CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 22295/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penale eil vizio di manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, in ordine al diniego diapplicazione di pene sostitutive, è manifestamente infondato giacché denuncia vizi che nonemergono dal testo della sentenza impugnata, la cui motivazione, anzi, si articola inargomentazioni logicamente lineari ed esaustive ad esposizione delle ragioni per le quali ilgiudice adito ha ritenuto impraticabile la sostituzione della pena detentiva, secondo unragionamento che, appartenendo all’esercizio della discrezionalità giudiziale, non può essereoggetto di scrutinio in questa sede, quando declinato, come in questo caso, in conformità aicanoni della logica e della ragionevolezza (si veda in particolare pag. 6 della sentenza, ovela personalità del ricorrente, altresì dedotta dai precedenti penali, viene ritenuta ostativa allaformulazione di una prognosi di non recidività);che, peraltro, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il giudizio di disvaloresu cui è stato fondato il diniego si nutre di circostanze di fatto che hanno consentito didella decisione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]