CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38755/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d'appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che ilprocedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] concludeva per l’accoglimento delprimo motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e per l’inammissibilità nel resto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione aggravata , riconoscendo sia la recidiva che ilrecesso attivo. Agli imputati, oggi ricorrenti, si contestava di avere adoperato violenza fisica e minacce per costringere la persona offesa, agente immobiliare, a restituire la caparra confirmatoria versata dalla mandante dell'azione estorsiva, [OSCURATO:PERSONA] C roci [OSCURATO:PERSONA] e trattenuta dall ’ agente all'esito di una trattativa non andata a buon fine per l ’ inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] al contratto preliminare. 2. Contro tale sentenza ricorreva per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 500, 581 cod. proc. pen., 393 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, che era stata qualificata come estorsione in quanto si era ritenutodecisivo il fatto che la CrociCorradini [OSCURATO:PERSONA] avesse promesso agli estorsori un a somma nel caso in cui gli stessi avessero riscosso il suo presunto credito ; tuttavia tale promessa, decisiva per provare l’interesse personale del Delle [OSCURATO:PERSONA], sarebbe emersa in seg uito alla con testazione delle dichiarazioni predibattimentali , circostanza che osterebbe all’utilizzo dei relativi contenuti accusatori; 2.2. violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimentodella recidiva: la risalenza nel tempo delle precedenti condanne per furto, violazione della legge sulle sostanze stupefacenti ed evasione non giustificherebbero il riconoscimento dell’aggravante. 3.Ricorreva per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 3.1.violazione di legge (art t. 56, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del tentativo di estorsione:le minacce sarebbero state dirette non ad ottenere denaro, ma solo a costringere l’offeso a raccogliere e mostrare la documentazione per v erificare la sussistenza del presunto credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA]; 3.2. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen., art. 393 cod. pen.)e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta:la richiesta alla persona offesa di telefonare alla [OSCURATO:PERSONA] per rassicurarla in ordine all’esecuzione del mandato estorsivo e , dun que , indurla a pagare la somma promessa sarebbe successiva al momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] av rebbe rivolto le sue scuse all’offeso ; dunque nel momento in cui era stata erano stat a consumata l’azione diretta ad ottenere la documentazione - sempre che tal e azione integri un reato e non si risolva in un atto preparatorio non punibile - il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe perseguito solo l'interesse del creditore, ovvero quello della CrociCorradini [OSCURATO:PERSONA], sicché la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e,pertanto, non può essere accolto . 1.1.Invia preliminare il [OSCURATO:PERSONA] ribadisce: - che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è riconoscibile ove sussistano(a) un diritto azionabile in giudizio, (b) un’azione violenta diretta nei confronti della persona che deve esaudire le pretese azionabili in giudizio e non di terzi, (c) il relativo elemento soggettivo, ritenuto dalle Sezioni unite il discrimine decisivo tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’estorsione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 –02); - che i l concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 -03). 1.2. Con specifico riguardo al tema devoluto,ovvero al fatto che l ’ interesse personale e specifico del Delle [OSCURATO:PERSONA] alla consumazione dell'estorsione fosse emerso attraverso le contestazioni delle dichiarazioni predibattimentali, il [OSCURATO:PERSONA] condivide la giurisprudenza secondo cui nel caso in cui il teste dichiari di non ricordare il fatto o la circostanza su cui viene esaminato, ma, a seguito della contestazione, affermi che, pur non avendone attuale ricordo, quanto dichiarato in precedenza è sicuramente vero, non si applica la disciplina in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite a seguito di contestazioni, ma solo le regole generali in ordine alla valutazione dell'attendibilità del dichiarante(Sez. 2, n. 31593 del 13/07/2011, Accardi, Rv. 250913 – 01 ; Sez. 2, n. 10483 del 21/02/2012, Russo, Rv. 252707 –01; Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017, Lubine, Rv. 270091 -01). Tale giurisprudenza valorizza un dato esperienziale innegabile ovvero la dispersione del ricordo in relazione al decorrere del tempo e ritiene che la “validazione” dibattimentale postuma del dichiarato predibattimentale, ovvero l’esclusione da parte del dichiarante di ogni elemento di falsità nella deposizione risalente sia sufficiente a rendere utilizzabili i contenuti delle dichiarazioni predibattimentali. Nel caso in esame la Corte di appello faceva buon governo di tali coordinate ermeneutiche rilevando come le contestazioni rivolte alla persona offesa nel corso del suo esame dibattimentale fossero utilizzabili in quanto giustificate dalla ammissione, nel corso