CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26134/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, con cui è stato ritenuto responsabile dei delitti dì bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei delitti di bancarotta, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il motivo, inoltre, è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità. Invero, rispetto al profilo sull'esistenza della società, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, occorre sottolineare che a nulla rileva lo scopo per cui si crea una società, né la sua operatività, rileva, invece, l'esistenza di una realtà in nome della quale si agisce e sul cui patrimonio ì creditori fanno affidamento a garanzia del proprio credito. Altrettanto manifestamente infondato è il motivo nella parte in cui invoca il vaglio del giudice penale sulla fallibilità della società. Al rìguardo, si ribadisce che il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, P.v. 239398) ; Quanto al contestato dolo riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale, il motivo è parimenti manifestamente infondato oltre che meramente reiterativo in quanto vi è adeguata motivazione, anche, sul punto (cfr. Pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata nella quali è adeguatamente affrontato il profilo del dolo già in quella sede contestato); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggra vanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assoltoattraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 9 della sentenza impugnata); l'appello sul punto dell'aumento di pena era peraltro generico; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M