CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 03166/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2983-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., (già [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.1, presso lo Oggetto [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’- [OSCURATO:PERSONA] - PROVA R.G.N. 2983/2019 Cron. Rep. Ud. 15/11/2023 CC studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 922/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 09/11/2018 R.G.N. 171/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Catania, in riforma di sentenza del Tribunale di Siracusa, confermava il decreto ingiuntivo n. 297/2007 ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. per € 333.000, oltre accessori, a titolo di spettanze per la partecipazione all’impresa familiare costituita il 30.12.1998 dalla stessa e dall’ex-coniuge dott. [OSCURATO:PERSONA], cessata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e conferita da l dott. [OSCURATO:PERSONA] in pari data in s.n.c.; 2.il Tribunale, per quanto qui rileva, aveva revocato il decreto ingiuntivo osservando, in particolare, che nella fattispecie concreta (gestione di farmacia in Pachino passata da impresa familiare a società di persone) non era configurabile un accollo od una ricognizione dei debiti dell’impresa familiare cessata da parte della neocostituita s.n.c., e che, trattandosi di un’operazione di trasferimento di azienda commerciale ai sensi dell’art. 2560 c.c., la nuova azienda non rispondeva dei debiti dell’impresa cessata non risultando, questi ultimi, dai libri contabili obbligatori; 3.la Corte d’Appello, invece, affermava che: -la fattispecie era da inquadrare nell’ambito dell’accollo di cui all’art. 1273 c.c. tra l’impresa familiare cessata e la s.n.c. neocostituita per la gestione della farmacia in questione, avendo l’atto costitutivo di quest’ultima previsto il conferimento della prima nello stato patrimoniale in cui si trovava al 31.3.2007, ricomprendendo, quindi, anche il debito a favore della collaborazione lavorativa prestata dall’originaria ricorrente in monitorio; - l’adesione di questa, in quanto parte creditrice, rendeva irrevocabile l’accollo; - in mancanza di un’espressa liberazione dell’impresa familiare cessata, in quanto parte debitrice originaria, quest’ultima rimaneva obbligata, ma in posizione degradata rispetto alla posizione di debitore principale dell’azienda neocostituita; - l’accollo del debito in favore della collaboratrice nell’impresa familiare rappresentava un’ipotesi più specifica rispetto a quella prevista dall’art. 2560 c.c., e, pertanto, il requisito dell’annotazione del debito ceduto nei libri contabili obbligatoririsultava non dirimente; 4.avverso la sentenza d’appello ricorre la società [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c., (già [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) con 8 motivi; resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, la società deduce (art. 360, n. 3 c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 112, 115, 342, 346 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente riformato il capo della sentenza di primo grado, che escludeva la sussistenza dell’accollo tra l’impresa familiare e la neocostituita azienda, passato in giudicato in quanto non impugnato dalla lavoratrice in appello; 2.con il secondo motivo, la società deduce (art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt.230 bis, 1272, 1273, 2697 c.c., 112, 115, 116, 131 c.p.c., perché la Corte, dopo aver riconosciuto agli atti sottoscritti dalle parti la natura di negozio di accollo, non ha accertato l'esistenza del credito azionato, pur essendo stata la stessa contestata dalla società resistente in entrambi i gradi di giudizio; 3.con il terzo motivo, la società deduce (art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 230 bis, 1988, 2697 c.c., 112, 115, 116, 131 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente riconosciuto valore di ricognizione di debito ad atti non direttamente rivolti alla collaboratrice; 4.con il quarto motivo, la società deduce (art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 230 bis, 1988, 2697 c.c., 112, 115, 116, 131 c.p.c. ed omessa pronuncia sulla prova contraria fornita dalla società sull’inesistenza del debito nei confronti della collaboratrice; 5.con il quinto motivo, la società deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss.5 c.c.,per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la sussistenza di un accollo tra l’impresa familiare cessata e l’azienda neocostituita in conseguenza dell'indicazione dello stesso tra le passività dell'azienda all'interno dello stato patrimoniale allegato all'atto costitutivo della società; 6.con il sesto motivo, la società deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 1273, 2560 c.c., per avere la Corte territoriale riconosciuto la sussistenza di un accollo di debito pur in assenza dei requisiti previsti dalla legge; 7.con il settimo motivo, la società