CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025
Cassazione n. 13799/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Salerno ha riformato solo in punto di trattamento sanzionatorio, riducendo la pena ad anni quattro e mesi dieci di reclusione ed euro 18.000 di multa, la decisione del GIP del Tribunale di Salerno del 14.04.2025, che in sede di giudizio abbreviato aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato previsto dall'art. 73, comma 1, D.P.R.309/1990, perché deteneva, al fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina, condannandolo, ritenuta la recidiva contestata e considerata equivalente alle concesse attenuanti generiche. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando unico motivo d'impugnazione, relativo a vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena ritenuta eccessivamente severa. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Va infatti considerato, quanto alla dosimetria della pena - rimessa alla discrezionalità del giudice - che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto, come nel caso in esame, di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Rv. 259142). 4. La Corte d'appello ha infatti mitigato il trattamento sanzionatorio indicato dal primo giudice, dopo aver rilevato la correttezza giuridica della pronuncia appellata laddove la stessa aveva concesso le attenuanti generiche senza partire dal minimo edittale, ritenendo adeguata ex art. 133 cod.pen. in relazione alle circostanze indicate alla pagina 5 della sentenza impugnata (gravità del fatto desumibile dal quantitativo di sostanza trasportata e dal suo valore, organizzazione dei mezzi adoperati e personalità dell'imputato desumibile dai plurimi precedenti penali). 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 1 P.Q.M