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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 12599/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il viziodi motivazione, in tutte le sue forme, in ordine all’accertamento dell’elemento soggettivo deldelitto di cui all’art. 648, cod. pen., nonché il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio diviolazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto nei terminidi cui all’art. 648 cod. pen., e non già ai sensi dell’art. 712, cod. pen., non sono consentitiperché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni puntuali e prive di vizi logici censurabiliinnanzi a questa Corte (si vedano, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata conriferimento al rigetto delle doglianze difensive dirette a contestare la sussistenza dellafattispecie di ricettazione), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, nonconsentita in sede di legittimità (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez.5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017,Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);rimarcato come per l’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod.pen. -chesembra evocato dal ricorrente- è necessario che vi sia stata la dimostrazione dell’acquistoperché soltanto in presenza di esso è possibile verificare la presenza di circostanze tali daindurre una persona di media avvedutezza in una condizione di oggettivo sospetto circa lalegittima provenienza delle cose.

Nel caso in esame l’imputato non ha mai spiegato comesia avvenuto l’acquisto del bene che si assume ricettato, così mancando un requisitorichiesto ai fini dell’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod. pen., mentre tantoprova la sussistenza del reato di cui all’art. 648 cod. pen., alla luce del principio di diritto amente del quale «ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elementosoggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anchedall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte delsoggetto agente» senza che ciò costituisca una deroga ai principi in tema di onere dellaprova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura dellafattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa laprovenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive dellastessa (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il viziodi motivazione, in tutte le sue forme, in ordine all’accertamento dell’elemento soggettivo deldelitto di cui all’art. 648, cod. pen., nonché il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio diviolazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto nei terminidi cui all’art. 648 cod. pen., e non già ai sensi dell’art. 712, cod. pen., non sono consentitiperché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni puntuali e prive di vizi logici censurabiliinnanzi a questa Corte (si vedano, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata conriferimento al rigetto delle doglianze difensive dirette a contestare la sussistenza dellafattispecie di ricettazione), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, nonconsentita in sede di legittimità (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez.5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017,Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);rimarcato come per l’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod.pen. -chesembra evocato dal ricorrente- è necessario che vi sia stata la dimostrazione dell’acquistoperché soltanto in presenza di esso è possibile verificare la presenza di circostanze tali daindurre una persona di media avvedutezza in una condizione di oggettivo sospetto circa lalegittima provenienza delle cose. Nel caso in esame l’imputato non ha mai spiegato comesia avvenuto l’acquisto del bene che si assume ricettato, così mancando un requisitorichiesto ai fini dell’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod. pen., mentre tantoprova la sussistenza del reato di cui all’art. 648 cod. pen., alla luce del principio di diritto amente del quale «ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elementosoggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anchedall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte delsoggetto agente» senza che ciò costituisca una deroga ai principi in tema di onere dellaprova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura dellafattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa laprovenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive dellastessa (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]