dell’esame dibattimentale, di una carenza attuale di ricordo dovuta al trascorrere del tempoe dalla affermazione della corrispondenza al vero di quanto in precedenza dichiarato. A ciò si aggiunge che non sussistono elementi per ritenere che l'azione costrittiva contestata, funzionale ad ottenere la restituzione della caparra confirmatoria versata dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse stata esperita per esercitare privatamente un diritto “azionabile in giudizio”. La Corte d'appello ha infatti ri levato (a) che la [OSCURATO:PERSONA] aveva già intentato senza successo un’azione civile volta ad ottenere la restituzione della caparra confirmatoria, che, come prevede l’art. 1385 , comma 2, cod . civ . , non poteva essere restituita a causa dell’inadempimento del contratto preliminare, (b) che il pr o cedimento penale per truffa aperto nei confronti dell’offeso su impulso della [OSCURATO:PERSONA] era stato archiviato (pag. 6 della sentenza impugnata). Non è emerso, dunque, alcun diritto concretamente azionabile in giudizio sicché manca il presupposto che legittimerebbe la invocata riqualificazione . E’ emersa, invece, l’esistenza di un mandato illecito della [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] funzionale ad estorcere l ’ illecita restituzione della somma versata a titolo di caparra confirmatoria dalla mandante, non più restituibile a causa della violazione del contratto preliminare. 1.4. Il secondo motivo di ricorso che contesta il riconoscimento dell'aggravante della recidiva reiterata è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha correttamente rilevato che la recidiva non poteva essere esclusa tenuto conto che il Delle [OSCURATO:PERSONA] era gravato da numerose condanne passate in giudicato per delitti consumati nel periodo tra il 1984 e il 2016. I reati oggetto delle condanne , ovvero la detenzione illecita di stupefacenti, il furto e la ricettazione , secondo la ineccepibile valutazione effettuata dalla Cortedi merito, indicavano il medesimo tipo di devianza oggetto dell'attuale procedimento, ossia la tensione del ricorrente verso il procacciamento di risorse economiche attraverso la consumazione di attività illecite. Veniva altresì evidenziato, infine che il Delle [OSCURATO:PERSONA], nonostante avesse beneficiato della sospensione condizionale della pena e dell'affidamento in prova al servizio sociale ed avesse scontato periodi di detenzione per l'esecuzione delle pene irrogate con le precedenti condanne, avessecomunque perseverato nella consumazione di reati, il che indicava una situazione di concreto aggravamento della pericolosità, che giustificava il riconoscimento della sussistenza dell’aggravante contestata ( pag g. 14 e 15 della sentenza impugnata ). 2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2.1. Il ricorrente ha insistito nel contestare la sussistenza del tentativo di estorsione ritenendo che la condotta accertata dovesse essere inquadrata come attività “preparatoria”non punibile, in quanto non sufficientemente univoca. [OSCURATO:PERSONA] riafferma che ai fini della configurabilità del tentativo, assumono rilievo non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà perpetrato, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili, indipendenti dalla volontà dell'agente (tra le altre: Sez. 2, n. 9638 del 07/01/2025, S., Rv. 287849 –01; Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Fincato, Rv. 269930 –01; Sez. 2, n. 36536 del 21/09/2011, D' A lessandro, Rv. 251145 - 01). Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie la Corte d'appello rilevava come la condotta accertata, ovvero la minaccia verbale agita nei confronti del Martini, il fatto di aver lo colpito con uno schiaffo , rappresentan do che si trovava nel suo ufficio per ottenere la restituzione della caparra non possono essere ritenuti “atti preparatori non punibili” in quanto indicano un significativo avanzamento della progressione criminosa e l’univocità della condotta idonea ad integrare il tentativo(pag. 9 della sentenza impugnata). Né tale conclusione può essere messa in discussione dal fatto che la prima richiesta dei ricorrenti fosse d iretta a co strin g ere l ’offeso a reperire ed ostendere la documentazione relativa al contratt o preliminare : tale segmento dell’azione, infatti, non può essere scisso dalla condotta complessiva, che si manifesta come univocamente diretta ad ottenere la restituzione del denaro versato a titolo di caparra. 2.2. Ilsecondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente ha allegato che la richiesta alla persona offesa di telefonare alla [OSCURATO:PERSONA] per consentire il pagamento della somma da lei promessa per il recupero della caparra confirmatoria era “successiva” al le scuse rivolte dai ricorrenti all 'offeso e che, pertanto, tale e mergenza non sarebbe utile a conferm are la sussistenza dell ’azione estorsiva. IlCollegio ritiene che t ale successione temporale, contrariamente a quanto dedotto, non incida sul l’ inquadramento della condotta come estorsione tenuto conto che il patto illecito tra [OSCURATO:PERSONA] ed entrambi gli imputati r icorrenti era stat o contratto precedente mente alle azioni costrittive accertate (pag.9 della sentenza impugnata) 3. All’inammissibilità deiricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibilii ricors i e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 28 ottobre 2025. I