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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 17278/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 emessa dalla Corte d'appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione al fatto che il PG aveva depositato le proprie conclusioni scritte con PDF scaturente da mera scansione delle conclusioni firmate manualmente e priva di firma digitale è manifestamente infondato in quanto l'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, consente le modalità di deposito degli atti a mezzo PEC con apposizione della firma digitale alle sole parti private, cui testualmente si riferisce la norma in esame, non disponendo le Procure dello strumento per l'apposizione della firma digitale.

Ritenuto che il secondo motivo relativo al vizio di motivazione circa le risultanze istruttorie è reiterativo di censure già proposte in appello, rispetto alle quali la Corte distrettuale ha fornito adeguata motivazione, con la quale il ricorrente non si confronta.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 emessa dalla Corte d'appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione al fatto che il PG aveva depositato le proprie conclusioni scritte con PDF scaturente da mera scansione delle conclusioni firmate manualmente e priva di firma digitale è manifestamente infondato in quanto l'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, consente le modalità di deposito degli atti a mezzo PEC con apposizione della firma digitale alle sole parti private, cui testualmente si riferisce la norma in esame, non disponendo le Procure dello strumento per l'apposizione della firma digitale. Ritenuto che il secondo motivo relativo al vizio di motivazione circa le risultanze istruttorie è reiterativo di censure già proposte in appello, rispetto alle quali la Corte distrettuale ha fornito adeguata motivazione, con la quale il ricorrente non si confronta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17278/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris