che di tale statuizione non può giovarsi il Georgiev, poiché i predetti motivi formulati dal Biriuc sono di natura esclusivamente personale, avendo ad oggetto l'erronea applicazione in suo favore della sospensione condizionale (come esposto, non concessa al Georgiev) e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in difetto di qualsivoglia argomentazione sulle allegazioni addotte con l'atto di appello dello stesso Biriuc, relative alla sua condotta processuale, ai suoi precedenti e alla sua età (cfr. Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019 - dep. 2020, Bonometti, Rv. 277814 - 02; Sez. 3, n. 16158 del 26/02/2019, Masoni, Rv. 275403 - 01). Pertanto, rispetto al Georgiev resta fermo che l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la prescrizione del reato successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
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