CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 16259/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in sede di appello cautelare, ha confermato l'ordinanza del G.u.p. del Tribunale di Palmi, che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere ovvero la sua sostituzione con quella degli arresti domiciliari. 1.1. Con un unico motivo -privo d'intitolazione- il ricorrente sostiene che il Tribunale ha fatto errata applicazione dell'istituto del c.d. giudicato cautelare. Aggiunge che "la disparità di trattamento processuale tra coimputati in presenza dei medesimi elementi probatori in assenza di motivazioni adeguate è una palese violazione del diritto e del principio costituzionale d'uguaglianza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico.t Li. Lo stesso ricorrente ha osservato che in tema di c.d. giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (In tal senso, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 1241 del 02/10/2014, dep. il 13/01/2015, Femia, Rv. 261724 — 01; Sez. 2, Sentenza n. 49188 del 09/09/2015, Masone, Rv. 265555 — 01). E' la stessa difesa, infatti, che sottolinea che in sede di procedimento di revoca della misura cautelare non sono riproponibili le questioni già esaminate relativamente alla stessa misura e allo stesso soggetto, mentre è possibile far valere con nuova istanza ogni elementi sopravvenuto che modifichi il quadro probatorio o cautelare. 1.2. Il ricorrente, però, ferma la sua esposizione alla mera enunciazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di giudicato cautelare, senza inoltrarsi nella necessaria indicazione degli elementi di novità modificativi del quadro indiziario e/o cautelare, tali da giustificare un superamento del c.d. giudicato cautelare, in senso favorevole al cautelato. Da ciò discende che il ricorso difetta del requisito della specificità, sia perché non contiene l'indicazione delle ragioni in fatto e in diritto che sottendono alla richiesta di annullamento del provvedimento impugnato; sia perché - conseguentemente- neanche enuncia il vizio in cui sarebbe eventualmente incorso il tribunale tra quelli previsti dall'art. 606, comma 1, cod.proc.pen., così che il motivo rimane affatto indeterminato. 1.3. Identiche considerazioni valgono per l'ulteriore argomento speso dalla difesa, là dove lamenta una disparità di trattamento con riguardo ai coimputati. Anche in questo caso il ricorrente si ferma a un'enunciazione di principio, senza specificare a quali coimputati si riferisca e senza illustrare la loro posizione cautelare né le ragioni per cui vi sarebbe stata una disparità di trattamento, tale da tradursi nella denunciata "palese violazione del diritto e del principio costituzionale d'uguaglianza". Specificazione tanto più rilevante ove si consideri che «in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione dì regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato», l\)n.,..),\_, • (Sez. 3 - , Sentenza n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258 - 02). Proprio l'autonomia della posizione di ciascun cautelato, porta a ribadire che "in tema di revoca delle misure cautelari, non può costituire "elemento nuovo" idoneo a superare il giudicato cautelare la sopravvenuta diversa e più favorevole valutazione operata nei confronti di un diverso soggetto coindagato dello stesso reato", (Sez. 6, Sentenza n. 39346 del 03/07/2017, Castagna, Rv. 271056 - 01). 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso il 20 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S