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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 33535/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto MARGOEV Roman colpevole dei delitti di evasione e di furto pluriaggravato in appartamento, condannandolo alla pena di giustizia previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle ritenute circostanze aggravanti.

2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge, anche sotto il profilo processuale, in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art.624 bis cod.pen. in quanto, neutralizzate le conseguenze penali delle circostanze aggravanti in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il reato doveva ritenersi prescritto in quanto i periodi di sospensione del dibattimento, indicati dal giudice di appello, non erano né pertinenti né determinati da impedimenti riferibili all'imputato ovvero al suo difensore.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in contrasto con il pacifico insegnamento del S.C. in relazione alla rilevanza del giudizio di bilanciamento di circostanze di segno opposto ai fini del compimento del termine prescrizionale.

Il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti non esclude la rilevanza della circostanza aggravante ad effetto speciale ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto deve ritenersi applicata anche quando produca, nel bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., uno degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendole di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che non è da ritenere applicata l'aggravante solo allorquando, ancorché riconosciuta la ricorrenza dei suoi estremi di fatto e di diritto, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri a cagione della prevalenza attribuita all'eventuale riconosciuta attenuante sez.6, n.48891 del 20/09/2018 Donatacci, Rv.264701; sez.5, n.Magliano, Rv.283815).

Ne consegue che il termine prescrizionale si è compiuto dopo un decennio dalla consumazione del fatto reato, cui deve altresì essere computato il termine di due anni e mezzo ai sensi dell'art.161 comma 2 cod.proc.pen., di talchè il reato non risulta ancora prescritto.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 26 giugno 2024 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto MARGOEV Roman colpevole dei delitti di evasione e di furto pluriaggravato in appartamento, condannandolo alla pena di giustizia previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle ritenute circostanze aggravanti. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge, anche sotto il profilo processuale, in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art.624 bis cod.pen. in quanto, neutralizzate le conseguenze penali delle circostanze aggravanti in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il reato doveva ritenersi prescritto in quanto i periodi di sospensione del dibattimento, indicati dal giudice di appello, non erano né pertinenti né determinati da impedimenti riferibili all'imputato ovvero al suo difensore. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in contrasto con il pacifico insegnamento del S.C. in relazione alla rilevanza del giudizio di bilanciamento di circostanze di segno opposto ai fini del compimento del termine prescrizionale. Il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti non esclude la rilevanza della circostanza aggravante ad effetto speciale ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto deve ritenersi applicata anche quando produca, nel bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., uno degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendole di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che non è da ritenere applicata l'aggravante solo allorquando, ancorché riconosciuta la ricorrenza dei suoi estremi di fatto e di diritto, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri a cagione della prevalenza attribuita all'eventuale riconosciuta attenuante sez.6, n.48891 del 20/09/2018 Donatacci, Rv.264701; sez.5, n.Magliano, Rv.283815). Ne consegue che il termine prescrizionale si è compiuto dopo un decennio dalla consumazione del fatto reato, cui deve altresì essere computato il termine di due anni e mezzo ai sensi dell'art.161 comma 2 cod.proc.pen., di talchè il reato non risulta ancora prescritto. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 26 giugno 2024 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 33535/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris