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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 24876/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24783-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SIBARI E [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - [OSCURATO:PERSONA] di lavoro a progetto Trasferimento di azienda R.G.N. 24783/2021 Cron.

Rep.

Ud. 07/06/2023 CC avverso la sentenza n. 774/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 20/07/2021 73/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1322/2018, il Tribunale di Cosenza aveva dichiarato illegittimi i contratti di lavoro a progetto in forza dei quali l’attrice [OSCURATO:PERSONA] lavorato, in periodi compresi tra il 22.1.2007 e il 23.3.2011, per il convenuto Consorzio di Bonifica della piana di Sibari e della media valle del Crati; aveva, perciò, disposto la conversione di quei contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di detto consorzio e l’aveva condannato a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma indicata, stante la persistente continuità giuridica del rapporto di lavoro in ragione della conversione a tempo indeterminato sin dalla sua instaurazione.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Catanzaro accoglieva per quanto di ragione l’appello principale proposto dal Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e [OSCURATO:PERSONA] del Crati e quello incidentale proposto dalla Mendicino contro la decisione di primo grado e, in parziale riforma di quest’ultima, condannava l’altro convenuto in primo grado Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino a riammettere la lavoratrice nel posto di lavoro precedentemente occupato presso il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della MediaValle del Crati o in altro posto di lavoro equivalente alle sue mansioni impiegatizie di quinto livello; confermava nel resto l’impugnata sentenza; compensava le spese tra i due consorzi e tra la Mendicino e il Consorzio di Bonifica appellante; condannava, invece, il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino a rifondere alla Mendicinole spese del secondo grado come liquidate e in distrazione.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale accoglieva il terzo motivo dell’appello principale del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] del Crati e il motivo dell’appello incidentale della lavoratrice, motivi ritenuti coincidenti, e giungeva al convincimento che l’ordine di riammissione in servizio della lavoratrice dovesse essere pronunciato nei confronti del Consorzio che era subentrato, quale cessionario, nella generalità dei rapporti che facevano capo al Consorzio soppresso (cedente).

4. Avverso tale decisione, il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

5. Entrambi gli intimati sono rimasti tali, non essendosi costituiti in questa sede.

6. Il ricorrente ha prodotto memoria.

7. Nella sua memoria il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, il consorzio ricorrente impugna la decisione di secondo grado ex art. 360 n. 1) c.p.c. per difetto di giurisdizione.

Premette che l’istituzione del consorzio ricorrente è avvenuta con provvedimento amministrativo costituito dal decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 27 del 12.2.2010, che aveva previsto contestualmente la soppressione del consorzio della Piana di Sibari e il trasferimento di personale in favore dei nuovi soggetti istituiti con quell’atto.

Deduce allora che, tenendo conto di quanto previsto all’art. 4 di tale decreto, la decisione della Corte d’appello, nella parte in cui inserisce la dipendente tra le risorse da trasferire al consorzio ricorrente, andava in evidente contraddizione con il decisumamministrativo, che non prevedeva quel passaggio, alterando in maniera assoluta i rapporti con la gestione liquidatoria, previsti dal predetto art. 4 del decreto 27/10.

Secondo l’impugnante, allora, la decisione della Corte territoriale di disporre il trasferimento della lavoratrice al consorzio ricorrente, prima ancora che infondata, è, quindi, evidentemente assunta in carenza di giurisdizione, perché altera l’assetto d’interessi specificamente delineato da un provvedimento amministrativo, sottratto al suo sindacato e allo stato del tutto inoppugnabile.

2. Con un secondo motivo, impugna ex art. 360 n. 3) e 4) c.p.c. la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione passiva del consorzio ricorrente.

Secondo quest’ultimo, come si evinceva dai singoli contratti a progetto in nessuno di essi la veste formale di datore era stata rivestita dal consorzio ricorrente, che mai aveva pure in qualche modo usufruito della prestazione lavorativa asseritamente eseguita dalla dipendente.

Il coinvolgimento processuale del consorzio istante, correttamente escluso dal Tribunale, era stato, invece, ammesso dalla Corte territoriale, in ragione della ricostruzione di un fenomeno lato sensu successorio, secondo u na non corretta applicazione dell’art. 2112 c.c.

