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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 05401/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24572-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] amministrative in materia di lavoro - Opposizione endoprocedimentale –inammissibilità R.G.N.24572/2019 Cron.

Rep.

Ud.14/01/2025 CC avverso la sentenza n. 63/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 31/01/2019 R.G.N. 257/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Torino ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e per la [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del liquidatore, nei confronti del Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro (ora [OSCURATO:PERSONA]) di Torino avverso la sentenza del Tribunale di inammissibilità dell’opposizione al verbale di accertamento unico INPS - DTL del 18.5.2016 concernente irregolarità di sub-appalto; 2.la Corte territoriale ha confermato la statuizione di inammissibilità dell’azione di accertamento negativo della violazione amministrativa prima dell’adozione di ordinanza- ingiunzione, dando atto che l’Amministrazione aveva poi emesso, appunto, la relativa ordinanza-ingiunzione a seguito del verbale per cui è causa, ordinanza-ingiunzione opposta in separato e autonomo giudizio all’epoca pendente; 3.per la cassazione della sentenza d’appello ricorrono gli originari ricorrenti, poi appellanti con unico motivo; resiste l’Amministrazione con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1.parte ricorrente, denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal verbale di accertamento che, riferendosi a omissioni contributive, avrebbe dovuto considerarsi immediatamente impugnabile ex legge n. 46/1999, in quanto idoneo a determinare l'iscrizione a ruolo delle somme dovute; 2.osserva in via preliminare il Collegio che, nel caso di specie, trattandosi di ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'Amministrazione, la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto ex tunc , dalla costituzione in giudizio dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale, e in siffatta ipotesi il controricorso è ammissibile anche se proposto oltre il termine previsto dall'art. 370 c. p.c. (Cass. n. 20000/2005, n. 6300/2023); 3.tanto premesso, il ricorso è inammissibile; 4.il motivo presenta un primo profilo di inammissibilità in quanto laddove mostra di voler denunziare l’errore in diritto della Corte di appello non si conforma alle prescritte indicazioni in punto di corretta deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., peraltro neppure compiutamente evocato in rubrica (Cass. sez. un. n. 23745/2020, Cass. n.16038/2013, Cass. n. 24756/2007), dovendo ulteriormente rilevarsi che la sentenza impugnata, nell’escludere la impugnabilità del verbale di accertamento è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9764/2020, Cass. n. 21493/2007); 5.in relazione alla denunzia di omesso esame ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., si rileva che la Corte d'Appello ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.) e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che, quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1 , n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v.

Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023, n. 7168/2024); 6.la regolazione delle spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, segue il regime della soccombenza; 7.alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 10.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24572-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] amministrative in materia di lavoro - Opposizione endoprocedimentale –inammissibilità R.G.N.24572/2019 Cron. Rep. Ud.14/01/2025 CC avverso la sentenza n. 63/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 31/01/2019 R.G.N. 257/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Torino ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e per la [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del liquidatore, nei confronti del Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro (ora [OSCURATO:PERSONA]) di Torino avverso la sentenza del Tribunale di inammissibilità dell’opposizione al verbale di accertamento unico INPS - DTL del 18.5.2016 concernente irregolarità di sub-appalto; 2.la Corte territoriale ha confermato la statuizione di inammissibilità dell’azione di accertamento negativo della violazione amministrativa prima dell’adozione di ordinanza- ingiunzione, dando atto che l’Amministrazione aveva poi emesso, appunto, la relativa ordinanza-ingiunzione a seguito del verbale per cui è causa, ordinanza-ingiunzione opposta in separato e autonomo giudizio all’epoca pendente; 3.per la cassazione della sentenza d’appello ricorrono gli originari ricorrenti, poi appellanti con unico motivo; resiste l’Amministrazione con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1.parte ricorrente, denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal verbale di accertamento che, riferendosi a omissioni contributive, avrebbe dovuto considerarsi immediatamente impugnabile ex legge n. 46/1999, in quanto idoneo a determinare l'iscrizione a ruolo delle somme dovute; 2.osserva in via preliminare il Collegio che, nel caso di specie, trattandosi di ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'Amministrazione, la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto ex tunc , dalla costituzione in giudizio dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale, e in siffatta ipotesi il controricorso è ammissibile anche se proposto oltre il termine previsto dall'art. 370 c. p.c. (Cass. n. 20000/2005, n. 6300/2023); 3.tanto premesso, il ricorso è inammissibile; 4.il motivo presenta un primo profilo di inammissibilità in quanto laddove mostra di voler denunziare l’errore in diritto della Corte di appello non si conforma alle prescritte indicazioni in punto di corretta deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., peraltro neppure compiutamente evocato in rubrica (Cass. sez. un. n. 23745/2020, Cass. n.16038/2013, Cass. n. 24756/2007), dovendo ulteriormente rilevarsi che la sentenza impugnata, nell’escludere la impugnabilità del verbale di accertamento è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9764/2020, Cass. n. 21493/2007); 5.in relazione alla denunzia di omesso esame ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., si rileva che la Corte d'Appello ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.) e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che, quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1 , n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v. Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023, n. 7168/2024); 6.la regolazione delle spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, segue il regime della soccombenza; 7.alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 10.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor
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