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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37072/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14353-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 11_ [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - n 7, avverso la sentenza n. 2724/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA, depositata il 30/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 14353 sez.

MT - ud. 18-10-2022 -2- Premesso che:

1. a seguito di verifica fiscale svolta presso la «[OSCURATO:SOCIETA]» la Guardia di Finanza di Milazzo accertava che la suddetta società aveva ricevuto, nell'anno 1999, prestazioni di servizio per lire 3.750.000 da [OSCURATO:PERSONA];

2. poiché quest'ultimo non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 1999, né per l'anno 2000, la Guardia di Finanza procedeva ad accertamento induttivo ritenendo che il contribuente avesse esercitato attività di imbiancatura di edifici e piccoli lavori di falegnameria in maniera continuativa per quegli anni;

3. sulla base del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento per l'anno di imposta 2000, con il quale recuperava a tassazione il reddito accertato in via induttiva;

4. avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Messina, che lo accoglieva.

La pronuncia di primo grado veniva riformata dalla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Messina, che, con sentenza n 109/27/10, riteneva legittimo l'avviso di accertamento impugnato.

Nei confronti di detta pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione.

Questa Corte, con ordinanza 29861/17, cassava la sentenza per difetto di motivazione e rinviava la causa alla C.T.R. della Sicilia, per nuovo esame; 5.con la sentenza in epigrafe, la CTR della Sicilia, giudice del rinvio, ha annullato l'avviso di accertamento;

6. l'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c.;

7. il contribuente ha depositato controricorso;

8. il contribuente ha poi presentato istanza di sospensione del giudizio ex art.5, comma 10,1.130/2022;

9. la controversia rientra tra quelle definibili in applicazione dell'art. 5, comma 10, 1.130/2022 e pertanto il giudizio deve essere sospeso sino al 16 gennaio 2023; PQM la Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa al nuovo ruolo della gteta sezione ciWè.t 2 ier-riGA; 6 I l'i Così deciso in Roma nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14353-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 11_ [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - n 7, avverso la sentenza n. 2724/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA, depositata il 30/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 14353 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- Premesso che: 1. a seguito di verifica fiscale svolta presso la «[OSCURATO:SOCIETA]» la Guardia di Finanza di Milazzo accertava che la suddetta società aveva ricevuto, nell'anno 1999, prestazioni di servizio per lire 3.750.000 da [OSCURATO:PERSONA]; 2. poiché quest'ultimo non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 1999, né per l'anno 2000, la Guardia di Finanza procedeva ad accertamento induttivo ritenendo che il contribuente avesse esercitato attività di imbiancatura di edifici e piccoli lavori di falegnameria in maniera continuativa per quegli anni; 3. sulla base del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento per l'anno di imposta 2000, con il quale recuperava a tassazione il reddito accertato in via induttiva; 4. avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Messina, che lo accoglieva. La pronuncia di primo grado veniva riformata dalla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Messina, che, con sentenza n 109/27/10, riteneva legittimo l'avviso di accertamento impugnato. Nei confronti di detta pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione. Questa Corte, con ordinanza 29861/17, cassava la sentenza per difetto di motivazione e rinviava la causa alla C.T.R. della Sicilia, per nuovo esame; 5.con la sentenza in epigrafe, la CTR della Sicilia, giudice del rinvio, ha annullato l'avviso di accertamento; 6. l'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c.; 7. il contribuente ha depositato controricorso; 8. il contribuente ha poi presentato istanza di sospensione del giudizio ex art.5, comma 10,1.130/2022; 9. la controversia rientra tra quelle definibili in applicazione dell'art. 5, comma 10, 1.130/2022 e pertanto il giudizio deve essere sospeso sino al 16 gennaio 2023; PQM la Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa al nuovo ruolo della gteta sezione ciWè.t 2 ier-riGA; 6 I l'i Così deciso in Roma nella camera di consig
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