Secondo lo stesso, di fatto, in assenza di un dato formale cui riconnettere la legittimazione passiva del consorzio ricorrente, il dato sostanziale dello svolgimento di attività rientrante tra quella rimasta in capo alla gestione liquidatoria, escludeva ogni legittimazione del consorzio ricorrente.

3. Con un terzo motivo, denuncia ex art. 360 n. 3) e 4) c.p.c. la violazione dell’art.2112 c.c., nella parte in cui la sentenza d’appello aveva riconosciuto il subentro del consorzio ricorrente nel rapporto di lavoro della dipendente.

Secondo lo stesso, infatti, la Corte d’appello riconosce la legittimazione passiva del consorzio ricorrente, facendo non corretta applicazione del principio di solidarietà di cui all’art. 2112 c.c., che prevede il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, creando un vincolo solidale tra cedente e cessionario.

4. Con un quarto motivo, impugna ex art. 360 n. 4) c.p.c. la sentenza di secondo grado che sarebbe nulla “nella parte in cui afferma l’esistenza della legittimazione passiva del consorzio ricorrente come successore del consorzio di bonifica della Piana di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] del Crati che si assume soppresso, salvo poi nel dispositivo riconoscere una residua capacità giuridica nei confronti di quest’ultimo consorzio, tanto da farne soggetto passivo della pronuncia di condanna al pagamento delle spettanze retributive, disposta dal Tribunale e confermata in appello”.5.

Con un quinto motivo, impugna ex art. 360 n. 5) c.p.c. la sentenza di secondo grado nella parte in cui non prende in considerazione il fatto che i contratti di lavoro sono stati sottoscritti dal commissario regionale del consorzio Sibari/Crati e l’ultimo dal commissario liquidatore; nonché nella parte in cui ha ricondotto il rapporto di lavoro della dipendente alla gestione regionale del consorzio (pag. 5 della sentenza) senza considerare che tale circostanza avrebbe imposto la conservazione del rapporto in capo alla gestione liquidatoria del consorzio soppresso, in base alla previsione dell’art. 4 del decreto regionale 12/10.

6. Con il sesto ed ultimo motivo, denuncia ex art. 360 n. 3) c.p.c. la violazione degli artt. 61, 66 e 69 d.lgs. 276/2003, nella parte in cui la sentenza d’appello ha affermato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Assume il ricorrente che il Giudice d’appello, di fatto, non contesta la legittimità dei progetti assegnati, ma le concrete modalità di esecuzione della prestazione, compiendo una valutazione ad esso sottratta dall’art. 69, commi 2 e 3, d.lgs. n. 276/2003.

7. Il primo motivo è inammissibile.

7.1. Il ricorrente neppure prospetta una questione di giurisdizione, perché non assume che la Corte distrettuale avrebbe travalicato i limiti interni della propria competenza giurisdizionale rispetto ad un provvedimento amministrativo, quale il D.P.R.G. n. 27/2010, segnatamente in relazione a quanto stabilito nell’art. 4 dello stesso.

In particolare, nemmeno deduce che la stessa Corte avrebbe annullato, modificato o revocato tale provvedimento amministrativo, violando il relativo divieto di cui all’art. 4 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all.

E, oppure che l’avrebbe incidentalmente, ma illegittimamente disapplicato (la Corte territoriale –come si vedrà innanzi –s’era piuttosto limitata a fornire una diffusa e motivata interpretazione del “decreto del presidente della giunta regionale n. 27/2010, emesso in base a quanto prevedono l’art. 13 della l.r. n. 11/2003 e la delibera del consiglio regionale n. 102 del 2006”, non trascurando quanto previsto dall’art. 4 dello stesso).

8. Possono essere congiuntamente esaminati il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo, tra loro all’evidenza connessi.8.1.

Essi devono essere reputati inammissibili.

8.2. Anzitutto come meglio risulta dallo svolgimento di tali censure, in esse vengono svolte deduzioni di diritto sostanziale.

Il ricorrente, in realtà, non pone una questione di legittimazione passiva, intesa come condizione dell’azione diretta ad ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito (sia essa favorevole o contraria), che si risolve nella titolarità del potere o del dovere di promuovere o di subire il giudizio.

Lo stesso, piuttosto, mette in discussione la titolarità effettiva dal lato passivo in capo ad esso del rapporto giuridico di diritto sostanziale dedotto in giudizio, perché non era stato parte dei contratti a progetto ritenuti illegittimi già dal primo giudice e perciò convertiti dallo stesso in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

8.3. Ciò chiarito, in primo luogo, i motivi in esame difettano della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. in termini di aderenza a quanto considerato in proposito dalla Corte di merito.

