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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 maggio 2024

Cassazione n. 26692/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18266/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] - I ntimat a - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di MILANO n. 3566/2020depositata il 31/12/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto ingiuntivo n. 2183/2016, il Tribunale di Monza ingiunse a [OSCURATO:SOCIETA]. di pagare alla parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per le causali di cui al ricorso la somma di euro 216.521,63 e gli interessi come da domanda.La domanda alla base della richiesta di decreto ingiuntivo verteva sull’accertamento dell’inadempimento contrattuale posto in essere dalla società Towertel, prima, e dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. , poi, in violazione degli accordi raggiunti con la [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte della sottoscrizione del contratto di manutenzione e servizi connessi del 14/01/2011 e del contratto di servizi di ospitalità del 1°/02/2011, e sull’accertamento del diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a fronte dell’inadempimento contrattuale di [OSCURATO:SOCIETA].

2. Avverso il predetto decreto ingiuntivo [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione dinanzi al Tribunale di Monza.

3. Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA] chiese il rigetto dell ’ opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

4. Con sentenza n. 1276/2018 il Tribunale di Monza rigettò l’opposizione e, per l’effetto, confermò il decreto ingiuntivo opposto.

5. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. interpose gravame dinnanzi alla Corte d’appello di Milano.

6. Come si ricava dalla sentenza gravata, [OSCURATO:SOCIETA]. - con riferimento al contratto di servizi di ospitalità di apparecchiature ed impianti di trasmissione, ed al contratto per manutenzione e servizi degli stessi apparati, con cui Towertel si era impegnata a fornire alla [OSCURATO:SOCIETA] il servizio di primo intervento - sostenne che: (i) il contratto di manutenzione aveva ad oggetto anche la manutenzione ordinaria e straordinaria, controllo del segnale gestione e servizio gruppo elettrogeno degli apparati, delle apparecchiature e degli impianti installati nelle postazioni della proprietà; (ii) nonostante gli impegni assunti, la Towertel non aveva eseguito alcun servizio di primo intervento presso le postazioni concordate, oltre a non aver effettuato interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; (iii) a causa dell’inadempimento del contratto di manutenzione posto in essere dalla Towertel prima, e dalla subentrata [OSCURATO:SOCIETA]., poi, [OSCURATO:SOCIETA]. era stata costretta a far intervenire altra società, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con la quale aveva stipulato un contratto di manutenzione sostenendo la spesa di euro 222.403,00; (iv) in relazione al contratto di ospitalità aveva contestato alla proprietà l’errata fatturazione per il mancato utilizzo di alcuni spazi messi a disposizione da quest’ultima a causa della mancata attivazione di impianti in alcune postazioni per responsabilità della parte appellata; (v) nonostante le numerose richieste formulate, non aveva ottenuto l’autorizzazione necessaria ad eseguire urgenti opere di manutenzione per il riposizionamento delle parabole presso la postazione di Brescia, loc.

“Vedetta 1”, con conseguente chiusura della postazione e inevitabili danni.

7. [OSCURATO:SOCIETA]. si costituì eccependo l ’ infondatezza del gravame, del quale chiese il rigetto.

8. Con sentenza n. 3566/2020, depositata in data 31/12/2020, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello, condannando la società [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese del grado.

9. Avverso la predetta sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 10.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. 11.Parte resistente ha depositato memoria.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3: la violazione per errata interpretazione, da parte della Corte di Appello, dei principi contenuti nelle disposizioni di legge di cui agli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione alla mancata ammissione dei mezzi di prova formulati dalla [OSCURATO:SOCIETA] che avrebbero consentito a quest’ultima di dimostrare l’avvenuta segnalazione telefonica prevista nel contratto di manutenzione e, di conseguenza, l’inadempimento contrattuale posto in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] tramite la mancata esecuzione delle opere di primo intervento, oggetto del contratto di manutenzione e servizi sottoscritto in data 14/01/2011”, lamentando la mancata ammissione dei mezzi di prova formulati in secondo grado, i quali avrebbero consentito alla ricorrente di dimostrare l’avvenuta segnalazione telefonica prevista nel contratto di manutenzione e, di conseguenza, l’inadempimento contrattuale posto in essere dalla società [OSCURATO:SOCIETA] stante la mancata esecuzione delle opere di primo intervento.

