CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13909/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, avendo dichiarato i ricorrenti di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al corso di [OSCURATO:PERSONA] n. 89/b in Milano; - ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 358, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 5.2.2015; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava il 24.10.2011 alla [OSCURATO:PERSONA], svolgente attività di "supermercato della calzatura e abbigliamento" (ric., p. 39), l'avviso di accertamento n. T9R01A100681/2011, attinente l'accertamento, con applicazione del metodo induttivo di cui all'art. 39 del Dpr n. 600 del 1973, di un maggior reddito nella misura di Euro 147.154,00, nonché di minori costi, quantificati in Euro 7.493,00, conseguendone maggiori tributi Irap ed Iva, oltre accessori, in relazione all'anno 2006. L'avviso di accertamento emesso nei confronti della società era notificato anche ai soci. 1.1. In conseguenza del maggior reddito accertato nei confronti della società, erano notificati ai soci pure gli atti di accertamento del reddito di partecipazione singolarmente conseguito, n. T9R01A1100680, e n. T9R02A100678. Gli atti impositivi erano motivati per relationem con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione (PVC) redatto nei confronti della società, e non allegato agli avvisi di accertamento notificati ai soci. "Successivamente alla chiusura delle operazioni di controllo la società presentava, in data 10.5.2011, le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000" (controric., p. 3). A seguito della notifica degli avvisi di accertamento, era promosso dai contribuenti procedimento di accertamento con adesione, che però non sortiva esito positivo. 2. Società e soci impugnavano quindi gli atti impositivi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Lodi, contestando, tra l'altro: la violazione del principio del contraddittorio, il vizio di omessa o insufficiente motivazione dell'accertamento in generale, ed in particolare con riferimento all'applicazione delle sanzioni, l'infondatezza nel merito dei rilievi proposti dall'Amministrazione finanziaria, la violazione del diritto di difesa dei soci, cui non era stato allegato l'avviso di accertamento presupposto, redatto nei confronti della società. La CTP riuniva i ricorsi, reputava infondate le censure proposte dagli impugnanti, e confermava la piena validità ed efficacia degli atti impositivi. 3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, spiegavano appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia la società ed i soci, rinnovando le proprie critiche. La CTR rigettava l'impugnazione, confermando la pronuncia dei giudici di primo grado. 4. La decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano è stata impugnata per cassazione dalla società e dai soci, affidandosi ad undici motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., i contribuenti contestano la violazione dell'art. 12 dello Statuto del contribuente (I. n. 212 del 2000), e dell'art. 24 Cost., "in relazione alla nullità derivata dell'avviso di accertamento per omesso contraddittorio nell'ambito del procedimento presupposto" (ric., p. 10). 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., i ricorrenti censurano il vizio della motivazione adottata dal giudice dell'appello, in conseguenza dell'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nell'omessa notifica alla socia [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione presupposto, redatto nei confronti della società. 3. Con il loro terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i contribuenti criticano la violazione o falsa applicazione dell'art. 42 del Dpr n. 600 del 1973, dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, in conseguenza della mancata allegazione ai provvedimenti impositivi notificati ai soci, e ad [OSCURATO:PERSONA] in particolare, dell'avviso di accertamento redatto nei confronti della società, nonché del PVC in cui esso trova fondamento. 4. Mediante il quarto mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione in cui è incorsa la CTR per aver omesso l'esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione delle parti, consistente "nell'insufficienza probatoria delle sole risultanze dello studio di settore" (ric., p. 19). 5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., i contribuenti contestano la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del Dpr n. 600 del 1973, e dell'art. 2697 cod. civ., in cui è incorso il giudice dell'appello, perché le risultanze degli studi di settore, secondo l'orientamento interpretativo proposto alla giurisprudenza della Suprema Corte, "non costituiscono uno strumento presuntivo idoneo a sorreggere da solo l'accertamento presuntivo posto in essere ai sensi e per gli effetti dell'art. 39" (ric., p. 21) citato. 6. Mediante il sesto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., i ricorrenti censurano il vizio di motivazione della sentenza adottata dai giudici di secondo grado, quale effetto dell'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nell'invalidità dell'avviso di accertamento in conseguenza della mancata motivazione circa le circostanze dedotte con memoria dalla parte, "ed in relazione all'omessa motivazione dell'avviso di accertamento circa le gravi incongruenze tra i redditi dichiarati e quelli desumibili sulla base dello studio di settore" (ric., p. 23). 7. Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., i contribuenti criticano la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del Dpr n. 600 del 1973, dell'art. 62 sexies del DI. n. 331 del 1993, dell'art. 2697 cod civ., nonché dell'art. 42 del Dpr. n. 600 del 1973, dell'art. 54 del Dpr n. 633 del 1972, e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, "in relazione all'omessa motivazione dell'avviso di accertamento", ritenuta "soltanto apparente" (ric., p. 33), "in merito alle circostanze dedotte dalla parte con memoria ex art. 12, comma 7, ed in merito alle - nella specie insussistenti - gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili sulla base dello studio di settore" (ric., p. 32). 8. Mediante l'ottavo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione in cui sono incorsi i giudici di secondo grado, avendo omesso di esaminare il fatto controverso e decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, e consistente nell'illegittimità della ripresa a tassazione dei costi d'esercizio. 9. Con il nono motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., i contribuenti contestano il vizio di motivazione della pronuncia della CTR, per aver omesso l'esame del fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, consistente "nell'assenza dei presupposti di legittimazione dell'accertamento" (ric., p. 40), in quanto la contabilità aziendale non difetta di chiarezza e completezza, neppure nella redazione dell'inventario. 10. Mediante il loro decimo mezzo d'impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti criticano ancora la violazione dell'art. 39 del Dpr n. 600 del 1973, per avere il giudice dell'appello ritenuto legittimo il ricorso all'accertamento induttivo sebbene non sussistessero i requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi, così come richiesto dalla normativa vigente, perché la suddivisione operata della società in merito alla determinazione delle rimanenze nelle categorie: bella, media ed economica, risulta pienamente legittima. 11. Con l'undicesimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., i contribuenti censurano la violazione degli artt. 7 e 16 del D.Lgs. n. 472 del 1997, per non avere la CTR motivato circa la ricorrenza delle condizioni soggettive ed oggettive per l'applicazione delle sanzioni, limitandosi a rinviare acriticamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado. 12. Mediante i primi tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente evidenziandosi ragioni di connessione, i contribuenti contestano, in relazione ai profili della violazione di legge e del difetto di motivazione della sentenza, il vizio dell'avviso di accertamento a causa della violazione del loro diritto di difesa, con particolare riferimento alla mancata istituzione del contraddittorio preventivo tra Ente impositore e contribuenti, alla mancata consegna alla società dei verbali giornalieri redatti dai verificatori, nonché alla omessa notificazione al socio [OSCURATO:PERSONA] del PVC redatto nei confronti della società. 12.1. Costituisce circostanza non contestata che i contribuenti sono stati portati a conoscenza delle operazioni di accertamento in corso, tanto è vero che proprio loro hanno richiesto che si svolgessero presso l'Ufficio, come rilevato dalla CTR, e "non si sono avvalsi della facoltà di recarsi presso detti locali per assistere alle attività di controllo" (sent. CTR, p. 5). La CTR, pronunciando in conformità con l'orientamento espresso dal giudice di legittimità, non ha mancato di rilevare che "il luogo in cui la verifica viene espletata costituisce presupposto per l'applicazione dell'art. 12 dello statuto del contribuente" (sent. CTR, p. 5). Nel caso di specie si è verificato un solo accesso presso la società, e di questo è stato redatto verbale regolarmente notificato. Questa Corte di legittimità ha avuto occasione di statuire che "in tema di accertamento tributario, la redazione del verbale di verifica e di quello conclusivo delle operazioni è richiesta dall'art. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 (applicabile non solo in materia di IVA ma anche di imposte dirette, in virtù del richiamo operato dall'art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973) esclusivamente nelle ipotesi di accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione, e non anche in quello di accertamenti documentali cd. a tavolino, espletati autonomamente dall'Amministrazione finanziaria nei propri uffici", Cass. sez. V, 4.4.2018, n. 8246, e non si è mancato di specificare che "le garanzie previste dall'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, operano esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente, sia pure accompagnati da contestuali indagini finanziarie avviate per via telematica e con consegna di ulteriore documentazione da parte dell'accertato", Cass. sez. VI-V, 19.10.2017, n. 24636. La consegna dei verbali giornalieri alla parte