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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 25017/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2428-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , v ia degli Scipioni 132, presso lo studio de ll’A vvocato Francesco CIGLIANO , che l a rappresenta e difende; -ricorrente - contro I [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Boezio 19, presso lo studio dell ’A vvocato Gilberto CERUTTI , che la rappresenta e difende; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 1 1 /201 9 del la C orte d ’a ppello di Roma , depositata il 05/01/2019; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Revocazione ex art. 395, co. 1, n. 4), c.p.c. -Reiezione in appello –Ricorso per cassazione - Inammissibilità R.G.N.2428/2020 Cron.

Rep.

Ud.04/04/2023 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 11/19, del 5 gennaio 2019, della Corte d’appello di Roma, che ne ha respinto l’impugnazione per revocazione della sentenza n. 1108/12, resa dalla stessa Corte territoriale.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente di aver impugnato, a norma dell’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., la sentenza con cui la Corte capitolina aveva dichiarato improcedibile, ex art. 348 cod. proc. civ., il gravame dalla stessa esperito contro la sentenza n. 26298/09, resa dal Tribunale di Roma all’esito di un giudizio che l’aveva vista contrapposta alla società I [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] per revocazione era stata proposta sul duplice rilievo che la declaratoria di improcedibilità dell’appello fosse stata assunta, da un lato, senza avvedersi che – nel provvedimento presidenziale in calce alla nota di iscrizione a ruolo – risultava apposta una data di udienza difforme da quella in cui l’udienza fu effettivamente tenuta, nonché, dall’altro, con una svista in merito all’elezione di domicilio effettuata dall’allora appellante.

L’adito giudicante rigettava l’impugnazione per revocazione.

3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la società Grinkain liquidazione, sulla base –come detto – di due motivi.3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 395, comma 1, n. 4), e 348 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto insussistente l’errore revocatorio lamentato in ordine all’indicazione dell’udienza di prima comparizione, sebbene la stessa non avesse permesso la partecipazione della società ricorrente, e ciò in quanto la data risultante dalla nota di iscri zione a ruolo ( 23 giugno 2011 ) era risultata difforme da quella in cui l’udienza venne effettivamente tenuta, ovvero, il 22 giugno 2011.

3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –nullità della sentenza per violazione dell’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.

Si censura la sentenza impugnata per aver escluso l’errore revocatorio –denunciato come “abbaglio dei sensi” – in relazione alla mancata comunicazione del rinvio ex art. 348 cod. proc. civ. all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sebbene anche costui fosse domiciliatario della società [OSCURATO:SOCIETA], al pari dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel medesimo studio di via degli Scipioni n. 132.

Si assume che l’avviso della data di udienza dovesse essere dato ad entrambi i difensori presso il comune domicilio, giacché l’avvenuta elezione avevariguardato entrambi i procuratori.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società I [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque,rigettata.

5. La trattazione del ricors o è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.6.

Il Procuratore Generale presso questa Corte non ha rassegnato conclusioni scritte. 7.Non sono state presentate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

8. Il ricorso è inammissibile , in entrambi i motivi in cui si articola.

8.1. Ambedue, infatti, denuncia no la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, comma 1, n. 4),cod. p roc . c iv ., senza, però, che la loro illustrazione contenga alcunché che evidenzi il denunciato vizio di legittimità.

Non viene, infatti,chiarito per quali ragioni del paradigma d i cui aln. 4) del comma 1 dell’art. 395 cod. proc. civ. sarebbe stata fatta un’erronea applicazione ( idonea ad integrare il vizio di violazionedi legge), e ciò o sotto il profilo della individuazione di talunodegli elementi di cui la norma consta,ovvero del significato complessivo di essa sulla base degli elementi pur correttamente considerati.

Analogamente, neppure è spiegato in che modo la sentenza impugnata sia incorsa in una falsa applicazione, cioè in un errore di sussunzione(o meglio, di rifiuto di sussunzione ) , della fattispecie concreta, per come ricostruita della sentenza impugnata.

8.1.1. In particolare, quanto al primo motivo di ricorso, non viene spiega to come possa ravvisarsi un errore di fatto nella fattispecie concreta ritenuta dalla sentenza, cioè quella della presenza – nel provvedimento presidenziale in calce alla nota di iscrizione a ruolo –di una data cancellata incompleta e di una data sostituita, corrispondente all’udienza effettiva.Si legge, infatti, nella sentenza impugnata che l’udienza di prima comparizione del giudizio di appello risultava fissata – nel suddetto provvedimento presidenziale– il 22 giugno 2011, atteso che la originaria “sottoscrizione incompleta: «23.6.2»”, era stata “barrata e sostituita da quella 22.6.11”.