In particolare, la ricorrente deduce che, con la formulazione dei capitoli di prova 4 e 5 contenuti nelle conclusioni “in via istruttoria” dell’atto di citazione in appello, essa intendeva fornire la prova delle avvenute segnalazioni telefoniche richieste alla Towertel, prima, ed alla [OSCURATO:PERSONA], poi, per l’attivazione dei servizi di primo intervento nelle postazioni site in località [OSCURATO:PERSONA] (CO), [OSCURATO:PERSONA] (BG), Vedetta 1 (BS), Maresana (BG), Vedetta (BS) e [OSCURATO:PERSONA] 2 (BG).

L’ammissione delleprove orali sarebbe stata determinante al fine di consentire alla [OSCURATO:SOCIETA] di fornire la prova delle avvenute segnalazioni, nel rispetto di quanto stabilito da contratto.

Al riguardo la ricorrente si riporta al principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., ribadendo che solo con l’ammissione delle prove orali la [OSCURATO:SOCIETA], nel rispetto proprio del principio contenuto nell’art. 2697 c.c., avrebbe potuto dimostrare la fondatezza della propria tesi difensiva circa l’inadempimento contrattuale di [OSCURATO:PERSONA].

Omettere l’ammissione delle prove orali formulate dalla [OSCURATO:SOCIETA] e, contestualmente, ritenere accertata -tramite l’ausilio di mere deduzioni-l’assenza delle segnalazioni telefoniche da parte della [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA] comporta -a detta della ricorrente- avere implicitamente dato per scontata l’inesistenza di un fatto in assenza di un suo esame e, correlativamente, del suo accertamento (così a p. 15, 2° §, del ricorso).

2. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3: la violazione per errata interpretazione, da parte della Corte di Appello, delle regole ermeneutiche stabilite dall’articolo 1362 c.c. e violazione per errata interpretazione dell’art. 154, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, in relazione all’accertamento della volontà delle parti riguardante la stipula del contratto di manutenzione e servizi sottoscritto in data 14/01/2011”, deducendo che la Corte territoriale ha male interpretato la volontà delle parti ai sensi dell’art. 1362 c.c. circa la stipula del contratto di manutenzione servizi del 14/01/2011; in particolare la ricorrente lamenta l’errata interpretazione dell’art. 154,2° comma, d.P.R. n. 554/1999 circa il “contratto aperto”.

Nello specifico, la ricorrente deduce che, esaminando nel dettaglio la definizione che il D.P.R. n. 554/1999 fornisce di “contratto aperto” (art. 154, comma 2, D.P.R. n. 554/1999: “Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante”), si ricava che, nel contratto per manutenzione e servizi di cui si tratta, la prestazione appare senza dubbio pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo (art. 5 del contratto di manutenzione e servizi), ma non si può sostenere che gli interventi non siano “predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante”.

A detta della ricorrente, dall’analisi delle definizioni di “primo intervento”, di “manutenzione straordinaria”, di “manutenzione ordinaria”, di “controllo”, di “gestione” e di “servizio di gruppo elettrogeno” attribuite dal contratto ai servizi offerti dalla Towertel emergono elementi contrari all’interpretazione fornita dal giudice di prime cure, in quanto, per ogni operazione sopra elencata, il contratto prevedeva un numero di interventi periodici predeterminati.

Dalle definizioni attribuite dal contratto ai servizi che ne costituiscono l’oggetto emerge come le obbligazioni sopra richiamate, assunte dalla Towertel, non potessero che ritenersi comprese nell’importo concordato in quanto riferite ad attività periodiche e necessarie -ma non “secondo le necessità della stazione appaltante” come emerge dalla definizione di “contratto aperto” fornita dal D.P.R. n. 554/1999 - per consentire agli impianti ed apparati dell’[OSCURATO:SOCIETA] di funzionare regolarmente e di essere mantenuti in buono stato di efficienza.

Basti considerare, in aggiunta, il fatto che -con riferimento, per esempio, al servizio di primo intervento- lo stesso doveva essere fornito in automatico, seppure in seguito a richiesta del cliente, in conseguenza della semplice attivazione degli impianti; nell’esempio in questione, quindi, bastava contare gli apparati elencati nell’Allegato A del contratto di manutenzione e servizi per risalire al numero di attività di primo intervento per le quali la [OSCURATO:SOCIETA] aveva chiesto l’esecuzione.