In particolare, come già accennato, quest’ultima ha compiuto una analitica disamina del contenuto di tutti gli articoli del D.P.G.R. n. 27 del 12.2.2010, non mancando di considerare l’istituzione di altri due Consorzi con i decreti n. 26 e n. 30 in pari data 12.2.2010, ed ha osservato che “l’articolo 4 di tali decreti, al pari dell’art. 5 appena citato del decreto n. 27, indica il numero dei lavoratori del Consorzio di bonifica della piana di Sibari e della media valle del Crati che viene trasferito a ciascuno dei nuovi Consorzi,allo scopo di impedire l’approdo anche di tali lavoratori all’ente destinatario della generalità dei rapporti che facevano capo al Consorzio soppresso.

La suddivisione del personale così realizzata dai tre decreti (che quindi destinano 34 ex dipendenti del Consorzio soppresso a quello “dei bacini meridionali del Cosentino”, 26 a quello “dei bacini dello [OSCURATO:PERSONA]” e 26 a quello “dei bacini settentrionali del Cosentino”) non è il risultato di una ripartizione coerente con una paritetica successione dei neo costituiti Consorzi a quello soppresso, ma è aderente all’anzidetto criterio di subentro che si trae dalla struttura complessiva del decreto presidenziale: al Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino spettano, cioè, tutti i beni e i rapporti del Consorzio della piana di Sibari e della media valle del Crati “ad esclusione” di alcuni, che sono indicati in separati atti e che sono assegnati agli altri due ridetti Consorzi di bonifica, “dei bacini settentrionali del Cosentino” e “dei bacini dello [OSCURATO:PERSONA]”.

Orbene, il ricorrente non si confronta assolutamente con questa parte di motivazione.

8.4. Inoltre, come ben emerge dallo sviluppo di tali censure, in esse il ricorrente propone una propria lettura dei fatti del processo, e, segnatamente, sia dei contratti che avevano interessato la lavoratrice che del più volte cit. decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 27/2010; il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

9. Inammissibile, altresì, è il quinto motivo per ulteriori ragioni.

9.1. Come risulta dall’intera motivazione resa dalla Corte territoriale, quest’ultima ha ben tenuto conto che i contratti di lavoro a progetto che avevano interessato l’istante erano intervenuti con il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e [OSCURATO:PERSONA] del Crati.

9.2. Quanto alla parte di motivazione in cui la Corte avrebbe ricondotto il rapporto di lavoro della dipendente alla gestione regionale del consorzio, il passo a pag. 5 dell’impugnata sentenza cui sembra alludere il ricorrente fa parte della motivazione specificamente dedicata dalla Corte d’appello alla questione della legittimità formale o meno dei contratti a progetto in questione.

Più in particolare, si tratta di un passo relativo all’esame del primo dei contratti stipulati fra l’istante ed il Consorzio di Sibari e [OSCURATO:PERSONA] del Crati.

In ogni caso, su questo aspetto non si fa in realtà valere l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come previsto dall’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., ma si contesta una valutazione in senso stretto senz’altro operata dalla Corte territoriale, richiamandosi peraltro il più volte cit. art. 4 del decreto 12/2010, che, come già posto in luce, detta Corte aveva sicuramente considerato.

9.3. Circa, poi, la contraddizione intravista dal ricorrente nel quarto motivo di ricorso, le sue deduzioni non tengono conto, ancora una volta, di quanto spiegato nella motivazione dell’impugnata sentenza che non fa cenno, neppure per implicito, ad una residua capacità giuridica del Consorzio soppresso, che non è stata posta in discussione.In particolare, nel concludere che l’ordine di riammissione in servizio del lavoratore dovesse essere pronunciato nei confronti del Consorzio che era subentrato, quale cessionario, nella generalità dei rapporti che facevano capo al Consorzio soppresso (cedente), aveva osservato che: “La lavoratrice non può essere riammessa presso quest’ultimo Consorzio proprio perché soppresso e la sua soppressione impone di riconoscere che il rapporto di lavoro si ricostituisce nei confronti del Consorzio di bonifica cessionario”.

La Corte territoriale, quindi, si riferiva chiaramente al dato che la non operatività in concreto del Consorzio cedente fosse ostativa ad un ordine di riammissione in servizio pronunciato nei suoi confronti.