L’esistenza, dunque, dell’ipotetico errore revocatorio (come detto, non meglio esplicitato dall’odierna ricorrente), risulta, pertanto, addirittura categoricamente smentita, lungi dall’essere confermata, dalle risultanze degli atti di causa. 8.1.2.Quanto al secondomotivo di ricorso, la ricorrente – nell’ illustrarlo –prospetta, in realtà, un preteso “error in procedendo ” e non un errore di fatto (ad onta del richiamo, pure in questo caso, dell’art. 395, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.), errore, peraltro, inesistente.

Ancora di recente, questa Corte – nella sua massima sede nomofilattica –ha ribadito che, in caso di nomina di una pluralità di procuratori, la “rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l’eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell’obbligo di informare l’altro o gli altri procuratori” (così, Cass. Sez.

Un., ord. 21 novembre 2022, n. 34260, Rv. 666195-01).

Con più specifico riferimento al caso che occupa, questa Corte ha poi osservato che, ove la parte, “sia rappresentata e difesa da due difensori, l’elezione di domicilio presso uno di costoro non può privare la controparte della facoltà di effettuare notificazioni all’altro difensore”, dato che “la validità di queste ultime continua ad essere sorretta dalla disposizione generale dell’art. 170, comma, 1 cod. proc. civ., secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè logicamente all’uno o all’altro dei procuratori costituiti, in caso di pluralità”, e ciò in quanto “i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario” (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 26 settembre 2022, n. 27995, Rv. 665699-01).

Ne consegue, dunque, ed a maggior ragione, che in caso di elezione di domicilio presso due difensori (per giunta, nello stesso studio), la notificazione ad uno solo dei domiciliatari è da ritenersi del tutto valida.

9. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico dellaricorrente e liquidate come da dispositivo.

10. Sussistono i presupposti per condannare la ricorrente ai sensi dell’art. 385, comma 4, cod. proc. civ., norma – abrogata dall’art. 46, comma 20, della legge 18 giugno 2009, n. 69 – applicabile “ratione temporis” al presente giudizio, essendo stato il primo grado dello stesso incardinato in data anteriore al 4 luglio 2009.

Invero, come osservato da questa Corte, la condanna da comminarsi –anche “ex officio” – in forza dell’art. 385, comma 4, cod. proc. civ. esige, sul piano soggettivo, almeno la colpa grave della parte soccombente, da ritenersi, tuttavia, “ sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, riscontrabile ove, con il ricorso per cassazione, vengano formulate censure basate su di un errore nell’interpretazione di norme sostanziali o processuali in contrasto con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ovvero su argomenti non seri o pretestuosi o addirittura incomprensibili oppure riferiti, non alla sentenza impugnata con lo stesso ricorso per cassazione, ma ad una decisione oggetto di una precedente impugnazione” (così Cass. Sez. 3 sent. 30 novembre 2017, n. 28657 , Rv. 646712 - 01 ; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 31 maggio 2018, n. 13951 , Rv. 649217-01).

Nel caso che occupa la ricorrente ha non solo proposto due motivi di ricorso “prima facie” inammissibili (giacché non rientranti, neppure astrattamente, nel paradigma del denunciato vizio di legittimità), ma anche –quanto, in particolare, al secondo di essi – comu nque manifestamente infondati , se ne fosse stato possibile (nonostante l’inammissibilità) lo scrutinio , ciò che ne evidenzia il carattere puramente pretestuoso.

Quanto, poi, all’entità della condanna, si reputa equo fissare la stessa in € 2.500,00 , ovvero in misura corrispondente alle spese processuali del presente giudizio, in applicazione di un criterio già utilizzato da questa Corte, secondo cui la condanna “de qua” va sempre calibrata su tali spese, e non sull’indennizzo di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, potendo anche costituire unaloro frazione o multiplo , con l ’ unico limite della ragionevolezza (Cass. Sez. 3, ord. 4 luglio 2019, n. 17902, Rv. 654437-01).