accertata, pertanto, in relazione alle attività svolte presso l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria, non è dovuta. Nel caso di specie risulta incontestato che in occasione dell'unico accesso effettuato dai verificatori, il verbale delle operazioni è stato consegnato alla parte. Non si rinvengono pertanto le violazioni prospettate dai contribuenti, che peraltro propongono rilievi meramente formali, non illustrando in qual modo il loro diritto di difesa sarebbe stato leso. 12.2. Il PVC che ha dato impulso alla redazione degli accertamenti per cui è causa, risulta incontestato che sia stato consegnato alla società di persone, ed è stato ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante. In relazione alla censura relativa alla mancata consegna del PVC e dell'avviso di accertamento, redatti dall'Amministrazione finanziaria nei confronti della società di persone, al socio [OSCURATO:PERSONA], si ritiene occorra assicurare continuità al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui "in tema di imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall'art. 7 della I. n. 212 del 2000, e dall'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi", Cass. sez. VI-V, 4.6.2018, n. 14275 (conf. Cass. sez. VI-V, 28.11.2014, n. 25296). 12.3. In materia di necessaria allegazione di atti presupposti agli atti impositivi, questa Corte ha già avuto occasione di statuire pure che "in tema di avviso di accertamento, l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della I. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo", Cass. sez. V, 10.7.2020, n. 14723, inoltre "in tema di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di allegare al relativo avviso gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità "integrativa" delle ragioni che giustificano l'emanazione dell'atto impositivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della I. n. 241 del 1990, sicché detto obbligo riguarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell'avviso stesso", Cass. sez. V, 5.10.2018, n. 24417. Nel caso di specie i ricorrenti neppure indicano se vi siano parti essenziali degli atti presupposti che non sono stati riprodotti nel loro contenuto essenziale negli avvisi di accertamento che impugnano. Anche la CTP aveva rilevato che "al di là dei rinvii al PVC dei verificatori, negli avvisi opposti sono indicati in modo esauriente le motivazioni ed il ragionamento logico-valutativo sul quale l'Ufficio aveva fondato le sue pretese" (ric., p. 5), ed i ricorrenti neppure riportano come abbiano inteso contestare tempestivamente questa ratio decidendi. I primi tre motivi di ricorso risultano pertanto infondati e devono perciò essere respinti. 13. Mediante il quarto ed il quinto motivo di impugnazione i contribuenti censurano la decisione adottata dal giudice dell'appello, in relazione ai profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, per avere i giudici di secondo grado ritenuto possibile confermare la legittimità di un accertamento tributario basato su pretese prove presuntive ricavate esclusivamente mediante applicazione degli studi di settore. 13.1. Invero, è orientamento consolidato e condivisibile della Corte di legittimità quello che afferma il principio secondo cui "la determinazione del reddito mediante l'applicazione degli studi di settore, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all'accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria, nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa", Cass. sez. V, n. 23252 del 18/09/2019, non essendosi mancato di specificare che "in tema di reddito d'impresa, qualora il contribuente, regolarmente invitato, non si avvalga della facoltà di prendere parte al contraddittorio precontenzioso, l'Amministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento anche esclusivamente sulle risultanze del confronto tra il reddito dichiarato e quello calcolato facendo applicazione degli studi di settore, salvo il diritto del contribuente di allegare e provare in sede contenziosa, anche per la prima volta, elementi idonei a vincere le presunzioni su cui l'accertamento tributario si fonda", Cass. sez. V, 18.9.2019, n. 23252. Tanto premesso, a confutazione della tesi proposta dai ricorrenti, occorre però segnalare che nel caso di specie l'Amministrazione finanziaria non ha proceduto ad un accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore, bensì ad un accertamento analitico-induttivo, fondato sulla inattendibilità della contabilità aziendale, servendosi anche dei parametri desumibili dallo studio di settore, peraltro adeguatamente adattati al caso di specie. In particolare, come chiarito anche in controricorso, e non contestato dalla contribuente, l'Amministrazione finanziaria, ritenuta la contabilità aziendale inadeguata a fornire un quadro chiaro dei risultati di esercizio ha, ad esempio, ricalcolato il costo del venduto applicando una percentuale del 24,50%, intermedia tra il dato indicato dalla società, pari al 20%, ed il valore minimo indicato nello studio di settore, che risultava pari al 29%. A tanto si è proceduto non sulla base della mera utilizzazione degli studi di settore, bensì in considerazione delle "situazioni di non congruità dei ricavi dichiarati e di non coerenza delle rotazioni di magazzino e della produzione per addetto" (controric., p. 21). Sulla inattendibilità Ila contabilità aziendale occorrerà tornare, ma ai fini dei motivi di ricorso in esame risulta sufficiente osservare che l'avviso di accertamento non risulta fondato sui soli studi di settore, ed i motivi di ricorso indicati sono pertanto comunque infondati, e devono essere respinti. 