deduce (art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt.1273 c.c., 112, 115, 116, 131 c.p.c., per avere la Corte erroneamente ritenuto che tra l’impresa familiare e l’azienda neocostituita sussistesse un accollo esterno invece che un accollo interno che, come tale, non producendo effetti verso il creditore, non consente a quest’ultimo di agire in giudizio per il soddisfacimento del credito; 8.i suddetti motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché tutti attinenti all’inquadramento giuridico della vicenda oggetto di causa ed alla prova del credito della collaboratrice nell’impresa familiare nei confronti della società in cui l’azienda gestita da tale impresa è stata conferita, non sono fondati, in quanto il dispositivo della sentenza impugnata risulta conforme a diritto; pertanto, a norma dell’art. 384, comma 4, c.p.c., la sentenza non è soggetta a cassazione, salva correzione dellamotivazione per quanto di ragione ; 9.osserva il Collegio, in primo luogo, ai fini del rigetto dell’eccezione di giudicato, che i giudici del merito (cui compete l’interpretazione degli atti di parte) hanno ritenuto che il tenore della censura fosse tale da investire la statuizione, avendo il ricorrente contestato la ricostruzione del giudice di primo grado e, in particolare, la statuizione con cui il primo giudice aveva escluso che il rogito notarile contenesse un riconoscimento del debito (poi qualificato in sentenza come accollo). 10. Quanto alle altre censure, va ricordato che la giurisprudenza costante di questa Corte ha avuto modo di chiarire che l’attività sussuntiva, consistente nell’inquadramento della fattispecie concreta in una determinata fattispecie astratta, spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità per vizio cd. disussunzione, riconducibile al paradigma di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (da ultimo Cass. n. 6459/2023), non essendo però sufficiente, per chi ricorre per cassazione, limitarsi acontrapporre una ricostruzione e valutazione dei fatti diversa rispetto a quella posta a base della decisione impugnata (cfr. Cass. n. 12789/2022); è stato altresì precisato che, in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, così come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, renda la pronuncia richiesta in base ad unaricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazionegiuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una normagiuridica diverse da quelle invocate dall'istante, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dalprimo giudice (cfr. Cass. n. 513/2019); 11. è opportuno, altresì, richiamare la giurisprudenza di questa Corte in tema di correzione della motivazione delle sentenze con dispositivo conforme a diritto, con cui si èprecisato che, nel caso in cui si discuta della corretta interpretazione di norme di diritto, il controllo del giudice di legittimità investe direttamente anche la decisione e non è limitato soltanto alla plausibilità della giustificazione; come desumibile dall'art. 384, comma 4, c.p.c., il giudizio di diritto può risultare incensurabile anche se mal giustificato, perché la decisione erroneamente motivata in diritto non èsoggetta a cassazione, ma solo a correzione, quando il dispositivo sia conforme al diritto (Cass. n. 26042/2023, Cass. n. 20719/2018; cfr. anche, sulla natura officiosa del potere di correzione della motivazione della sentenza, Cass. n. 22283/2009 e successive conformi); 12.nel caso di specie, la Corte di Catania ha qualificato la fattispecie concreta oggetto di questo giudizio in termini di accollo e, ritenendo quest’ultima fattispecie più specifica rispetto a quella prevista dell’art. 2560 c.c., ha giudicato superfluo il requisito dell’iscrizione nei libri contabili obbligatori dei debiti dell’impresa familiare, richiesto dal secondo comma di detta disposizione, ai fini della responsabilità in capo all’azienda cessionaria per i debiti dell’impresa ceduta; 13.ora, al di là della riconducibilità della fattispecie ad un negozio di accollo, la vicenda oggetto di causa è collegata a conferimento di impresa familiare in società in nome collettivo; si tratta, quindi, di una trasformazione di azienda eterogenea (da impresa familiare a società di persone), la quale integraun fenomeno successorio a titolo particolare nella gestione della farmacia e che determina il trasferimento, la circolazione della situazione creditoria e debitoria dell’impresa; in altri termini, lo stesso soggetto imprenditore dall’impresa familiare ha fatto confluire nel soggetto imprenditore societario la gestione dell’impresa, assumendo una nuova veste giuridica e nuovi soci, con il corollario che non si tratta di debito altrui, di terzi, ma di debito del medesimo soggetto, fotografato, per così dire, all’atto del mutamento di veste giuridica per la gestione dell’azienda (la farmacia), come espresso chiaramente, e sottoscritto da tutti i soci, nell’atto costitutivo della società, con il quale il soggetto conferente l’azienda ha indicato il patrimonio, e indicato le passività; 14.dall’atto costituivo della s.n.c. emerge che, in sede di costituzione della nuova società tra la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e il dott. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo conferiva l’azienda gestita dall’impresa familiare sulla base dei dati e dei valori risultanti dalla situazione patrimoniale al 31.3.2007; l’allegato A all’atto notarile di costituzione della nuova società contiene un estratto dello stato patrimoniale sottoscritto dai soci della società neocostituita, dal quale risulta, tra le voci passive, un “debito verso collaboratore- familiare” di € 333.000, ossia la cifra per la quale è stata richiesta l’emissione di decreto ingiuntivo; 15.occorre, pertanto, dare conto, da un lato, dei principi civilistici che inducono ad interpretare gli obblighi di tenuta dei libri e delle scritture obbligatorie alla luce della natura e delle dimensioni dell’impresa; dall’altro, della giurisprudenza di questa Corte che interpreta, in via principale, i principi generali di cui all'art. 2560 c.c.,in punto di responsabilità solidale fra cedente e cessionario, nel senso che la regola sancita dall'art. 2560, comma 2, c.c. è di carattere eccezionale, in quanto assegna preminente rilievo probatorio alle scritture contabili, derogando alla regola generale prevista dagli artt. 2697 c.c. ( quanto alla ripartizione degli oneri probatori) e 2727 e 2729 c.c. (quanto alla rilevanza delle presunzioni), e deve essere declinata in funzione della effettiva ratio di protezione contenuta nella norma, che non può prescindere dalle complessive emergenze processuali; 16.come chiarito da Cass. n. 32134/2019, in tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario - fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c. con riferimento ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento e condizionato a che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori -deve essere applicato considerando la finalità di protezione della disposizione, la quale permette di far comunque prevalere il principio generale di responsabilità solidale del cessionario qualora risulti, da un lato, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall'altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore; 17.dunque, l’obbligo di attenersi a fini probatori della solidarietà debitoria tra trasferente e acquirente di azienda alle scritture contabili obbligatorie deve essere modulato alla natura del credito e al complessivo quadro probatorio; 18.va, inoltre, rammentato che, in materia di impresa familiare, il reddito percepito dal titolare costituisce un reddito d'impresa, mentre le quote spettanti ai collaboratori, che non sono contitolari dell'impresa familiare, costituiscono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quellodi impresa (cfr. Cass. n. 34222/2019); e che la precipua finalità della norma di cui all'art. 2560, comma 2, c.c., è quella consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti (cfr. Cass.n. 23881/2021); 19.alla luce di tali principi – successione a titolo particolare nell’azienda, natura di credito di lavoro del credito della collaboratrice nell’impresa familiare conferita nella s.n.c., evidenza del debito dell’impresa familiare e sua piena conoscenza da parte dei soci desumibile dalla sottoscrizione della situazione patrimoniale allegata all’atto costitutivo – deve confermarsi la responsabilità solidale della società acquirente per il debito a titolo di spettanze per collaborazione nell’impresa familiare azionato in monitorio; 20.con l’ottavo motivo, la società deduce (art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 51, n. 8, e n. 12, 47, ult. comma legge n. 89/1913, 1325 c.c., 112, 115, 116, 131 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che il documento allegato a un contratto notarile avesse natura di autonomo contratto di accollo e fosse espressione della volontà della costituenda società di obbligarsi al pagamento di debito verso la collaboratrice familiare, non essendone stata data lettura dal notaio e non avendo i requisiti essenziali del contratto; 21.il motivo risulta assorbito (da quanto espresso con riferimento ai precedenti motivi) relativamente alle doglianze su lla prova del credito dell’odierna controricorrente e inammissibile relativamente alle doglianze sull’attività notarile, atteso che dall’atto risulta che “l’azienda viene conferita sulla base dei dati e dei valori risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2007, situazione patrimoniale che, composta di un foglio, si allega al presente atto contrassegnata di lettera “A”, omessane io Notaio la lettura per dispensa avutane dai comparenti“, e non consta querela di falso; 22.alla stregua delle argomentazioni esposte il ricorso deve essere respinto nel suo complesso; 23.le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;24.parte ricorrente è, inoltre, tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 8.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presu