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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10424/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Giuseppina CASELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Catania ha dichiarato inammissibile de plano l'istanza di ricusazione presentata in data 12 maggio 2021 da Salvatore FAMOSO nei confronti del giudice [OSCURATO:PERSONA] e dell'esperto [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente presidente e componente del Tribunale di sorveglianza di Catania, nel procedimento di appello proposta dal medesimo FAMOSO avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in data 14 gennaio 2021.

2. [OSCURATO:PERSONA] FAMOSO, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione di legge, anche processuale, perché il provvedimento è stato assunto de plano in assenza dei presupposti di legge in quanto la Corte non ha acquisito ed esaminato gli atti del procedimento dì merito da cui emerge il denunciato pregiudizio dei giudici ricusati.

Sussistevano, del resto, ragioni di convenienza che avrebbero dovuto imporre ai giudici di astenersi dal giudizio e, quindi, a disporne la sostituzione; - l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen.

«nella parte in cui non prevede, anche in caso di udienza non partecipata, l'obbligo di notifica della fissazione dell'udienza camerale alle parti, in violazione delle norme in materia di giusto processo» (artt. 24 e 111 Cost., 6, par. 1, CEDU) e «dell'art. 127, c.1, 2, 5, 6 cod. proc. pen., nonché per contrasto tra il 10 e il 30 comma del medesimo art. 41 cod. proc. pen. che al terzo comma prevede in ogni caso l'adozione delle procedure di cui all'art. 127 cod. proc. pen., dopo avere assunto se necessario le opportune informazioni». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato nonché formulato per motivi non consentiti.

2.1. La denunciata violazione di legge è manifestamente infondata in quanto la giurisprudenza di legittimità ha da tempo costantemente affermato che «L'inammissibilità della richiesta di ricusazione è legittimamente dichiarata all'esito di procedimento de plano» (ex multis Sez. 1, n. 52569 del 28/10/2014, Savio, Rv. 261457).Si è, del resto, chiarito che «l'inammissibilità della richiesta di ricusazione per manifesta infondatezza deve essere dichiarata con procedura camerale de plano, senza sentire le parti interessate in camera di consiglio, previa fissazione di udienza ed avviso, in quanto l'articolo 41, comma primo, cod. proc. pen., prescrive che il collegio provveda "senza ritardo" e non richiama, al contrario del successivo comma terzo, relativo alla decisione di merito della ricusazione, le forme dell'art. 127 cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270770; Sez. 1, n. 4345 del 25/06/1996, Giocondo, Rv. 205494, ha chiarito che «il giudice deve pronunciare l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione senza preventivamente avvisare le parti della fissazione della camera di consiglio o raccogliere le conclusioni del P.M.»).

2.2. Orbene, la Corte d'appello ha rilevato una causa di inammissibilità specifica, derivante dalla mancata produzione dei documenti indicati all'art. 38 cod. proc. pen., circostanza che il ricorso non affronta, prospettando piuttosto la necessità che il giudice provveda d'ufficio all'acquisizione del fascicolo di merito, evenienza pacificamente esclusa nella fase di valutazione preliminare della ricusazione.

2.3. Sulla prima questione è soltanto il caso di ricordare che «in tema di ricusazione, la sanzione di inammissibilità, che l'art. 41 cod. proc. pen. fa discendere dal mancato rispetto dell'art. 38, comma 3, cod. proc. pen., si applica anche come conseguenza della mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l'esistenza della causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimanti l'esercizio di tale strumento processuale» (Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, Acri, Rv. 262324), sicché il ricorso risulta manifestamente infondato.

2.4. Sulla seconda problematica è, del pari, sufficiente ricordare che lo strumento previsto dall'art. 41, comma 3, cod. proc. pen., che consente alla Corte d'appello di richiedere informazioni, è circoscritto all'ipotesi in cui il giudice competente a decidere abbia positivamente delibato l'ammissibilità dell'istanza di ricusazione e sia pertanto transitato alla fase dell'esame del merito (Sez 6, n. 39902 del 10/10/2008, Rv. 241485; Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino, Rv. 281682).3.

Non è, invece, consentita la deduzione di motivi di merito concernenti la sussistenza di una causa di ricusazione che discenderebbe dall'esame della documentazione non tempestivamente versata nel procedimento incidentale, non spettando a questa Corte di compiere l'indicata valutazione di fatto.

3.1. Come pure non è consentita la deduzione dell'esistenza di una causa di astensione del giudice per presunti motivi di convenienza ex art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen., poiché essa non si traduce in una causa di ricusazione (Sez. 1, n. 12467 del 11/03/2009, Cariolo, Rv. 243562).

4. è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

Il ricorrente si limita a indicare i parametri di riferimento, invocando un presunto contrasto con disposizioni di rango costituzionale o super-primario, senza indicare in cosa consisterebbe la lesione al contraddittorio.