11. In ragione della declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, sussiste,a carico della ricorrente , l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione,a rifondere, alla società I [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.500,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Condanna, altresì, la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, a pagare, alla società I [OSCURATO:SOCIETA].,€ 2.500,00, ex art. 385, quarto comma, cod. proc. civ. , norma applicabile “ ratione temporis ” al presente giudizio.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del la ricorrente dell’ulteriore importo a titol o di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2428-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , v ia degli Scipioni 132, presso lo studio de ll’A vvocato Francesco CIGLIANO , che l a rappresenta e difende; -ricorrente - contro I [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Boezio 19, presso lo studio dell ’A vvocato Gilberto CERUTTI , che la rappresenta e difende; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 1 1 /201 9 del la C orte d ’a ppello di Roma , depositata il 05/01/2019; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Revocazione ex art. 395, co. 1, n. 4), c.p.c. -Reiezione in appello –Ricorso per cassazione - Inammissibilità R.G.N.2428/2020 Cron. Rep. Ud.04/04/2023 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 11/19, del 5 gennaio 2019, della Corte d’appello di Roma, che ne ha respinto l’impugnazione per revocazione della sentenza n. 1108/12, resa dalla stessa Corte territoriale. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente di aver impugnato, a norma dell’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., la sentenza con cui la Corte capitolina aveva dichiarato improcedibile, ex art. 348 cod. proc. civ., il gravame dalla stessa esperito contro la sentenza n. 26298/09, resa dal Tribunale di Roma all’esito di un giudizio che l’aveva vista contrapposta alla società I [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] per revocazione era stata proposta sul duplice rilievo che la declaratoria di improcedibilità dell’appello fosse stata assunta, da un lato, senza avvedersi che – nel provvedimento presidenziale in calce alla nota di iscrizione a ruolo – risultava apposta una data di udienza difforme da quella in cui l’udienza fu effettivamente tenuta, nonché, dall’altro, con una svista in merito all’elezione di domicilio effettuata dall’allora appellante. L’adito giudicante rigettava l’impugnazione per revocazione. 3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la società Grinkain liquidazione, sulla base –come detto – di due motivi.3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 395, comma 1, n. 4), e 348 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto insussistente l’errore revocatorio lamentato in ordine all’indicazione dell’udienza di prima comparizione, sebbene la stessa non avesse permesso la partecipazione della società ricorrente, e ciò in quanto la data risultante dalla nota di iscri zione a ruolo ( 23 giugno 2011 ) era risultata difforme da quella in cui l’udienza venne effettivamente tenuta, ovvero, il 22 giugno 2011. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –nullità della sentenza per violazione dell’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata per aver escluso l’errore revocatorio –denunciato come “abbaglio dei sensi” – in relazione alla mancata comunicazione del rinvio ex art. 348 cod. proc. civ. all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sebbene anche costui fosse domiciliatario della società [OSCURATO:SOCIETA], al pari dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel medesimo studio di via degli Scipioni n. 132. Si assume che l’avviso della data di udienza dovesse essere dato ad entrambi i difensori presso il comune domicilio, giacché l’avvenuta elezione avevariguardato entrambi i procuratori. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società I [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque,rigettata. 5. La trattazione del ricors o è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.6. Il Procuratore Generale presso questa Corte non ha rassegnato conclusioni scritte. 7.Non sono state presentate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 8. Il ricorso è inammissibile , in entrambi i motivi in cui si articola. 8.1. Ambedue, infatti, denuncia no la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, comma 1, n. 4),cod. p roc . c iv ., senza, però, che la loro illustrazione contenga alcunché che evidenzi il denunciato vizio di legittimità. Non viene, infatti,chiarito per quali ragioni del paradigma d i cui aln. 4) del comma 1 dell’art. 395 cod. proc. civ. sarebbe stata fatta un’erronea applicazione ( idonea ad integrare il vizio di violazionedi legge), e ciò o sotto il profilo della individuazione di talunodegli elementi di cui la norma consta,ovvero del significato complessivo di essa sulla base degli elementi pur correttamente considerati. Analogamente, neppure è spiegato in che modo la sentenza impugnata sia incorsa in una falsa applicazione, cioè in un errore di sussunzione(o meglio, di rifiuto di sussunzione ) , della fattispecie concreta, per come ricostruita della sentenza impugnata. 