Dato, quest’ultimo, non valevole invece sul piano delle differenze retributive reclamate dall’istante, in ordine alle quali la Corte d’appello aveva confermato la condanna pronunciata in prime cure nei confronti del Consorzio soppresso.

Il ricorrente, infine, non tiene conto delle ulteriori considerazioni svolte nella sentenza gravata, riferite all’applicazione nel caso di specie dell’art. 2112 c.c. (cfr. pagg. 13-14 della stessa).

10. Infine, è inammissibile anche il sesto ed ultimo motivo di ricorso, che si fonda su un errore di percezione di quanto effettivamente considerato dalla Corte distrettuale, con conseguente difetto della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c.

Non è affatto vero, come invece asserisce il ricorrente, che il giudice d’appello “non contesta la legittimità dei progetti assegnati, ma le concrete modalità di esecuzione della prestazione, compiendo una valutazione ad esso sottratta dall’art. 69, commi 2 e 3 del d.lgs. 276/03”.

Come ben risulta dalla relativa motivazione, la Corte d’appello ha ritenuto che nel primo contratto di lavoro a progetto stipulato il 22.1.2007 dalla D’Alcantera con il Consorzio poi soppresso il progetto affidato alla ricorrente “si risolve nell’esecuzione di compiti meramente esecutivi e ripetitivi che, come tali, non solo collegati ad un determinato risultato finale, temporalmente delimitato e destinato ad essere realizzato attraverso l’attività del collaboratore” (cfr. inextenso pagg. 5 - 8 della sua sentenza).10.1.

Ergo, avendo la Corte territoriale ritenuto il contratto di lavoro a progetto invalido sotto il profilo formale per difetto di specificità del progetto, e quindi per ciò solo da convertire in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, richiamando giurisprudenza di legittimità in senso conforme, non è dato comprendere donde il ricorrente abbia tratto l’idea che la Corte d’appello sarebbe entrata “proprio nel merito dell’organizzazione del lavoro, sindacando le scelte organizzative del consorzio”.

11. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese di questo giudizio di legittimità, in difetto di costituzione degli intimati, ma il ricorrenteè tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24783-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SIBARI E [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - [OSCURATO:PERSONA] di lavoro a progetto Trasferimento di azienda R.G.N. 24783/2021 Cron. Rep. Ud. 07/06/2023 CC avverso la sentenza n. 774/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 20/07/2021 73/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1322/2018, il Tribunale di Cosenza aveva dichiarato illegittimi i contratti di lavoro a progetto in forza dei quali l’attrice [OSCURATO:PERSONA] lavorato, in periodi compresi tra il 22.1.2007 e il 23.3.2011, per il convenuto Consorzio di Bonifica della piana di Sibari e della media valle del Crati; aveva, perciò, disposto la conversione di quei contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di detto consorzio e l’aveva condannato a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma indicata, stante la persistente continuità giuridica del rapporto di lavoro in ragione della conversione a tempo indeterminato sin dalla sua instaurazione. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Catanzaro accoglieva per quanto di ragione l’appello principale proposto dal Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e [OSCURATO:PERSONA] del Crati e quello incidentale proposto dalla Mendicino contro la decisione di primo grado e, in parziale riforma di quest’ultima, condannava l’altro convenuto in primo grado Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino a riammettere la lavoratrice nel posto di lavoro precedentemente occupato presso il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della MediaValle del Crati o in altro posto di lavoro equivalente alle sue mansioni impiegatizie di quinto livello; confermava nel resto l’impugnata sentenza; compensava le spese tra i due consorzi e tra la Mendicino e il Consorzio di Bonifica appellante; condannava, invece, il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino a rifondere alla Mendicinole spese del secondo grado come liquidate e in distrazione. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale accoglieva il terzo motivo dell’appello principale del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] del Crati e il motivo dell’appello incidentale della lavoratrice, motivi ritenuti coincidenti, e giungeva al convincimento che l’ordine di riammissione in servizio della lavoratrice dovesse essere pronunciato nei confronti del Consorzio che era subentrato, quale cessionario, nella generalità dei rapporti che facevano capo al Consorzio soppresso (cedente). 4. Avverso tale decisione, il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 5. Entrambi gli intimati sono rimasti tali, non essendosi costituiti in questa sede. 6. Il ricorrente ha prodotto memoria. 7. Nella sua memoria il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il consorzio ricorrente impugna la decisione di secondo grado ex art. 360 n. 1) c.p.c. per difetto di giurisdizione. Premette che l’istituzione del consorzio ricorrente è avvenuta con provvedimento amministrativo costituito dal decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 27 del 12.2.2010, che aveva previsto contestualmente la soppressione del consorzio della Piana di Sibari e il trasferimento di personale in favore dei nuovi soggetti istituiti con quell’atto. Deduce allora che, tenendo conto di quanto previsto all’art. 4 di tale decreto, la decisione della Corte d’appello, nella parte in cui inserisce la dipendente tra le risorse da trasferire al consorzio ricorrente, andava in evidente contraddizione con il decisumamministrativo, che non prevedeva quel passaggio, alterando in maniera assoluta i rapporti con la gestione liquidatoria, previsti dal predetto art. 4 del decreto 27/10. Secondo l’impugnante, allora, la decisione della Corte territoriale di disporre il trasferimento della lavoratrice al consorzio ricorrente, prima ancora che infondata, è, quindi, evidentemente assunta in carenza di giurisdizione, perché altera l’assetto d’interessi specificamente delineato da un provvedimento amministrativo, sottratto al suo sindacato e allo stato del tutto inoppugnabile. 2. Con un secondo motivo, impugna ex art. 360 n. 3) e 4) c.p.c. la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione passiva del consorzio ricorrente. Secondo quest’ultimo, come si evinceva dai singoli contratti a progetto in nessuno di essi la veste formale di datore era stata rivestita dal consorzio ricorrente, che mai aveva pure in qualche modo usufruito della prestazione lavorativa asseritamente eseguita dalla dipendente. Il coinvolgimento processuale del consorzio istante, correttamente escluso dal Tribunale, era stato, invece, ammesso dalla Corte territoriale, in ragione della ricostruzione di un fenomeno lato sensu successorio, secondo u na non corretta applicazione dell’art. 2112 c.c. Secondo lo stesso, di fatto, in assenza di un dato formale cui riconnettere la legittimazione passiva del consorzio ricorrente, il dato sostanziale dello svolgimento di attività rientrante tra quella rimasta in capo alla gestione liquidatoria, escludeva ogni legittimazione del consorzio ricorrente. 