14. Mediante il sesto ed il settimo strumento di impugnazione, i ricorrenti contestano la decisione adottata dal giudice dell'appello per non aver rilevato la contestata illegittimità degli avvisi di accertamento oggetto di causa, perché redatti senza tener conto delle osservazioni proposte da loro contribuenti. Pare opportuno rilevare innanzitutto la contraddittorietà delle affermazioni dei contribuenti che, con più motivi di ricorso, hanno lamentato di non essere stati posti in condizione di far valere le proprie ragioni in sede amministrativa, ma lamentano pure che le osservazioni da loro proposte proprio in quella sede, prima dell'emissione degli atti impositivi (ric., p. 23), non sono state adeguatamente valutate dall'Amministrazione finanziaria, la quale non ha motivato nell'avviso di accertamento perché abbia ritenuto di non accogliere i loro rilievi. Tanto premesso, si è già avuto modo di rilevare che "in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo", Cass. sez. VI-V, 31.3.2017, n. 8378. Il sesto ed il settimo motivo di ricorso devono essere pertanto rigettati.15. Con l'ottavo motivo di ricorso i contribuenti criticano l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la CTR esaminato la questione, oggetto di discussione tra le parti, fondata sulla contestazione della ripresa a tassazione di taluni costi d'esercizio operata mediante l'avviso di accertamento. I rilievi, relativi ai costi ritenuti indeducibili, e proposti nell'avviso di accertamento dall'Amministrazione finanziaria, sono stati sinteticamente riprodotti dalla controricorrente nel suo atto difensivo (controric., p. 2) 15.1. Invero la CTR, con la consueta sinteticità, osserva in proposito che "i giudici di prime cure hanno legittimamente e motivatamente deciso in merito ... al recupero dei costi" (sent. CTR, p. 5). Premesso che i giudici di primo grado hanno invece motivato specificamente e con adeguata completezza in merito, occorre comunque riscontrate che la CTR non esamina la problematica, limitandosi a dichiarare di essere d'accordo con i giudici di primo grado, ma senza neppure riprodurre in sintesi che cosa la CTP avesse deciso sul punto, e senza spiegare, il giudice dell'appello, perché ritenga condivisibili le ragioni esposte dai giudici di primo grado, o comunque perché intenda aderirvi. Questa Corte, del resto, non ha mancato di esprimere il condivisibile orientamento, al quale si intende pertanto assicurare continuità, secondo cui "in tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della Commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragi fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva confermato la decisione di primo grado attraverso il mero rimando al contenuto di tale pronuncia ed a quello degli scritti difensivi di una delle parti, in modo del tutto generico e senza esplicitare il percorso logico giuridico seguito per pervenire alle proprie conclusioni)", Cass. sez. V, 5.10.2018, n. 24452. La motivazione adottata in materia di ripresa a tassazione dei costi dalla CTR appare effettivamente gravemente lacunosa, e l'ottavo motivo di ricorso risulta pertanto fondato, e deve essere accolto. Rimane assorbito l'undicesimo motivo di ricorso, che attiene alle sanzioni da irrogarsi per la commissione delle violazioni fiscali contestate ai contribuenti. 16. Con il nono motivo di ricorso i contribuenti criticano, in relazione al profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la contestata ricorrenza dei presupposti perché potesse procedersi all'accertamento induttivo del reddito societario, in quanto le modalità di redazione della contabilità rispondevano alle prescrizioni di legge. Analoghe critiche sono poi proposte mediante il decimo motivo di ricorso, in riferimento al profilo della violazione di legge. I motivi di ricorso presentano ragioni di connessione, ed esigenze di chiarezza espositiva suggeriscono di trattarli congiuntamente. In materia la CTR ha dichiarato di condividere la decisione di primo grado secondo cui "la mancanza di chiarezza e completezza nella redazione dell'inventario e l'omessa esibizione della documentazione accessoria danno la facoltà all'ufficio di ricostruire con metodo induttivo il reddito del contribuente .., verificatori, in mancanza di idonea documentazione sul metodo della media aritmetica ponderata come dichiarata dalla parte privata, hanno tratto tale circostanza quale elemento grave, preciso e concordante per la legittimità dell'accertamento induttivo" (sent. CTR, p. 5). La decisione della CTR sul punto pertanto, pur nella sua essenzialità, non risulta omessa, è presente e risulta ben comprensibile. 