A detta della ricorrente tali argomentazioni evidenziano come la Corte territoriale abbia errato nell’interpretare tanto l’art. 1362 c.c. quanto l’art. 154, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 incorrendo, quindi, nel vizio di violazione o falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, oggetto del presente motivo. 3.In primo luogo, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, a detta della quale il ricorso è inammissibile e/o improcedibile in virtù dell’intervenuta estinzione della società ricorrente a seguito della cancellazione dal registro delle imprese. 3.1La procura speciale per il ricorso per cassazione è stata conferita al liquidatore in data 15 febbraio 2021, e cioè anteriormente al la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Come risulta dalla visura storica prodotta daEI [OSCURATO:SOCIETA]. (doc. n. 3 allegato al ricorso, e riportato allepp. 14.15 ss.del ricorso) in data 9 /0 6 / 2021 è stata iscritta l’istanza di cancellazione, mediante la quale, “essendo stato approvato il bilancio finale di liquidazione, ex art. 2495 c.c., in data 04/03/2021, è richiesta la cancellazione della societ ò dal registro delle imprese”(pag. 7); dal 9/06/2021 lo stato della società ricorrente è “cancellata”(pag. 1).Il ricorso è stato notificato a mezzo posta in data 30 giugno 2021. 3.2Va al riguardo osservato che con ordinanza interlocutoria n. 36216/2023 la Seconda Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite di questa Cortela questione di massima di particolare importanza se la peculiare situazione di cancellazione avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione ma successivamente al conferimento del mandato speciale implichi l’inammissibilità del ricorso ovvero operi il principio di ultrattività del mandato anche in una fase antecedente all’apertura del giudizio di legittimità.

E in che termini debba valutarsi la condotta del difensore.

