CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2025
Cassazione n. 21139/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21130/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere - Oggetto: correzione errore materiale RGN 21130/2019 Pag. per la correzione dell’ordinanza n. 3245/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata il 09/02/2025 R.G.N. 21130/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. L ’ Università degli Studi di Roma “[OSCURATO:PERSONA]”, originaria controricorrente, ha proposto istanza per la correzione di errore materiale della ordinanza n. 3245/2025, depositata il 09/02/2025 con cui questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Università e condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite. L’istante ha lamentato che nell’epigrafe dell’ordinanza che ha definito il giudizio non sono citati gli avvocati difensori dell’Università controricorrente ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ma l’Avvocatura Generale dello Stato e che al punto n. 3 è citata la Corte d’Appello di Napoli laddove, invece, la decisione in appello è stata assunta dalla Corte d’appello di Roma; 2. Gli errori materiali denunciati sono evidenti così come risulta non solo dal controricorso dell’Università ma anche dalla stessa ordinanza di questa Corte là dove nella parte dispositiva vi è la liquidazione anche degli esborsi (senza alcun riferimento alla ‘prenotazione a debito’) e si indica nell’epigrafe che la sentenza impugnata è della Corte d’appello di Roma, depositata il 12/02/2019 R.G.N. n. 166/2015; 3. Vi è anche ulteriore errore materiale nell’intestazione della ordinanza in cui i ricorrenti sono così indicati: “[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]” in luogo di quelli corretti di “[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]”, errore chiaramente evincibile dall’originario ricorso per cassazione ed emendabile d’ufficio; RGN 21130/2019 Pag. 4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, siccome avente natura amministrativa e non giurisdizionale (Cass., Sez. U, 14/11/2024, n. 29432); P.Q.M La Corte dispone la correzione della ordinanza n. 3245/2025, depositata il 09/02/2025 stabilendo che: - nell ’ epigrafe della stessa, là dove i ricorrenti sono così indicati: “[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]”, debba leggersi “[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]”; - che nell ’ epigrafe, là dove la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ’ [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” risulta indicata come “rappresentata e difesa ope legis dall ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domicilia in ROMA alla via dei PORTOGHESI 12”, debba leggersi “rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’Area affari legali, con sede in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 5”; - che, nella parte del “[OSCURATO:PERSONA]”, al punto 3, là dove è scritto “La Corte d’appello di Napoli” debba leggersi “La Corte d’appello di Roma”. Manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale del provvedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d