CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 1981
Cassazione n. 45621/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trieste, con la sentenza emessa il 14 novembre 2022, confermava quella del Tribunale di Gorizia, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] quale concorrente con [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 494 cod. pen. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere sussistente il concorso di persone dell'imputato nel delitto di sostituzione di persona consumato da [OSCURATO:PERSONA], che si qualificava falsamente come titolare della [OSCURATO:SOCIETA]., così traendo in errore [OSCURATO:PERSONA] e facendosi rifornire di carne dietro pagamento di due assegni smarriti e non incassabili. A tal proposito, non risulterebbe alcun contributo di [OSCURATO:PERSONA] al delitto contestato, se non l'aver precisato il quantitativo da ordinare e l'aver aiutato [OSCURATO:PERSONA] a caricare la merce in auto, condotta successiva alla consumazione del delitto di sostituzione di persona, che vedrebbe al più [OSCURATO:PERSONA] concorrere nella truffa e rion nella condotta ora in esame. [OSCURATO:PERSONA], infatti, rimase silente e, quindi, non avrebbe fornito alcun contributo, cosicché non verrebbe ad essere integrato il concorso di persona. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, dl. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte di appello ha ritenuto che fosse configurabile il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella condotta di sostituzione di persona di [OSCURATO:PERSONA], che si qualificava abusivamente come titolare della [OSCURATO:SOCIETA]., ditta la cui spendita, per il giudice di primo grado, risultava idonea a ingannare il venditore: secondo la Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] concorse nel delitto di sostituzione di persona. A ben vedere la condotta di [OSCURATO:PERSONA] — che precisò i quantitativi di carne da ordinare e aiutò il complice a caricare in auto la merce — non solo, come rileva la difesa, viene a rilevare per il delitto di truffa, ma secondo la Corte di merito anche a costituire un apprezzabile contributo alla commissione del reato ora in esame. Si tratta di una conclusione corretta, in sintonia con i principi affermati da questa Corte a più riprese. Difatti pacifico è l'orientamento che ritiene che la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953 - 01: nella specie la Corte ha ritenuto configurabile il concorso nei reati di sequestro di persona e violenza privata nei confronti dell'imputato che aveva assistito ai fatti materialmente commessi da altri due correi, senza intervenire in soccorso delle vittime, e dato "stimolo" all'azione criminosa, avendo fornito l'occasione per far incontrare ai due correi le persone offese; mass. conf. N. 15023 del 2006 Rv. 234128 - 01, N. 4948 del 2010 Rv. 246649 - 01, N. 14606 del 2010 Rv. 247127 - 01, N. 4055 del 2013 Rv. 258186 - 01, N. 47562 del 2013 Rv. 257465 - 01). Pertanto corretta è la valutazione della Corte di appello, che riconosce il contributo concorsuale nella condotta silente di [OSCURATO:PERSONA] all'atto della sostituzione di persona, in ragione dell'accordo previo con [OSCURATO:PERSONA], che viene attestato dalla successiva condotta di quantificazione della merce e di ausilio al carico della stessa in auto: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano quindi concordato la truffa, e I concorso di [OSCURATO:PERSONA] risultava decisivo anche per garantire la 'buona riuscita' della condotta di sostituzione di persona, consistendo proprio nel silenzio, in quanto la garanzia della non-smentita della qualità personale di titolare della [OSCURATO:SOCIETA]. — simulata cliente del fornitore truffato — assicurava a priori a [OSCURATO:PERSONA] ci avere maggiore sicurezza quanto alla consumazione del delitto di sostituzione di persona, funzionale alla truffa. In sostanza, ciò che rileva correttamente per la Corte di appello è che se non vi fosse stato il previo accordo anche sul silenzio in ordine alla spendita falsa della menzionata qualità, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto meno sicurezza nella azione criminosa ex art. 494 cod. pen. La condotta silente di [OSCURATO:PERSONA] necessitata, come rileva la Corte di appello, in forza del patto fraudolento, poi comprovato dalle condotte materiali dell'attuale imputato, costituiva rafforzamento del proposito criminoso e agevolazione dell'opera di altro concorrente che, per effetto della condotta di [OSCURATO:PERSONA], aumentava la possibilità della commissione del reato, anche con il garantito atteggiamento acquiescente (cfr. Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019 P., Rv. 276990 - 01, proprio in tema di concorso di persona nel delitto di sostituzione di persona). 3. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così d