Si appalesa pertanto l’opportunità di attendere la pronunzia delle Sezioni Unite in argomento, dovendo la causa essere conseguentemente rinviata a nuovo ruolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18266/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] - I ntimat a - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di MILANO n. 3566/2020depositata il 31/12/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto ingiuntivo n. 2183/2016, il Tribunale di Monza ingiunse a [OSCURATO:SOCIETA]. di pagare alla parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per le causali di cui al ricorso la somma di euro 216.521,63 e gli interessi come da domanda.La domanda alla base della richiesta di decreto ingiuntivo verteva sull’accertamento dell’inadempimento contrattuale posto in essere dalla società Towertel, prima, e dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. , poi, in violazione degli accordi raggiunti con la [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte della sottoscrizione del contratto di manutenzione e servizi connessi del 14/01/2011 e del contratto di servizi di ospitalità del 1°/02/2011, e sull’accertamento del diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a fronte dell’inadempimento contrattuale di [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso il predetto decreto ingiuntivo [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione dinanzi al Tribunale di Monza. 3. Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA] chiese il rigetto dell ’ opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. 4. Con sentenza n. 1276/2018 il Tribunale di Monza rigettò l’opposizione e, per l’effetto, confermò il decreto ingiuntivo opposto. 5. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. interpose gravame dinnanzi alla Corte d’appello di Milano. 6. Come si ricava dalla sentenza gravata, [OSCURATO:SOCIETA]. - con riferimento al contratto di servizi di ospitalità di apparecchiature ed impianti di trasmissione, ed al contratto per manutenzione e servizi degli stessi apparati, con cui Towertel si era impegnata a fornire alla [OSCURATO:SOCIETA] il servizio di primo intervento - sostenne che: (i) il contratto di manutenzione aveva ad oggetto anche la manutenzione ordinaria e straordinaria, controllo del segnale gestione e servizio gruppo elettrogeno degli apparati, delle apparecchiature e degli impianti installati nelle postazioni della proprietà; (ii) nonostante gli impegni assunti, la Towertel non aveva eseguito alcun servizio di primo intervento presso le postazioni concordate, oltre a non aver effettuato interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; (iii) a causa dell’inadempimento del contratto di manutenzione posto in essere dalla Towertel prima, e dalla subentrata [OSCURATO:SOCIETA]., poi, [OSCURATO:SOCIETA]. era stata costretta a far intervenire altra società, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con la quale aveva stipulato un contratto di manutenzione sostenendo la spesa di euro 222.403,00; (iv) in relazione al contratto di ospitalità aveva contestato alla proprietà l’errata fatturazione per il mancato utilizzo di alcuni spazi messi a disposizione da quest’ultima a causa della mancata attivazione di impianti in alcune postazioni per responsabilità della parte appellata; (v) nonostante le numerose richieste formulate, non aveva ottenuto l’autorizzazione necessaria ad eseguire urgenti opere di manutenzione per il riposizionamento delle parabole presso la postazione di Brescia, loc. “Vedetta 1”, con conseguente chiusura della postazione e inevitabili danni. 7. [OSCURATO:SOCIETA]. si costituì eccependo l ’ infondatezza del gravame, del quale chiese il rigetto. 8. Con sentenza n. 3566/2020, depositata in data 31/12/2020, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello, condannando la società [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese del grado. 9. Avverso la predetta sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 10.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. 11.Parte resistente ha depositato memoria. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3: la violazione per errata interpretazione, da parte della Corte di Appello, dei principi contenuti nelle disposizioni di legge di cui agli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione alla mancata ammissione dei mezzi di prova formulati dalla [OSCURATO:SOCIETA] che avrebbero consentito a quest’ultima di dimostrare l’avvenuta segnalazione telefonica prevista nel contratto di manutenzione e, di conseguenza, l’inadempimento contrattuale posto in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] tramite la mancata esecuzione delle opere di primo intervento, oggetto del contratto di manutenzione e servizi sottoscritto in data 14/01/2011”, lamentando la mancata ammissione dei mezzi di prova formulati in secondo grado, i quali avrebbero consentito alla ricorrente di dimostrare l’avvenuta segnalazione telefonica prevista nel contratto di manutenzione e, di conseguenza, l’inadempimento contrattuale posto in essere dalla società [OSCURATO:SOCIETA] stante la mancata esecuzione delle opere di primo intervento. In particolare, la ricorrente deduce che, con la formulazione dei capitoli di prova 4 e 5 contenuti nelle conclusioni “in via istruttoria” dell’atto di citazione in appello, essa intendeva fornire la prova delle avvenute segnalazioni telefoniche richieste alla Towertel, prima, ed alla [OSCURATO:PERSONA], poi, per l’attivazione dei servizi di primo intervento nelle postazioni site in località [OSCURATO:PERSONA] (CO), [OSCURATO:PERSONA] (BG), Vedetta 1 (BS), Maresana (BG), Vedetta (BS) e [OSCURATO:PERSONA] 2 (BG). L’ammissione delleprove orali sarebbe stata determinante al fine di consentire alla [OSCURATO:SOCIETA] di fornire la prova delle avvenute segnalazioni, nel rispetto di quanto stabilito da contratto. Al riguardo la ricorrente si riporta al principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., ribadendo che solo con l’ammissione delle prove orali la [OSCURATO:SOCIETA], nel rispetto proprio del principio contenuto nell’art. 2697 c.c., avrebbe potuto dimostrare la fondatezza della propria tesi difensiva circa l’inadempimento contrattuale di [OSCURATO:PERSONA]. Omettere l’ammissione delle prove orali formulate dalla [OSCURATO:SOCIETA] e, contestualmente, ritenere accertata -tramite l’ausilio di mere deduzioni-l’assenza delle segnalazioni telefoniche da parte della [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA] comporta -a detta della ricorrente- avere implicitamente dato per scontata l’inesistenza di un fatto in assenza di un suo esame e, correlativamente, del suo accertamento (così a p. 15, 2° §, del ricorso). 2. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3: la violazione per errata interpretazione, da parte della Corte di Appello, delle regole ermeneutiche stabilite dall’articolo 1362 c.c. e violazione per errata interpretazione dell’art. 154, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, in relazione all’accertamento della volontà delle parti riguardante la stipula del contratto di manutenzione e servizi sottoscritto in data 14/01/2011”, deducendo che la Corte territoriale ha male interpretato la volontà delle parti ai sensi dell’art. 1362 c.c. circa la stipula del contratto di manutenzione servizi del 14/01/2011; in particolare la ricorrente lamenta l’errata interpretazione dell’art. 154,2° comma, d.P.R. n. 554/1999 circa il “contratto aperto”. Nello specifico, la ricorrente deduce che, esaminando nel dettaglio la definizione che il D.P.R. n. 554/1999 fornisce di “contratto aperto” (art. 154, comma 2, D.P.R. n. 554/1999: “Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante”), si ricava che, nel contratto per manutenzione e servizi di cui si tratta, la prestazione appare senza dubbio pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo (art. 5 del contratto di manutenzione e servizi), ma non si può sostenere che gli interventi non siano “predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante”. A detta della ricorrente, dall’analisi delle definizioni di “primo intervento”, di “manutenzione straordinaria”, di “manutenzione ordinaria”, di “controllo”, di “gestione” e di “servizio di gruppo elettrogeno” attribuite dal contratto ai servizi offerti dalla Towertel emergono elementi contrari all’interpretazione fornita dal giudice di prime cure, in quanto, per ogni operazione sopra elencata, il contratto prevedeva un numero di interventi periodici predeterminati. Dalle definizioni attribuite dal contratto ai servizi che ne costituiscono l’oggetto emerge come le obbligazioni sopra richiamate, assunte dalla Towertel, non potessero che ritenersi comprese nell’importo concordato in quanto riferite ad attività periodiche e necessarie -ma non “secondo le necessità della stazione appaltante” come emerge dalla definizione di “contratto aperto” fornita dal D.P.R. n. 554/1999 - per consentire agli impianti ed apparati dell’[OSCURATO:SOCIETA] di funzionare regolarmente e di essere mantenuti in buono stato di efficienza. Basti considerare, in aggiunta, il fatto che -con riferimento, per esempio, al servizio di primo intervento- lo stesso doveva essere fornito in automatico, seppure in seguito a richiesta del cliente, in conseguenza della semplice attivazione degli impianti; nell’esempio in questione, quindi, bastava contare gli apparati elencati nell’Allegato A del contratto di manutenzione e servizi per risalire al numero di attività di primo intervento per le quali la [OSCURATO:SOCIETA] aveva chiesto l’esecuzione. A detta della ricorrente tali argomentazioni evidenziano come la Corte territoriale abbia errato nell’interpretare tanto l’art. 1362 c.c. quanto l’art. 154, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 incorrendo, quindi, nel vizio di violazione o falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, oggetto del presente motivo. 3.In primo luogo, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, a detta della quale il ricorso è inammissibile e/o improcedibile in virtù dell’intervenuta estinzione della società ricorrente a seguito della cancellazione dal registro delle imprese. 3.1La procura speciale per il ricorso per cassazione è stata conferita al liquidatore in data 15 febbraio 2021, e cioè anteriormente al la cancellazione della società dal registro delle imprese. Come risulta dalla visura storica prodotta daEI [OSCURATO:SOCIETA]. (doc. n. 3 allegato al ricorso, e riportato allepp. 14.15 ss.del ricorso) in data 9 /0 6 / 2021 è stata iscritta l’istanza di cancellazione, mediante la quale, “essendo stato approvato il bilancio finale di liquidazione, ex art. 2495 c.c., in data 04/03/2021, è richiesta la cancellazione della societ ò dal registro delle imprese”(pag. 7); dal 9/06/2021 lo stato della società ricorrente è “cancellata”(pag. 1).Il ricorso è stato notificato a mezzo posta in data 30 giugno 2021. 3.2Va al riguardo osservato che con ordinanza interlocutoria n. 36216/2023 la Seconda Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite di questa Cortela questione di massima di particolare importanza se la peculiare situazione di cancellazione avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione ma successivamente al conferimento del mandato speciale implichi l’inammissibilità del ricorso ovvero operi il principio di ultrattività del mandato anche in una fase antecedente all’apertura del giudizio di legittimità. E in che termini debba valutarsi la condotta del difensore. Si appalesa pertanto l’opportunità di attendere la pronunzia delle Sezioni Unite in argomento, dovendo la causa essere conseguentemente rinviata a nuovo ruolo
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