16.1. Deve quindi segnalarsi pure che la parte lamenta alla sentenza della CTR di aver confermato la legittimità dell'accertamento operato dall'Ufficio, che però non individua "quale debba essere la metodologia corretta" di contabilizzazione delle rimanenze, "da applicare in alternativa a quella" che si invoca come "correttamente applicata dal contribuente" (ric., p. 45). In ogni caso, quand'anche dovesse ritenersi sussistere la circostanza di una impropria annotazione delle rimanenze, questo non avrebbe legittimato l'Amministrazione finanziaria a procedere ad un accertamento induttivo, poiché si tratterebbe dell'unico indizio raccolto dall'Ente impositore. 16.2. Merita allora di essere segnalato come nel suo atto difensivo l'Ente impositore abbia evidenziato che la società ha "proceduto alla valutazione delle rimanenze in maniera complessiva e non analitica, come prescritto dall'art. 15, comma 2 del Dpr n. 600 del 1973 (secondo cui l'inventario deve indicare i beni raggruppati per categorie omogenee per natura e valore, specificando il valore attribuito a ciascun gruppo" (controric., p. 24). La CTP, a sua volta, aveva anche rilevato che "la suddivisione operata dalla società in merito alla suddivisione delle rimanenze in bella, media ed economica non corrisponda alla normativa fiscale che all'art. 92 Tuir prevede che la valutazione delle rimanenze avvenga per categorie omogenee per natura e per valore, stabilisce che il valore debba essere quello che risulta dalla applicazione dei metodi Lifo, Fifo o Costi dio, per cui i verificatori, in mancanza di idonea documentazione sul metodo della media ponderata come dichiarata dalla parte privata, hanno tratto tale circostanza quale elemento grave, preciso e concordante per la legittimità dell'accertamento induttivo" (ric., p. 6). L'impugnata CTR richiama espressamente, sul punto, la sentenza di primo grado e, con il consueto sforzo di sintesi, scrive: "La sentenza di primo grado ha sottolineato che i verificatori, in mancanza di idonea documentazione sul metodo della media aritmetica ponderata come dichiarata da parte privata, hanno tratto tale circostanza quale elemento grave, preciso e concordante per la legittimità dell'accertamento induttivo" (sent. CTR, p. 5). 16.2.1. La critica proposta dai contribuenti risulta pertanto infondata. Innanzi tutto già il giudice di primo grado, e quindi anche il giudice dell'appello, non mancando di richiamare specificamente quanto deciso dalla CTP, hanno espressamente pronunciato sul punto. In secondo luogo la loro decisione risulta anche pienamente condivisibile perché la parte, che già aveva redatto in modo assai singolare la propria contabilità, suddividendo le merci nelle categorie: bella, media ed economica, aggiungendosi solo "l'indicazione di un non meglio specificato costo unitario" (controric., p. 15), successivamente, pur in presenza di una specifica richiesta di integrazioni e chiarimenti proposta già dai verificatori, non è stata in grado di fornire giustificazioni adeguate a consentire la corretta ricostruzione delle rimanenze ai sensi di legge e, sebbene espressamente richiestane, non ha neanche fornito la documentazione giustificativa. La [OSCURATO:SOCIETA] accertata neppure aveva istituito le scritture ausiliarie di magazzino, previste dall'art. 14, comma uno, lett. d), del Dpr n. 600 del 1973. In simili circostanze non compete all'Amministrazione finanziaria, e tanto meno al giudice tributario, come sostiene invece latcqntribuente, _ indicare all'onerato quali siano le corrette modalità di annotazione delle rimanenze nelle proprie scritture contabili. Pare opportuno, in proposito, indicare il principio di diritto secondo cui "il vigente ordinamento tributario non detta rigide previsioni in materia di contabilizzazione delle rimanenze, nel rispetto dell'autonomia gestionale delle diverse realtà imprenditoriali, ma fornisce alcune indicazioni di massima, e richiede comunque al contribuente di redigere le proprie scritture contabili in modo intellegibile e controllabile; qualora il contribuente non si sia attenuto ai criteri di legge, e neppure abbia fornito documentazione giustificativa idonea a supportare le proprie scelte, non compete all'Amministrazione finanziaria che contesti le modalità di contabilizzazione, né al giudice tributario, indicare analiticamente alla parte come avrebbe dovuto redigere la propria contabilità". 16.2.2. Quanto all'argomento secondo cui l'irregolare annotazione contabile delle scritture risulterebbe l'unico elemento indiziario su cui risulta fondato l'accertamento, basti ricordare che lo stesso si basa anche, tra l'altro, sulla inattendibilità dell'indice di ricarico dichiarato, sulla non coerenza della produzione per addetto, sulla non coerenza della rotazione del magazzino Il nono ed il decimo motivo di ricorso risultano quindi infondati, e devono essere pertanto respinti. 17. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità deve pertanto accogliere l'ottavo motivo di ricorso proposto dai contribuenti, assorbito l'undicesimo e rigettati gli ulteriori, cassare la decisione impugnata e rinviare alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, provvedendo anche a liquidare le spese •el giudizio di legittimità. La Corte, P.Q.M. accoglie l'ottavo motivo di ricorso introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché da Qua