3. Con un terzo motivo, denuncia ex art. 360 n. 3) e 4) c.p.c. la violazione dell’art.2112 c.c., nella parte in cui la sentenza d’appello aveva riconosciuto il subentro del consorzio ricorrente nel rapporto di lavoro della dipendente. Secondo lo stesso, infatti, la Corte d’appello riconosce la legittimazione passiva del consorzio ricorrente, facendo non corretta applicazione del principio di solidarietà di cui all’art. 2112 c.c., che prevede il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, creando un vincolo solidale tra cedente e cessionario. 4. Con un quarto motivo, impugna ex art. 360 n. 4) c.p.c. la sentenza di secondo grado che sarebbe nulla “nella parte in cui afferma l’esistenza della legittimazione passiva del consorzio ricorrente come successore del consorzio di bonifica della Piana di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] del Crati che si assume soppresso, salvo poi nel dispositivo riconoscere una residua capacità giuridica nei confronti di quest’ultimo consorzio, tanto da farne soggetto passivo della pronuncia di condanna al pagamento delle spettanze retributive, disposta dal Tribunale e confermata in appello”.5. Con un quinto motivo, impugna ex art. 360 n. 5) c.p.c. la sentenza di secondo grado nella parte in cui non prende in considerazione il fatto che i contratti di lavoro sono stati sottoscritti dal commissario regionale del consorzio Sibari/Crati e l’ultimo dal commissario liquidatore; nonché nella parte in cui ha ricondotto il rapporto di lavoro della dipendente alla gestione regionale del consorzio (pag. 5 della sentenza) senza considerare che tale circostanza avrebbe imposto la conservazione del rapporto in capo alla gestione liquidatoria del consorzio soppresso, in base alla previsione dell’art. 4 del decreto regionale 12/10. 6. Con il sesto ed ultimo motivo, denuncia ex art. 360 n. 3) c.p.c. la violazione degli artt. 61, 66 e 69 d.lgs. 276/2003, nella parte in cui la sentenza d’appello ha affermato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Assume il ricorrente che il Giudice d’appello, di fatto, non contesta la legittimità dei progetti assegnati, ma le concrete modalità di esecuzione della prestazione, compiendo una valutazione ad esso sottratta dall’art. 69, commi 2 e 3, d.lgs. n. 276/2003. 7. Il primo motivo è inammissibile. 7.1. Il ricorrente neppure prospetta una questione di giurisdizione, perché non assume che la Corte distrettuale avrebbe travalicato i limiti interni della propria competenza giurisdizionale rispetto ad un provvedimento amministrativo, quale il D.P.R.G. n. 27/2010, segnatamente in relazione a quanto stabilito nell’art. 4 dello stesso. In particolare, nemmeno deduce che la stessa Corte avrebbe annullato, modificato o revocato tale provvedimento amministrativo, violando il relativo divieto di cui all’art. 4 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, oppure che l’avrebbe incidentalmente, ma illegittimamente disapplicato (la Corte territoriale –come si vedrà innanzi –s’era piuttosto limitata a fornire una diffusa e motivata interpretazione del “decreto del presidente della giunta regionale n. 27/2010, emesso in base a quanto prevedono l’art. 13 della l.r. n. 11/2003 e la delibera del consiglio regionale n. 102 del 2006”, non trascurando quanto previsto dall’art. 4 dello stesso). 8. Possono essere congiuntamente esaminati il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo, tra loro all’evidenza connessi.8.1. Essi devono essere reputati inammissibili. 8.2. Anzitutto come meglio risulta dallo svolgimento di tali censure, in esse vengono svolte deduzioni di diritto sostanziale. Il ricorrente, in realtà, non pone una questione di legittimazione passiva, intesa come condizione dell’azione diretta ad ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito (sia essa favorevole o contraria), che si risolve nella titolarità del potere o del dovere di promuovere o di subire il giudizio. Lo stesso, piuttosto, mette in discussione la titolarità effettiva dal lato passivo in capo ad esso del rapporto giuridico di diritto sostanziale dedotto in giudizio, perché non era stato parte dei contratti a progetto ritenuti illegittimi già dal primo giudice e perciò convertiti dallo stesso in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 8.3. Ciò chiarito, in primo luogo, i motivi in esame difettano della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. in termini di aderenza a quanto considerato in proposito dalla Corte di merito. In particolare, come già accennato, quest’ultima ha compiuto una analitica disamina del contenuto di tutti gli articoli del D.P.G.R. n. 27 del 12.2.2010, non mancando di considerare l’istituzione di altri due Consorzi con i decreti n. 26 e n. 30 in pari data 12.2.2010, ed ha osservato che “l’articolo 4 di tali decreti, al pari dell’art. 5 appena citato del decreto n. 27, indica il numero dei lavoratori del Consorzio di bonifica della piana di Sibari e della media valle del Crati che viene trasferito a ciascuno dei nuovi Consorzi,allo scopo di impedire l’approdo anche di tali lavoratori all’ente destinatario della generalità dei rapporti che facevano capo al Consorzio soppresso. La suddivisione del personale così realizzata dai tre decreti (che quindi destinano 34 ex dipendenti del Consorzio soppresso a quello “dei bacini meridionali del Cosentino”, 26 a quello “dei bacini dello [OSCURATO:PERSONA]” e 26 a quello “dei bacini settentrionali del Cosentino”) non è il risultato di una ripartizione coerente con una paritetica successione dei neo costituiti Consorzi a quello soppresso, ma è aderente all’anzidetto criterio di subentro che si trae dalla struttura complessiva del decreto presidenziale: al Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino spettano, cioè, tutti i beni e i rapporti del Consorzio della piana di Sibari e della media valle del Crati “ad esclusione” di alcuni, che sono indicati in separati atti e che sono assegnati agli altri due ridetti Consorzi di bonifica, “dei bacini settentrionali del Cosentino” e “dei bacini dello [OSCURATO:PERSONA]”. Orbene, il ricorrente non si confronta assolutamente con questa parte di motivazione. 