4.1. Del resto, la legittimità delle procedure de plano, senza contraddittorio, è stata ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 6, n. 2028 del 25/10/2018 - dep. 2019, Mejia, Rv. 274925; Sez. 3, n. 22 del 30/11/2018 - dep. 2019, Clark, Rv. 274745 — 02).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Giuseppina CASELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Catania ha dichiarato inammissibile de plano l'istanza di ricusazione presentata in data 12 maggio 2021 da Salvatore FAMOSO nei confronti del giudice [OSCURATO:PERSONA] e dell'esperto [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente presidente e componente del Tribunale di sorveglianza di Catania, nel procedimento di appello proposta dal medesimo FAMOSO avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in data 14 gennaio 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] FAMOSO, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione di legge, anche processuale, perché il provvedimento è stato assunto de plano in assenza dei presupposti di legge in quanto la Corte non ha acquisito ed esaminato gli atti del procedimento dì merito da cui emerge il denunciato pregiudizio dei giudici ricusati. Sussistevano, del resto, ragioni di convenienza che avrebbero dovuto imporre ai giudici di astenersi dal giudizio e, quindi, a disporne la sostituzione; - l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevede, anche in caso di udienza non partecipata, l'obbligo di notifica della fissazione dell'udienza camerale alle parti, in violazione delle norme in materia di giusto processo» (artt. 24 e 111 Cost., 6, par. 1, CEDU) e «dell'art. 127, c.1, 2, 5, 6 cod. proc. pen., nonché per contrasto tra il 10 e il 30 comma del medesimo art. 41 cod. proc. pen. che al terzo comma prevede in ogni caso l'adozione delle procedure di cui all'art. 127 cod. proc. pen., dopo avere assunto se necessario le opportune informazioni». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato nonché formulato per motivi non consentiti. 2.1. La denunciata violazione di legge è manifestamente infondata in quanto la giurisprudenza di legittimità ha da tempo costantemente affermato che «L'inammissibilità della richiesta di ricusazione è legittimamente dichiarata all'esito di procedimento de plano» (ex multis Sez. 1, n. 52569 del 28/10/2014, Savio, Rv. 261457).Si è, del resto, chiarito che «l'inammissibilità della richiesta di ricusazione per manifesta infondatezza deve essere dichiarata con procedura camerale de plano, senza sentire le parti interessate in camera di consiglio, previa fissazione di udienza ed avviso, in quanto l'articolo 41, comma primo, cod. proc. pen., prescrive che il collegio provveda "senza ritardo" e non richiama, al contrario del successivo comma terzo, relativo alla decisione di merito della ricusazione, le forme dell'art. 127 cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270770; Sez. 1, n. 4345 del 25/06/1996, Giocondo, Rv. 205494, ha chiarito che «il giudice deve pronunciare l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione senza preventivamente avvisare le parti della fissazione della camera di consiglio o raccogliere le conclusioni del P.M.»). 2.2. Orbene, la Corte d'appello ha rilevato una causa di inammissibilità specifica, derivante dalla mancata produzione dei documenti indicati all'art. 38 cod. proc. pen., circostanza che il ricorso non affronta, prospettando piuttosto la necessità che il giudice provveda d'ufficio all'acquisizione del fascicolo di merito, evenienza pacificamente esclusa nella fase di valutazione preliminare della ricusazione. 2.3. Sulla prima questione è soltanto il caso di ricordare che «in tema di ricusazione, la sanzione di inammissibilità, che l'art. 41 cod. proc. pen. fa discendere dal mancato rispetto dell'art. 38, comma 3, cod. proc. pen., si applica anche come conseguenza della mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l'esistenza della causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimanti l'esercizio di tale strumento processuale» (Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, Acri, Rv. 262324), sicché il ricorso risulta manifestamente infondato. 2.4. Sulla seconda problematica è, del pari, sufficiente ricordare che lo strumento previsto dall'art. 41, comma 3, cod. proc. pen., che consente alla Corte d'appello di richiedere informazioni, è circoscritto all'ipotesi in cui il giudice competente a decidere abbia positivamente delibato l'ammissibilità dell'istanza di ricusazione e sia pertanto transitato alla fase dell'esame del merito (Sez 6, n. 39902 del 10/10/2008, Rv. 241485; Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino, Rv. 281682).3. Non è, invece, consentita la deduzione di motivi di merito concernenti la sussistenza di una causa di ricusazione che discenderebbe dall'esame della documentazione non tempestivamente versata nel procedimento incidentale, non spettando a questa Corte di compiere l'indicata valutazione di fatto. 3.1. Come pure non è consentita la deduzione dell'esistenza di una causa di astensione del giudice per presunti motivi di convenienza ex art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen., poiché essa non si traduce in una causa di ricusazione (Sez. 1, n. 12467 del 11/03/2009, Cariolo, Rv. 243562). 4. è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Il ricorrente si limita a indicare i parametri di riferimento, invocando un presunto contrasto con disposizioni di rango costituzionale o super-primario, senza indicare in cosa consisterebbe la lesione al contraddittorio. 4.1. Del resto, la legittimità delle procedure de plano, senza contraddittorio, è stata ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 6, n. 2028 del 25/10/2018 - dep. 2019, Mejia, Rv. 274925; Sez. 3, n. 22 del 30/11/2018 - dep. 2019, Clark, Rv. 274745 — 02). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
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