8.1.1. In particolare, quanto al primo motivo di ricorso, non viene spiega to come possa ravvisarsi un errore di fatto nella fattispecie concreta ritenuta dalla sentenza, cioè quella della presenza – nel provvedimento presidenziale in calce alla nota di iscrizione a ruolo –di una data cancellata incompleta e di una data sostituita, corrispondente all’udienza effettiva.Si legge, infatti, nella sentenza impugnata che l’udienza di prima comparizione del giudizio di appello risultava fissata – nel suddetto provvedimento presidenziale– il 22 giugno 2011, atteso che la originaria “sottoscrizione incompleta: «23.6.2»”, era stata “barrata e sostituita da quella 22.6.11”. L’esistenza, dunque, dell’ipotetico errore revocatorio (come detto, non meglio esplicitato dall’odierna ricorrente), risulta, pertanto, addirittura categoricamente smentita, lungi dall’essere confermata, dalle risultanze degli atti di causa. 8.1.2.Quanto al secondomotivo di ricorso, la ricorrente – nell’ illustrarlo –prospetta, in realtà, un preteso “error in procedendo ” e non un errore di fatto (ad onta del richiamo, pure in questo caso, dell’art. 395, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.), errore, peraltro, inesistente. Ancora di recente, questa Corte – nella sua massima sede nomofilattica –ha ribadito che, in caso di nomina di una pluralità di procuratori, la “rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l’eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell’obbligo di informare l’altro o gli altri procuratori” (così, Cass. Sez. Un., ord. 21 novembre 2022, n. 34260, Rv. 666195-01). Con più specifico riferimento al caso che occupa, questa Corte ha poi osservato che, ove la parte, “sia rappresentata e difesa da due difensori, l’elezione di domicilio presso uno di costoro non può privare la controparte della facoltà di effettuare notificazioni all’altro difensore”, dato che “la validità di queste ultime continua ad essere sorretta dalla disposizione generale dell’art. 170, comma, 1 cod. proc. civ., secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè logicamente all’uno o all’altro dei procuratori costituiti, in caso di pluralità”, e ciò in quanto “i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario” (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 26 settembre 2022, n. 27995, Rv. 665699-01). Ne consegue, dunque, ed a maggior ragione, che in caso di elezione di domicilio presso due difensori (per giunta, nello stesso studio), la notificazione ad uno solo dei domiciliatari è da ritenersi del tutto valida. 9. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico dellaricorrente e liquidate come da dispositivo. 10. Sussistono i presupposti per condannare la ricorrente ai sensi dell’art. 385, comma 4, cod. proc. civ., norma – abrogata dall’art. 46, comma 20, della legge 18 giugno 2009, n. 69 – applicabile “ratione temporis” al presente giudizio, essendo stato il primo grado dello stesso incardinato in data anteriore al 4 luglio 2009. Invero, come osservato da questa Corte, la condanna da comminarsi –anche “ex officio” – in forza dell’art. 385, comma 4, cod. proc. civ. esige, sul piano soggettivo, almeno la colpa grave della parte soccombente, da ritenersi, tuttavia, “ sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, riscontrabile ove, con il ricorso per cassazione, vengano formulate censure basate su di un errore nell’interpretazione di norme sostanziali o processuali in contrasto con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ovvero su argomenti non seri o pretestuosi o addirittura incomprensibili oppure riferiti, non alla sentenza impugnata con lo stesso ricorso per cassazione, ma ad una decisione oggetto di una precedente impugnazione” (così Cass. Sez. 3 sent. 30 novembre 2017, n. 28657 , Rv. 646712 - 01 ; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 31 maggio 2018, n. 13951 , Rv. 649217-01). Nel caso che occupa la ricorrente ha non solo proposto due motivi di ricorso “prima facie” inammissibili (giacché non rientranti, neppure astrattamente, nel paradigma del denunciato vizio di legittimità), ma anche –quanto, in particolare, al secondo di essi – comu nque manifestamente infondati , se ne fosse stato possibile (nonostante l’inammissibilità) lo scrutinio , ciò che ne evidenzia il carattere puramente pretestuoso. Quanto, poi, all’entità della condanna, si reputa equo fissare la stessa in € 2.500,00 , ovvero in misura corrispondente alle spese processuali del presente giudizio, in applicazione di un criterio già utilizzato da questa Corte, secondo cui la condanna “de qua” va sempre calibrata su tali spese, e non sull’indennizzo di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, potendo anche costituire unaloro frazione o multiplo , con l ’ unico limite della ragionevolezza (Cass. Sez. 3, ord. 4 luglio 2019, n. 17902, Rv. 654437-01). 11. In ragione della declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, sussiste,a carico della ricorrente , l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione,a rifondere, alla società I [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.500,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Condanna, altresì, la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, a pagare, alla società I [OSCURATO:SOCIETA].,€ 2.500,00, ex art. 385, quarto comma, cod. proc. civ. , norma applicabile “ ratione temporis ” al presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del la ricorrente dell’ulteriore importo a titol o di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello pr
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