CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2025
Cassazione n. 33573/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso è inammissibile, per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.) sottoscritta con atto dell'imputato ricorrente in data 1 agosto 2025; ritenuto, pertanto, che alla causa di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della ridotta somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione della sopravvenuta tempestiva rinunzia; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre 2025.