8.4. Inoltre, come ben emerge dallo sviluppo di tali censure, in esse il ricorrente propone una propria lettura dei fatti del processo, e, segnatamente, sia dei contratti che avevano interessato la lavoratrice che del più volte cit. decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 27/2010; il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. 9. Inammissibile, altresì, è il quinto motivo per ulteriori ragioni. 9.1. Come risulta dall’intera motivazione resa dalla Corte territoriale, quest’ultima ha ben tenuto conto che i contratti di lavoro a progetto che avevano interessato l’istante erano intervenuti con il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e [OSCURATO:PERSONA] del Crati. 9.2. Quanto alla parte di motivazione in cui la Corte avrebbe ricondotto il rapporto di lavoro della dipendente alla gestione regionale del consorzio, il passo a pag. 5 dell’impugnata sentenza cui sembra alludere il ricorrente fa parte della motivazione specificamente dedicata dalla Corte d’appello alla questione della legittimità formale o meno dei contratti a progetto in questione. Più in particolare, si tratta di un passo relativo all’esame del primo dei contratti stipulati fra l’istante ed il Consorzio di Sibari e [OSCURATO:PERSONA] del Crati. In ogni caso, su questo aspetto non si fa in realtà valere l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come previsto dall’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., ma si contesta una valutazione in senso stretto senz’altro operata dalla Corte territoriale, richiamandosi peraltro il più volte cit. art. 4 del decreto 12/2010, che, come già posto in luce, detta Corte aveva sicuramente considerato. 9.3. Circa, poi, la contraddizione intravista dal ricorrente nel quarto motivo di ricorso, le sue deduzioni non tengono conto, ancora una volta, di quanto spiegato nella motivazione dell’impugnata sentenza che non fa cenno, neppure per implicito, ad una residua capacità giuridica del Consorzio soppresso, che non è stata posta in discussione.In particolare, nel concludere che l’ordine di riammissione in servizio del lavoratore dovesse essere pronunciato nei confronti del Consorzio che era subentrato, quale cessionario, nella generalità dei rapporti che facevano capo al Consorzio soppresso (cedente), aveva osservato che: “La lavoratrice non può essere riammessa presso quest’ultimo Consorzio proprio perché soppresso e la sua soppressione impone di riconoscere che il rapporto di lavoro si ricostituisce nei confronti del Consorzio di bonifica cessionario”. La Corte territoriale, quindi, si riferiva chiaramente al dato che la non operatività in concreto del Consorzio cedente fosse ostativa ad un ordine di riammissione in servizio pronunciato nei suoi confronti. Dato, quest’ultimo, non valevole invece sul piano delle differenze retributive reclamate dall’istante, in ordine alle quali la Corte d’appello aveva confermato la condanna pronunciata in prime cure nei confronti del Consorzio soppresso. Il ricorrente, infine, non tiene conto delle ulteriori considerazioni svolte nella sentenza gravata, riferite all’applicazione nel caso di specie dell’art. 2112 c.c. (cfr. pagg. 13-14 della stessa). 10. Infine, è inammissibile anche il sesto ed ultimo motivo di ricorso, che si fonda su un errore di percezione di quanto effettivamente considerato dalla Corte distrettuale, con conseguente difetto della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. Non è affatto vero, come invece asserisce il ricorrente, che il giudice d’appello “non contesta la legittimità dei progetti assegnati, ma le concrete modalità di esecuzione della prestazione, compiendo una valutazione ad esso sottratta dall’art. 69, commi 2 e 3 del d.lgs. 276/03”. Come ben risulta dalla relativa motivazione, la Corte d’appello ha ritenuto che nel primo contratto di lavoro a progetto stipulato il 22.1.2007 dalla D’Alcantera con il Consorzio poi soppresso il progetto affidato alla ricorrente “si risolve nell’esecuzione di compiti meramente esecutivi e ripetitivi che, come tali, non solo collegati ad un determinato risultato finale, temporalmente delimitato e destinato ad essere realizzato attraverso l’attività del collaboratore” (cfr. inextenso pagg. 5 - 8 della sua sentenza).10.1. Ergo, avendo la Corte territoriale ritenuto il contratto di lavoro a progetto invalido sotto il profilo formale per difetto di specificità del progetto, e quindi per ciò solo da convertire in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, richiamando giurisprudenza di legittimità in senso conforme, non è dato comprendere donde il ricorrente abbia tratto l’idea che la Corte d’appello sarebbe entrata “proprio nel merito dell’organizzazione del lavoro, sindacando le scelte organizzative del consorzio”. 11. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese di questo giudizio di legittimità, in difetto di costituzione degli intimati, ma il ricorrenteè tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve
Sentenza Cassazione n. 24876/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris