CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023
Cassazione n. 01646/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i due motivi del ricorso, in ordine al mancato riconoscimento dell'uso personale della sostanza stupefacente e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Osservato che gli stessi propongono censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile: - la finalità di spaccio sulla base delle sommarie informazioni rese da diversi acquirenti della droga, sulla base dell'occultamento fra scatoloni e stoviglie di un bilancino di precisione, nonché della repentina fuga dell'imputato durante la perquisizione dei carabinieri - la non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del grave precedente per rapina. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]